Duplice dichiarazione fiscale: il ricorso per revocazione è idoneo a disconoscerne la provenienza?

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29122/2023, ha respinto il ricorso proposto da un contribuente, originato dalla presentazione e successiva revoca di una seconda dichiarazione fiscale. Pertanto, in assenza di querela di falso una seconda dichiarazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate, da un soggetto terzo e non autorizzato, è ascrivibile all'intestatario.

Innanzi la CTP di Avellino, il ricorrente vedeva accolte le istanze avanzate in merito al proprio ricorso relativo al disconoscimento di una seconda dichiarazione dei redditi , priva dei dati contabili, e a detta del medesimo contribuente inviata da un soggetto terzo, non autorizzato, che aveva portato al disconoscimento per l'attore del rimborso IRPEF richiesto. Il Giudice di prime cure non ha attribuito valore ad una dichiarazione non proveniente dal contribuente. La decisione, in sede di impugnazione , veniva ribaltata. La CTR Campana, accogliendo le istanze dell'Agenzia delle Entrate, specificava come la mancata proposizione della querela di falso fosse idonea a riferire, al contribuente, anche, la provenienza della seconda dichiarazione fiscale. Mediante ricorso per revocazione art. 395, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c , il contribuente impugnava la sentenza del Giudice dell'Appello sostenendo di aver preso coscienza dell'archiviazione della denuncia, contro ignoti, sporta in relazione all'inoltro della seconda dichiarazione, soltanto, dopo la discussione dell'Appello, e che gli inquirenti avevano identificato nel precedente commercialista reo confesso l'autore dell'invio. L'attore, pertanto, concludeva per revocazione della sentenza impugnata inesistenza giuridica della seconda dichiarazione rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado. La CTR rigettava il ricorso per revocazione, giudicando insufficiente la denuncia presentata contro ignoti poiché non corredata da querela di falso, quest'ultima idonea a non addebitare al contribuente la seconda dichiarazione. L'istante, avverso tale sentenza, ricorreva in Cassazione, formulando nell'unico motivo di doglianza Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. La Cassazione rigettava sulla scorta delle seguenti valutazioni non è denunziabile, ai sensi dell' art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. , il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia trattandosi di censure non risultanti distinte dal medesimo ricorrente. Ulteriore motivo di inammissibilità è l'assenza nel ricorso delle modalità e della data nella quale l'attore ha avuto notizia delle dichiarazioni rese dal soggetto terzo il commercialista infedele” . I Giudici della Cassazione hanno rammentato l'onere di cui all' art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. , di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito Cass., S.U., n. 22726/2011 . Il dato cronologico è essenziale - ai fini dell'accertamento della tempestività e dell'ammissibilità del ricorso per revocazione art. 395, co. 1, n. 3, c.p.c. - in relazione alla decorrenza del termine della sopravvenuta scoperta dei documenti nuovi artt. 325-326 c.p.c. - con riferimento alla causa di forza maggiore che non ha permesso la conoscenza in tempi idonei a presentare tempestiva produzione nel giudizio in oggetto. La Suprema Corte statuisce che la revocazione art. 395, n. 3, c.p.c. trova giustificazione ove la parte si sia trovata nell' incolpevole impossibilità di produrre nel giudizio di merito i documenti decisivi , gravando su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare l'ignoranza in merito all'esistenza dei documenti e del luogo ove si trovano, circostanze che devono essere addebitabili a causa di forza maggiore o alla controparte. Conclusivamente, la Cassazione dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'attore condannandolo al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Presidente Giudicepietro – Relatore Cataldi Rilevato che 1. Risulta dalla sentenza impugnata che F.A. aveva presentato due dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta omissis - una dichiarazione presentata in data omissis attraverso un professionista e corredata di tutti i dati relativi alla posizione fiscale del contribuente - una dichiarazione presentata in data omissis da parte di soggetto terzo, a detta del contribuente non autorizzato all'invio, priva dei dati contabili. Sulla base di questa seconda dichiarazione, l'Ufficio negò al contribuente un rimborso Irpef richiesto. Il contribuente impugnò il rifiuto e l'adita Commissione tributaria provinciale di Avellino accolse il ricorso, rilevando che alcun valore poteva attribuirsi alla seconda dichiarazione, non provenendo dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate impugnò tale decisione e la CTR della Campania, con la sentenza n. 8369/15, accolse l'appello, osservando che in tanto si sarebbe potuto non considerare la seconda dichiarazione, in quanto il contribuente avesse proposto avverso la stessa querela di falso. La mancata proposizione della querela di falso comportava, secondo la CTR, la diretta riferibilità al contribuente anche della seconda dichiarazione. Con ricorso per revocazione, ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, F.A. ha impugnato la predetta sentenza d'appello, deducendo che solo in data 20 novembre 2015 ovvero dopo l'udienza di discussione dell'appello, celebrata il 15 settembre 2015 egli aveva appreso che era stata archiviata la denuncia contro ignoti che, in relazione all'inoltro della seconda dichiarazione, aveva presentato in data 22.6.2011, e che le indagini avevano individuato l'autore dell'invio nella persona del precedente commercialista del contribuente, il quale aveva reso alla polizia giudiziaria dichiarazione con la quale aveva ammesso di aver inoltrato la seconda dichiarazione per via telematica di sua iniziativa. Il contribuente ha quindi concluso per la revocazione della sentenza impugnata e, nel merito rescissorio, per l'inesistenza giuridica della seconda dichiarazione, con conseguente rigetto dell'appello erariale e la conferma della sentenza di primo grado. L'Amministrazione ha controdedotto, sostenendo che nessun errore si ravvisava nella sentenza impugnata, nella quale la CTR, riformando la sentenza di primo grado, avevano ritenuto valida anche la seconda dichiarazione, in quanto sostitutiva della prima, perché non tempestivamente disconosciuta dal contribuente. L'adita CTR della Campania, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha rigettato il ricorso per revocazione, con compensazione delle spese di lite, rilevando che Il contribuente sostiene che la sentenza resa dalla CTR Campania n. 8369/33/15 debba essere revocata poiché sono stati assunti nuovi documenti rappresentati dalla c.n. r. della Stazione dei Carabinieri di Pratola Serra del 07.08.2011, dal verbale di sommarie informazioni rese da G.A. il primo commercialista del contribuente che ebbe ad inviare la seconda dichiarazione , dal decreto di archiviazione del g.i.p. del 31.1.2012. Ebbene, tali documenti non rappresentano una novità idonea ad incidere sul giudizio posto a base della sentenza impugnata infatti, nella sentenza i giudici spiegano che la circostanza che il contribuente avesse denunciato l'autore all'epoca sconosciuto della seconda dichiarazione fiscale perché indebitamente aveva inoltrato la dichiarazione non era sufficiente a far ritenere che anche la seconda dichiarazione provenisse dal contribuente e, quindi, fosse a sé riferibile. Secondo i giudici, invece, per ottenere tale effetto sarebbe stato necessario presentare querela di falso della seconda dichiarazione i giudici cioè non hanno messo in dubbio il fatto rappresentato dal F. non aver partecipato all'invio della seconda dichiarazione , ma hanno ritenuto che la denuncia presentata non era sufficiente. Ciò premesso, appare dunque evidente che l'individuazione del soggetto che ebbe ad inviare la seconda dichiarazione e la sua ammissione di aver agito senza il preventivo accordo con il F. non rappresenta una novità rispetto alla motivazione assunta con la sentenza impugnata. Pur in presenza di tali ulteriori documenti, infatti, il percorso argomentativo seguito con la sentenza non sarebbe mutato. In difetto dei requisiti previsti per la revocazione, la sentenza deve essere confermata con rigetto del ricorso . Il contribuente propone ora ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata, per violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e 5. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che 1. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta Art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 5, - omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, essendosi la Commissione Tributaria Regionale basata su una errata interpretazione della documentazione allegata dal ricorrente e dell' art. 221 c.p.c. , erroneamente ed acriticamente condividendo l'assunto di precedente sentenza di Cassazione n. 1572/2007 . . 1.1. Il motivo è inammissibile, per plurimi motivi, ciascuno sufficiente a determinare la relativa declaratoria. Deve, innanzitutto, rilevarsi che non è denunziabile, in ragione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia . Tanto premesso, deve aggiungersi che il vizio è comunque inammissibile, nel suo complesso, anche perché contemporaneamente evoca censure in fatto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti una pretesa violazione di legge con riferimento all' art. 360 c.p.c. , n. 3, comma 1, ed all' errata applicazione della L. n. 322 del 1998, art. 1 ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame , nonché all'errata interpretazione ed applicazione della stessa norma, nel corpo del mezzo e la pretesa violazione di norme processuali errata interpretazione dell' art. 221 c.p.c. richiamo, peraltro assolutamente generico, a Cass. n. 1572/2007 , in tema di differenza tra disconoscimento e querela di falso, ed all' erronea ed acritica condivisione del precedente da parte della CTR . La variegata congerie di critiche, tra loro non distinte né subordinate, si risolve quindi in una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili diversi ed incompatibili Cass. 23/10/2018, n. 26874 Cass. 23/09/2011, n. 19443 Cass. 11/04/2008, n. 9470 , non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto Cass. 11/04/2018, n. 8915 Cass. 23/04/2013, n. 9793 . Si tratta quindi di censure che, anche dall'esame del corpo del mezzo, non risultano ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non sono autonomamente individuabili, neppure attraverso un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d'impugnazione da parte di questa Corte. Ulteriore ragione di inammissibilità deve ravvisarsi nella mancata indicazione, nel corpo del ricorso, delle modalità e della data nella quale il contribuente sarebbe venuto a conoscenza delle dichiarazioni rese dal terzo il primo commercialista, che inviò la seconda dichiarazione . Rammentato l'onere di cui all' art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito Cass. 15/01/2019, n. 777 Cass. 18/11/2015, n. 23575 Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726 , deve comunque aggiungersi la rilevanza essenziale dell'indicazione di tale dato cronologico e dei riscontri istruttori dello stesso , ai fini della verifica, doverosa anche d'ufficio, della tempestività e dell'ammissibilità del ricorso per revocazione ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 3, sotto il profilo sia della decorrenza del termine dalla sopravvenuta scoperta dei nuovi documenti a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c. sia della causa di forza maggiore che ne abbia impedito la precedente conoscenza e quindi la tempestiva produzione nel giudizio a quo. Infatti in continuità con Cass.16/01/2018, n. 885 , ex plurimis, e con Cass. 11/05/2016, n. 9652 , deve ribadirsi che Per giustificare la revocazione ex art. 395 c.p.c. , n. 3, è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità, incolpevole, di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito. L'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, incombe su chi agisce in revocazione. Pertanto, anche l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe sulla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare nell'atto introduttivo, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento. . Ferma la rilevata inammissibilità del mezzo, esso è comunque anche infondato. Infatti in continuità con Cass. 28/12/2011, n. 29385 e con Cass. 20/10/2014, n. 22159 e Cass. 03/11/2016, n. 22246 deve ribadirsi che Ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 3, deve ritenersi decisivo il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, è necessario che la parte indichi nel ricorso anche le ragioni relative alla asserita decisività dei documenti stessi. . Nel caso di specie, come rilevato dalla CTR, la sentenza revocanda riprodotta per stralcio a pag. 4 dell'attuale ricorso - dato atto della denunzia di reato contro ignoti presentata all'autorità giudiziaria dal F.- ha considerato esplicitamente risolutiva la mancata proposizione della querela di falso avverso la seconda dichiarazione, che ha ritenuto necessaria per confutare il conferimento dell'incarico e più precisamente il disconoscimento della dichiarazione , investendo la contestazione la stessa provenienza del documento e la sua riferibilità . A prescindere dalla correttezza o meno, nel merito ed in rito, di tale soluzione che avrebbe potuto essere censurata, eventualmente, con ricorso per cassazione, per ipotetici vizi di cui all' art. 360 c.p.c. , ma che non rileva ai fini della fase meramente rescindente della revocazione , la ratio decidendi della decisione impugnata prescinde quindi dalla rilevanza della successiva identificazione, in sede di indagini, del professionista che ha effettuato l'invio, e dall'esistenza o meno dell'incarico, avendo il giudice a quo espressamente affermato a torto o a ragione in diritto che la mancata proposizione della querela di falso precludeva a monte gli accertamenti in ordine alla riferibilità complessiva della dichiarazione al contribuente. Pertanto, i documenti che la parte assume scoperti successivamente alla sentenza impugnata non sono decisivi, avuto riguardo all'economia della motivazione della sentenza revocanda per una fattispecie in parte similare cfr. anche Cass. 14/06/2017, n. 14810 , per cui non è riconducibile all'ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c. , n. 3 , il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell'autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento copia fotostatica già presente all'interno dell'incartamento processuale, di un'efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale . Tanto meno poi, ferma la già rilevata inammissibilità, il caso di specie è riconducibile alla revocazione di cui all' art. 395, c.p.c. , n. 4 poiché nella stessa ricostruzione del contribuente si deduce che i documenti relativi alle dichiarazioni del professionista che ha inviato la seconda dichiarazione non facevano parte dei dati istruttori valutabili dal giudice del merito, per cui la decisione impugnata non potrebbe essere effetto di un errore di fatto che li abbia per oggetto. Decisione che, comunque, è fondata su una ratio decidendi in diritto, frutto di valutazioni di carattere giuridico e processuale, come tali non appartenenti al giudizio di fatto e quindi all'ipotetico errore sul fatto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.