Sanzionato l’avvocato che commenta la strategia di un collega

Fermo restando che il diritto di difesa giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza nei rapporti di colleganza, tali principi devono essere rispettati quando si tratta di commentare, con i propri clienti, la strategia di un collega.

Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione dell'articolo 19 del codice deontologico per aver espresso giudizi di critica nei confronti di una collega, inviando messaggi Whatsapp alla cliente della stessa per cercare di convincerla a cambiare avvocato, proponendosi come nuovo difensore. Il procedimento nasceva proprio dall'esposto della collega che allegava anche la riproduzione di tali messaggi. Il CDD applicava la sanzione della censura poiché, fermo restando che la critica rivolta nei confronti della collega di per sé sola è certamente consentita, nel caso di specie risultava funzionalmente collegata all'invito a cambiare legale ed a rivolgersi a lui o a una collega che si sarebbe poi comportata secondo le sue direttive, e dunque sussisteva un comportamento scorretto e vietato. Inoltre. l'affermazione testuale secondo cui occorreva «scavalcare» la collega, considerata come ostacolo, costituiva di per sé violazione del precetto deontologico. L'avvocato ha proposto ricorso al CNF, che rigetta le censure inerenti la liceità della provenienza della chat e l'inutilizzabilità della stessa, in quanto i fatti contestati, anche senza necessità di avvalersi dei messaggi WhatsApp, risultano confermati dalle deposizioni rese in sede di dibattimento, ma anche in considerazione della mancata contestazione degli avvenimenti da parte del ricorrente. Infatti, «appare evidente che il comportamento deontologicamente reprensibile risulta provato e ammesso da parte dello stesso incolpato, senza necessità di ricorrere alla chat per dimostrarne la sussistenza». Sul punto, la Cassazione ha affermato che «in tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, le dichiarazioni rese dall'incolpato al consigliere istruttore nel corso della fase pre-procedimentale, ex articolo 58 della l. numero 247 del 2012, possono essere valutate quale elemento di prova contro il dichiarante … perché prevale, in ogni caso, il principio di autoresponsabilità, sicché la parte deve adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni» Cass. civ. sez. Unite numero 36660/22 . Infine, viene sottolineato che, nonostante il ricorrente a sua discolpa parli di diritto di critica alla strategia attendista della collega e fermo restando che il diritto di difesa giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza nei rapporti di colleganza Cass. civ. sez. Unite numero 27200/2017 , a maggior ragione tali principi andranno rispettati quando si tratta di commentare, con i propri clienti, la strategia di un collega. In conclusione, l'unica doglianza che trova accoglimento riguarda la tipologia di sanzione applicata che viene sostituita con l'avvertimento in virtù delle circostanza della vicenda e del comportamento successivo del ricorrente che ha cercato di porre rimedio al proprio comportamento.

CNF, sentenza numero 139/2023