Liberazione anticipata: come valutare la condotta del condannato che la richiede?

Con sentenza numero 43091, depositata il 23 ottobre 2023, la Suprema Corte si è espressa nuovamente in tema di liberazione anticipata.

Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo dell'odierno ricorrente contro l'ordinanza che negava il riconoscimento della liberazione anticipata relativa a un dato periodo corrispondente a 5 semestri. Il Tribunale riteneva non doversi discostare dalle valutazioni operate dal primo giudice «attesa la sussistenza delle altre sanzioni disciplinari richiamate dall'ordinanza e i gravissimi fatti nella stessa esposti e posti alla base della proroga del regime carcerario ex articolo 41-bis ord. penumero con D.M. numero del 17/01/2018, fatti commessi durante la detenzione» che provavano che il detenuto avesse perseverato nell'intrattenere legami con il clan di appartenenza. Evidenziava il Tribunale che tali condotte senza dubbio si riferivano al periodo oggetto dell'istanza e che per l'odierno ricorrente non poteva essere espressa una valutazione positiva rispetto all'opera di rieducazione. Con il ricorso in Cassazione il difensore lamenta la valorizzazione da parte del Tribunale di un illecito disciplinare ricadente nel sesto semestre” non oggetto però dell'istanza, posto che la liberazione anticipata per tale periodo era stata già riconosciuta. «Quanto alle condotte illecite poste in essere in sede di colloqui visivi, il fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, risale al 2010, tanto che lo stesso è stato riportato già nel D.M. numero 19/01/2012, di applicazione del regime ex articolo 41-bis ord. penumero , e che questo è stato causa di diniego - con altro provvedimento - del beneficio con riguardo ad altri sei semestri». Per la Cassazione il ricorso è fondato. Sottolinea che «vale il principio secondo il quale l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo». In particolare, richiama come «la condotta del richiedente debba essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione» Sez. 1, numero 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186 Sez. 1, numero 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705 . Per la Suprema Corte dalla lettura del provvedimento del Tribunale emerge la carenza di valutazione del comportamento del detenuto nei cinque semestri per cui veniva richiesto il beneficio e «i fattori negativi posti a fondamento del rigetto si riferiscono quasi integralmente a semestri di pena diversi da quelli in valutazione, contigui o lontani nel tempo, senza che il giudice motivi, al di là di un generico riferimento alla gravità dei fatti commessi e alla contiguità con il contesto, mafioso, sulla loro reale rilevanza ai fini della valutazione imposta dall'articolo 54 ord. pen». Annulla pertanto l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.

Presidente Centofanti – Relatore Curami Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo, proposto da M.C., avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza che non accoglieva la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata dal omissis cinque semestri . Il Tribunale di sorveglianza limitava l'accoglimento alla parte in cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza prevedeva che il periodo valutabile e conforme alla corretta semestralizzazione decorresse dal omissis , piuttosto che dal 21/08/2015 al 20/08/2018, e che fossero riferibili al detenuto le infrazioni commesse in data 3/07/2015, riconducibili al detenuto C., e in data omissis , espungendo ogni loro riferimento dall'ordinanza impugnata. Il Tribunale, sul presupposto che tali erronei riferimenti fossero il prodotto di errori materiali, ha ritenuto di non doversi discostare dalle valutazioni operate dal primo giudice, in ragione della irrilevanza di tali infrazioni in quel complessivo giudizio, attesa la sussistenza delle altre sanzioni disciplinari richiamate dall'ordinanza, riportate il 7/03/2018 e il 13/04/2018 sesto semestre , e i gravissimi fatti nella stessa esposti e posti alla base della proroga del regime carcerario ex articolo 41-bis ord. penumero con D.M. numero del 17/01/2018, fatti commessi durante la detenzione, e che provavano che il detenuto avesse perseverato nell'intrattenere legami con il clan di appartenenza si rappresentava in particolare che, nonostante lo stato detentivo, M. fosse da considerarsi uno dei massimi esponenti del clan camorristico omissis , attualmente operativo nel territorio di […]. Inoltre, è stato accertato con sentenza che prima dell'applicazione del regime differenziato, durante i colloqui visivi in carcere con un cugino, avesse deliberato la commissione di varie estorsioni in danno dei commercianti di […]. Ancora, è stato accertato che, dopo l'applicazione del regime differenziato, sono venuti alla luce tentativi di comunicazione coinvolgenti M., sia all'interno, sia all'esterno del carcere, da considerarsi sintomatici del suo ruolo all'interno del sodalizio. Infine, si osservava che tale ultima circostanza trovava riscontro nei trattenimenti di corrispondenza effettuati il omissis , in relazione a missive contenenti messaggi ritenuti criptici e significativi per il sodalizio di appartenenza. Evidenziava il Tribunale che tali condotte senza dubbio si riferiscono al periodo oggetto dell'istanza, in quanto il D.M. numero di proroga del regime differenziato è del 17/01/2018. In conclusione, secondo il Tribunale, considerato che la condotta del detenuto, ai fini della concessione del beneficio, deve essere valutata globalmente, per M. non può essere espressa una valutazione positiva rispetto all'opera di rieducazione. 2. Con il ricorso per Cassazione, il difensore ha proposito un solo motivo, deducendo la violazione di legge. Il Tribunale ha valorizzato un illecito disciplinare che ricade nel sesto semestre , che, tuttavia, non era oggetto dell'istanza, posto che la liberazione anticipata, per tale periodo, era stata già riconosciuta. Quanto alle condotte illecite poste in essere in sede di colloqui visivi, il fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, risale al 2010, tanto che lo stesso è stato riportato già nel D.M. numero 19/01/2012, di applicazione del regime ex articolo 41-bis ord. penumero , e che questo è stato causa di diniego - con altro provvedimento - del beneficio con riguardo ad altri sei semestri periodo dal omissis . Infine, il giudice attribuisce al detenuto la responsabilità per i trattenimenti di missive in entrata, comportamento di per sé neutro e incolpevole. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, osservando che le censure difensive investono valutazioni di merito, che, pertanto, non trovano ingresso in sede di legittimità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'articolo 54 ord. penumero Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In particolare, in materia vale il principio secondo il quale l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo Sez. 1, numero 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio . Pertanto, la condotta del richiedente deve essere valutata Frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione Sez. 1, numero 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186 cass. Sez. 1, numero 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705 . 3. Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei superiori principi. In primo luogo, dalla lettura del provvedimento emerge la carenza di valutazione del comportamento posto in essere dal detenuto nei cinque semestri per i quali veniva richiesto il beneficio. In secondo luogo, i fattori negativi posti a fondamento del rigetto si riferiscono quasi integralmente a semestri di pena diversi da quelli in valutazione, contigui o lontani nel tempo, senza che il giudice motivi, al di là di un generico riferimento alla gravità dei fatti commessi e alla contiguità con il contesto, mafioso, sulla loro reale rilevanza ai fini della valutazione imposta dall'articolo 54 ord. penumero Invero, il provvedimento si fonda i su due sanzioni disciplinari riportate da M., una nel quinto semestre, rilevante ma non approfondit a nella sua valenza negativa, e l'altra nel sesto semestre , che tuttavia non è oggetto di istanza il sui fatti riportati nel D.M. numero di proroga del regime speciale di cui all'articolo 41-bis ord. penumero , e accaduti, come riporta l'ordinanza impugnata, prima della sua applicazione, quindi, in semestri di pena certamente antecedenti quelli in valutazione, senza che, tuttavia, il giudice spieghi come fatti posti in essere a significativa distanza di tempo possano riverberarsi negativamente sulla positiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel periodo di interesse iii sui trattenimenti della corrispondenza, sulla cui rilevanza il giudice a quo non si sofferma. La motivazione appare, dunque, manifestamente illogica, se non apparente, per l'effetto che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi suindicati. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.