Transazione e responsabilità solidale delle parti a favore dell’avvocato

La responsabilità solidale ex art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente.

La Cassazione Sez. II civile, Ordinanza n. 29332/23 del 23 ottobre si è occupata di un contenzioso avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali di un avvocato. Tra l'altro, viene affrontato il tema della responsabilità solidale della controparte nel caso di definizione del giudizio con transazione. Il fatto Un avvocato prestava la propria opera, per varie attività, a favore di un condomino nei confronti del Condominio procedimento cautelare, giudizio di merito, notifica di un conseguente atto di precetto . Successivamente, l'avvocato veniva a conoscenza che tra le parti era intervenuta una transazione di cui non era stato preventivamente informato. In questo quadro, il legale chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti sia del cliente, sia della controparte, giusto il vincolo della solidarietà stabilito ratione temporis dall'art. 68 della Legge Professionale r.d.l. n. 1578/1933 . Proposte le opposizioni al decreto ingiuntivo, in primo grado il giudice dichiarava inefficace il provvedimento monitorio nei confronti del cliente, e revocava quello ottenuto nei confronti della controparte Condomino . In appello, la decisione relativa al Condominio veniva confermata, mentre, in parziale accoglimento dell'appello riguardante il cliente, la Corte territoriale revocava il decreto ingiuntivo opposto, tuttavia condannando l'appellato alla corresponsione di una certa somma. Seguiva il ricorso per cassazione. La normativa di riferimento passata ed attuale la responsabilità solidale delle parti in caso di transazione Uno dei motivi di impugnazione riguardava l'asserita violazione dell'art. 68 r.d.l. n. 1578/1933. Per questo appare opportuno un breve richiamo delle disposizioni di cui si discute. Ebbene, l'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore , stabilisce che Quando un giudizio è definito con transazione , tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso . Attualmente, la l. n. 247/2012 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense , all'art. 13 rubricato Conferimento dell'incarico e compenso” , prevede, 8° comma Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà . Come noto, nella prassi , l'ipotetica responsabilità solidale in esame molto spesso invero, quasi sempre porta ad inserire negli accordi transattivi una esplicita rinuncia, da parte degli avvocati, appunto alla responsabilità solidale in esame. Da notare anche che la precedente Legge Professionale faceva riferimento al giudizio”, mentre la nuova disposizione fa riferimento alla controversia”. Differenza che può essere rilevante. Il motivo di impugnazione giudizio” vs controversia” Secondo l'avvocato ricorrente per cassazione, il riferimento che l'art. 68 opera al giudizio ” definito con transazione deve essere inteso nel caso in esame come riferito a tutta la sua controversia nel suo sviluppo e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, al solo procedimento nel corso del quale era intervenuta la definizione. Tale interpretazione, sempre secondo il ricorrente, sarebbe suffragata dal riferimento che la previsione invocata opera al triennio di attività giudiziale, lasso temporale che peraltro nella specie corrisponderebbe all'arco cronologico durante il quale il ricorrente ha espletato il proprio incarico professionale. La valutazione della Suprema Corte la disposizione parla di giudizio” Gli Ermellini non condividono una tale interpretazione, osservando in particolare che la tesi del ricorrente secondo il quale il termine giudizio” di cui all'art. 68 L.P.F. dovrebbe intendersi riferito all'intero contenzioso tra le parti anche se articolatosi in una pluralità di procedimenti, come nel caso in esame appare divergente, anzitutto, rispetto al dato letterale della previsione , la quale riferisce il termine al giudizio”, per quanto sviluppatosi in diversi gradi, e non ad un generico contenzioso. Responsabilità solidale quale deroga alla regola generale Inoltre, la stessa Cassazione ha già avuto modo in passato di precisare che la responsabilità solidale ex art. 68 L.P.F., costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente . Giudizio” quale sinonimo di processo” Sempre secondo precedenti pronunce della Suprema Corte, ai fini dell'applicazione del citato art. 68, presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere l'obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente, è la sussistenza di un giudizio ” nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista, dovendosi intendere giudizio” come sinonimo di processo ” - com'è confermato anche dal contestuale riferimento alla partecipazione dell'avvocato e del procuratore – e non come l'equivalente di controversia” o di lite”, sia perché tale interpretazione comporterebbe una estensione della portata della norma del tutto incompatibile con la sua essenza di ius singulare , sia perché solo in ordine al rapporto processuale l'intervento dei procuratori e difensori si qualifica come partecipazione” giuridicamente rilevante sul piano della struttura soggettiva del rapporto stesso. La valenza semantica del termine giudizio” è stata peraltro ulteriormente chiarita, per cui l'obbligo solidale per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese che il difensore può far valere nei confronti della parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest'ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale non può ritenersi sussistente l'ipotesi in esame allorquando, per la mancata comparizione delle parti all'udienza di trattazione, in difetto di idonea prova della costituzione del convenuto in cancelleria, il ricorso introduttivo di giudizio con il rito del lavoro è dichiarato inefficace. In tal modo è stato chiarito che l'art. 68 in oggetto opera in relazione alla transazione conclusa dal soggetto che sia stato parte processuale di un giudizio definito proprio in virtù della transazione. La corretta valutazione della Corte territoriale Quelli ricordati sono principi ai quali, secondo gli Ermellini, si sono correttamente attenuti i giudici di merito, laddove hanno escluso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 68 L.P.F., gli effetti ipotetici della transazione potessero essere estesi ad altri procedimenti distinti quello cautelare e quello di cognizione da quello nel corso del quale era intervenuto l'accodo transattivo ii che l'art. 68 L.P.F. potesse trovare applicazione ad una transazione intervenuta in un giudizio nel quale il cliente dell'avvocato non si era costituito e non si era, quindi, avvalso del patrocinio del difensore, ricorrente per cassazione. L'eventuale prova contraria La Cassazione conclude l'esame di questo motivo di gravame osservando che solo la prova diretta del fatto che le parti, con la transazione, avessero inteso in realtà transigere non una singola controversia ma l'intero contenzioso tra di esse intercorso avrebbe, quindi, legittimato il richiamo all'art. 68 L.P.F., ma tale prova – da rinvenirsi nel complesso delle previsioni della transazione medesima – non risulta aver in alcun modo costituito oggetto del giudizio definito dalla decisione impugnata.

Presidente Carrato – Relatore Rolfi Ritenuto in fatto 1. L'avv. P.S. depositò, innanzi il Tribunale di Catania, ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo l'emissione di ingiunzione nei confronti sia di S.B. sia del CONDOMINIO DI VIA omissis . Riferì, infatti, il ricorrente di aver prestato patrocinio a favore di S.B. in una controversia che aveva visto quest'ultimo contrapposto al CONDOMINIO DI VIA omissis . Tale attività si era sostanziata - nell'instaurazione di un procedimento cautelare conclusosi con l'accoglimento del ricorso - nella proposizione del giudizio di merito, in relazione al quale S.B. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che si era concluso con la conferma del provvedimento cautelare e la condanna del CONDOMINIO DI VIA omissis al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite - nella notifica di un atto di precetto per il recupero delle somme oggetto della statuizione di condanna contenuta nella sentenza. Riferì, infine, il ricorrente di aver appreso solo successivamente che tra S.B. ed il CONDOMINIO DI VIA omissis era intervenuta una transazione di cui non era stato preventivamente informato. 2. Emesso dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 6.090,47 oltre accessori, vennero proposte separate opposizioni sia da S.B. sia dal CONDOMINIO DI VIA omissis . I due giudizi riuniti vennero definiti dal Tribunale di Catania - mediante la sentenza n. 368 del 2012 - con declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, quanto a S.B. , e con revoca del decreto medesimo, quanto al CONDOMINIO DI VIA omissis . Il Tribunale respinse, altresì, la domanda riconvenzionale con la quale P.S. aveva chiesto la condanna del CONDOMINIO DI VIA omissis al risarcimento dei danni cagionatigli dalla presentazione di un esposto al Consiglio dell'Ordine, in seguito al quale era stato dato corso ad un procedimento disciplinare. 3. Proposto appello da P.S. , la Corte d'appello di Catania ha - con la sentenza n. 2185 del 2019 - disatteso il gravame, quanto al CONDOMINIO DI VIA omissis , mentre, in parziale accoglimento dell'appello riguardante S.B. , ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia l'appellato alla corresponsione di Euro 893,00, oltre accessori. La Corte catanese, infatti, in relazione all'appello proposto nei confronti del CONDOMINIO DI VIA omissis ha ritenuto non applicabile la disciplina di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68 L.P.F. , osservando che l'unico giudizio definito con transazione era costituito dall'opposizione proposta dal CONDOMINIO DI VIA omissis avverso il precetto notificato per conto di S.B. , giudizio nel quale, tuttavia, lo stesso S.B. non si era neppure costituito. In relazione all'appello proposto nei confronti di S.B. , invece, la Corte territoriale ha accolto il gravame nella parte in cui veniva ad essere contestata la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ma decidendo nel merito dell'opposizione - ha rideterminato l'importo richiesto per l'attività stragiudiziale - escluso la fondatezza della richiesta dei compensi per un primo precetto - riferito all'esecuzione dell'ordinanza cautelare - in quanto lo stesso era perento non essendo stato tempestivamente seguito dal pignoramento, dovendosi quindi ravvisare un inadempimento del professionista - rideterminato i compensi per il secondo precetto, essendo state precettate anche le spese del primo precetto rimasto perento. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania ricorre ora P.S. . Resiste con controricorso il CONDOMINIO DI VIA omissis . È rimasto intimato S.B. . 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell' art. 375 c.p.c. , comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c. . 6. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3, la violazione e falsa applicazione dell' art. 1218 c.c. e artt. 83, 125 e 480 c.p.c. . Il ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest'ultima ha escluso la fondatezza della richiesta dei compensi per un primo atto di precetto in quanto lo stesso era perento non essendo stato tempestivamente seguito dal pignoramento, ritenendo in tal modo sussistente un inadempimento dell'odierno ricorrente. Argomenta, invece, il ricorso che - la Corte non avrebbe valutato adeguatamente se il dedotto pregiudizio fosse riconducibile all'operato del professionista e se fosse effettivamente sussistente un danno - la procura rilasciata al ricorrente concerneva il solo atto di precetto e non anche la successiva esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 1218 c.c. artt. 83, 125 e 480 c.p.c. , nonché - in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 5 - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, in relazione alla decisione con la quale la Corte territoriale ha escluso la fondatezza della richiesta dei compensi per un primo atto di precetto, il ricorrente si duole dell'omesso esame del tenore della procura rilasciata al ricorrente a margine dell'atto di precetto, argomentando che l'esame di tale procura avrebbe evidenziato che il ricorrente medesimo non era stato investito dell'incarico di intraprendere la procedura esecutiva. 2.3. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. Prive di fondamento, in primo luogo, sono le deduzioni del ricorrente con riferimento all'ambito del mandato che gli sarebbe stato conferito per la redazione e notifica del primo precetto al CONDOMINIO VIA omissis . Questa Corte, infatti, ha chiarito che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5910 del 17/03/2006 , da ciò derivando che la procura rilasciata da S.B. a margine del precetto conferiva al ricorrente il potere anche di intraprendere l'esecuzione, cui il precetto è prodromico, senza necessità di ulteriore specificazione. Risulta, pertanto, irrilevante ogni deduzione del ricorrente in ordine alla formulazione della procura medesima, peraltro richiamata del tutto genericamente nei propri contenuti, in diretta violazione del principio di specificità di cui all' art. 366 c.p.c. . Infondate, altresì, risultano le deduzioni con le quali si denuncia una violazione o falsa applicazione dell' art. 1218 c.c. , avendo la Corte territoriale correttamente applicato la previsione invocata, a fronte di una radicale omissione del compimento dell'atto successivo al pignoramento e, quindi, di una violazione del dovere di diligenza nell'espletamento del mandato difensivo, dal momento che detto dovere avrebbe imposto - in assenza della prova di una espressa contraria volontà dell'assistito - la tempestiva attivazione del pignoramento per evitare la perenzione del precetto. La Corte territoriale, quindi, si è conformata ai principi individuati da questa Corte in tema di responsabilità dell'avvocato Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24519 del 05/10/2018 Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 25112 del 24/10/2017 per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente. Attività che, nella specie, sarebbe consistita nel far seguire alla notifica del precetto il tempestivo pignoramento e la cui omissione, determinando la perenzione del precetto medesimo, ha privato la notifica del precetto medesimo di concreta utilità ai fini esecutivi. Inammissibili, infine, sono le deduzioni in ordine all'assenza di prova del danno, dal momento che le stesse risultano del tutto divergenti dalla ratio della decisione, che non ha esaminato in alcun modo un profilo risarcitorio, essendosi limitata a valutare - e ritenere fondato - il profilo dell'inadempimento in relazione all'exceptio inadimpleti contractus sollevata da S.B. . 3.1. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68. Argomenta, in particolare, il ricorso che il riferimento che il citato dell'art. 68 opera al giudizio definito con transazione doveva essere inteso nel caso in esame come riferito a tutta la sua controversia nel suo sviluppo e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, al solo procedimento nel corso del quale era intervenuta la definizione. Tale interpretazione, deduce il ricorso, sarebbe suffragata dal riferimento che la previsione invocata opera al triennio di attività giudiziale, lasso temporale che peraltro nella specie corrisponderebbe all'arco cronologico durante il quale il ricorrente ha espletato il proprio incarico professionale. Argomenta, ulteriormente, il ricorrente che del tutto irrilevante era la circostanza della mancata costituzione del proprio assistito S.B. nel giudizio di opposizione a precetto, dal momento che il giudizio doveva comunque considerarsi pendente. 3.2. Anche questo motivo non è fondato. La tesi del ricorrente - secondo il quale il termine giudizio di cui all'art. 68 L.P.F. dovrebbe intendersi riferito all'intero contenzioso tra le parti anche se articolatosi in una pluralità di procedimenti, come nel caso in esame - appare divergente rispetto sia al dato letterale della previsione - la quale riferisce il termine al giudizio , per quanto sviluppatosi in diversi gradi, e non ad un generico contenzioso - sia all'interpretazione seguita da questa Corte. Coerentemente con l'affermazione che la responsabilità solidale ex art. 68 L.P.F., costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 184 dell'8/01/2018 , questa Corte ha già chiarito che, ai fini dell'applicazione del citato art. 68, presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere l'obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di un giudizio nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista, dovendosi intendere giudizio come sinonimo di processo - com'è confermato anche dal contestuale riferimento alla partecipazione dell'avvocato e del procuratore - e non come l'equivalente di controversia o di lite sia perché tale interpretazione comporterebbe una estensione della portata della norma del tutto incompatibile con la sua essenza di ius singulare sia perché solo in ordine al rapporto processuale l'intervento dei procuratori e difensori si qualifica come partecipazione giuridicamente rilevante sul piano della struttura soggettiva del rapporto stesso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18343 del 13/09/2004 . La valenza semantica del termine giudizio è stata peraltro ulteriormente chiarita da questa Corte, precisando che - l'obbligo solidale per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese che il difensore può far valere nei confronti della parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest'ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997 , cit. - l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 68 in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021 - non può ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 68 L.P.F. allorquando, per la mancata comparizione delle parti all'udienza di trattazione, in difetto di idonea prova della costituzione del convenuto in cancelleria, il ricorso introduttivo di giudizio con il rito del lavoro è dichiarato inefficace Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4663 del 08/05/1998 così chiarendo che l'art. 68 L.P.F. opera in relazione alla transazione conclusa dal soggetto che sia stato parte processuale di un giudizio definito proprio in virtù della transazione. A tali principi la Corte territoriale si è correttamente conformata, nel momento in cui ha escluso - che, ai fini dell'applicazione dell'art. 68 L.P.F., gli effetti ipotetici della transazione potessero essere estesi ad altri procedimenti distinti quello cautelare e quello di cognizione da quello nel corso del quale era intervenuto l'accodo transattivo - che l'art. 68 L.P.F. potesse trovare applicazione ad una transazione intervenuta in un giudizio nel quale S.B. non si era costituito e non si era, quindi, avvalso del patrocinio dell'odierno ricorrente. Solo la prova diretta del fatto che le parti, con la transazione, avessero inteso in realtà transigere non una singola controversia ma l'intero contenzioso tra di esse intercorso avrebbe, quindi, legittimato il richiamo del ricorrente all'art. 68 L.P.F., ma tale prova - da rinvenirsi nel complesso delle previsioni della transazione medesima - non risulta aver in alcun modo costituito oggetto del giudizio definito dalla decisione impugnata. 4. Il ricorso deve, quindi, essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente costituito, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Non occorre, invece, adottare alcuna statuizione sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e lo S. , essendo quest'ultimo rimasto intimato. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto , spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente CONDOMINIO VIA omissis le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 3 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.