“No representation without taxation”

Il tema della cittadinanza è sicuramente un argomento centrale sia nel dibattito politico attuale che nelle aule del Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Lazio, il quale è chiamato a dirimere le vertenze aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle rispettive istanze.

I ricorsi di impugnazione dei provvedimenti che negano la cittadinanza ai tanti istanti sollevano innumerevoli profili di illegittimità nella maggior parte afferenti alla sussistenza o meno dei requisiti che la legge 05/02/1992, numero 91 rubricata Nuove norme sulla cittadinanza” impone assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi cd. requisito reddituale , una condotta di vita che esprime integrazione sociale, rispetto dei valori di convivenza civile. Già dalla mera lettura dei presupposti si evince come il provvedimento che conclude l'iter di accertamento dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana è caratterizzato da un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, trattandosi di formule generiche e di ampio contenuto per esempio integrazione sociale” Ciò poiché con l'assunzione dello status di cittadino italiano , il richiedente entra in tutto e per tutto a far parte della comunità dello Stato essendo ad egli riconosciuto i diritti di elettorato attivo e passivo, insomma gli viene attribuito una frazione di sovranità. Ed è, dunque, per tale ragione che nell' iter istruttorio, l'Amministrazione è tenuta a verificare che i presupposti legislativamente previsti ricorrano residuando in ogni caso su di ella un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo perché di questo si tratta inserimento del richiedente all'interno della comunità nazionale sul punto si vedano TAR Lazio, Sez I ter, numero 13690/2021 id., numero 1902/2018 Cons. Stato Sez. I, parere numero 240/2021 id., numero 2152/2020 Sez. III, numero 1726/2019 . In tal modo, l' inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità , mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. V bis, numero 2945/2022 Sez. I ter, numero 12006/2021 e sez. II quater, numero 12568 del 2009 . Tra le sentenze recenti, quelle che qui ci apprestiamo a commentare sono di interesse poiché approfondiscono l' aspetto reddituale richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento, arrivando a definirlo una condizione indefettibile in quanto funzionale non solo ad evitare che l'ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti sul piano della pubblica sicurezza ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, ma anche ad assicurare che possa concorrere allo sviluppo economico-sociale mediante la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla Comunità di cui entra a far parte. In generale l'accertamento della sussistenza del requisito in esame in capo allo straniero è volto ad attestare che lo stesso abbia adeguati mezzi economici di sostentamento , sia in regola già con gli adempimenti fiscali e abbia la possibilità di ottemperare al pagamento delle imposte inteso nel senso più generale possibile e cioè possa assolvere i doveri di solidarietà economica e sociale . Che tale presupposto sia centrale, negli anni lo hanno a più riprese ribadito la maggior parte delle pronunce del TAR, ma anche del Consiglio di Stato tra tante, da ultimo, Cons. St., sez. III, numero 3143 , 4754 , 4767 del 2023 numero 8042/2022 Cons. Stato Sez. I, parere numero 240/2021 id., numero 2152/2020 Sez. III, numero 1726/2019 Cons. Stato, sez. VI, numero 766/2011 e 974/2011 numero 8421/2009 Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008 6063/2002 1474/1999 3145/1998, 2254/1996 TAR Liguria, sez. II, numero 68/2004 , 1752/2004 TAR Lazio, sez. I, numero 2377/2006 TAR Lazio, sez. II quater numero 832/2009 TAR Lazio, sez. II quater, numero 4189/2012 . La ratio è semplice il legislatore italiano allineato a quello comunitario, in quanto tale requisito è prescritto anche dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell'Unione – art. 7 direttiva 2004/38/CE esige che il neocittadino” possa contribuire – anche a livello economico – alle esigenze della comunità nella quale in via definitiva entrerà a far parte, viceversa la mancanza di reddito – secondo il ragionamento preponderante delle sentenze - potrebbe portare lo stesso a deviare dall'alveo della legalità o, in ogni caso, a finire per gravare sul pubblico erario. Sul punto le pronunce rievocano le origini di questo ragionamento che affonderebbe le proprie motivazioni anche storiche nel costituzionalismo moderno il principio no taxation without representation ” , è stato riconvertito – ritiene il TAR – nel suo reciproco no representation without taxation ”, per comprendere i termini di quel rapporto di scambio, che, dopo la Rivoluzione Francese, caratterizza il contratto sociale che lega il cittadino allo Stato di appartenenza”, in virtù di quella frazione di sovranità” che viene a questi l'attribuita con il riconoscimento del potere di partecipare all'autodeterminazione della vita della Nazione che lo ospita, mediante il conferimento dei cd. diritti politici, che costituiscono, a tutt'oggi, il nucleo essenziale della nozione di cittadinanza. In tale prospettiva è stato chiarito che l'assegnazione di tale potere allo straniero che chiede di essere ammesso in una Comunità politica non è un atto gratuito”, una conseguenza automatica della semplice sua presenza protratta sul territorio di quello Stato senza creare particolari problemi”, ma richiede da questi un contributo” personale e materiale per il progresso di quella collettività di cui entra a far parte. Peraltro, siccome il conferimento della cittadinanza, come completamento e coronamento del percorso di integrazione” consiste sostanzialmente nell'attribuire il diritto di voto alle elezioni politiche nazionali giacché il diritto alla partecipazione alla vita politica locale - in cui, data la dimensione territoriale degli effetti, l'interesse nazionale del Paese di appartenenza dello straniero non ha alcuna influenza - proclamato dall'art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale ONU a New York il 16.12.1966 e dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 5.2.1992, è già riconosciuto dall' art. 2 d.lgs. 286/1998 , la condizione di poter disporre di un reddito minimo di livello adeguato è altresì volta a scongiurare richieste strumentali della cittadinanza da parte di soggetti interessati a sfruttare il fenomeno crescente del cd. voto di scambio”. Anche sotto tale profilo il requisito reddituale risulta funzionalmente connesso alla verifica dell'autenticità dell'interesse” al conseguimento della nazionalizzazione, oltre che rispondere alle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sopra rappresentate . Dunque, se l' autosufficienza reddituale è elemento essenziale per il riconoscimento, occorre verificare come lo stesso viene poi accertato dall'Amministrazione. La legge in materia di cittadinanza non ha statuito una soglia di reddito minima, rimettendone l'individuazione agli Uffici sulla base di parametri di garanzia che sono appunto quelli dall'autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia. A tal fine, l'Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia art. 3 del decreto-legge numero 382/1989 secondo quanto specificato già nella Circolare del Ministero dell'Interno del 5 gennaio 2007. In generale il parametro a cui si fa riferimento è, dunque, quello del reddito c.d. soglia che coincide con quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall' art. 3, decreto-legge 25 novembre 1989, numero 382 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, numero 8 [ed è pari a 16 milioni di lire €. 8.263,61 euro , incrementato fino a 22 milioni di lire 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire 516,00 euro per ogni figlio a carico]. Parametro che proprio le presenti pronunce ritengono legittimo per assicurare una certa omogeneità nello scrutinio dei singoli Uffici della Amministrazione. In finale, le stesse sentenze affrontano un punto delicato ossia se il requisito reddituale debba essere posseduto dall'istante al momento della richiesta della cittadinanza, nelle more dell'istruttoria o al momento della definizione del procedimento. Il quesito non è di poco momento, poiché, come è noto, il procedimento di richiesta di cittadinanza sconta una durata rilevante che va da diversi mesi a, in alcuni casi, ad anni. Su punto, la sentenza numero 14163/2023 in primis ricorda che al momento del deposito della domanda il richiedente deve avere già maturato i requisiti vedi, tra tante, di recente, TAR Lazio, sez. V bis, numero 12092/23 , 10881/2023 , 9588/2023 , 9573/2023 7385/2023 , 7165/2023 , 7155/2023 , 11188/2022 , 11185/2022 , 8693/2022 , 7890/2022 . Ciò non di meno, i giudici ricordano altresì il contenuto della circolare Ministeriale numero k60.1. del 5.1.2007 così statuendo l'Amministrazione, ove intervenga una diminuzione della capacità economica, può favorevolmente considerare la positiva evoluzione delle prospettive reddituali, tenendo conto delle potenzialità di recupero , ma solo ove si riscontri il decorso dí un considerevole lasso di tempo tra la data di presentazione dell'istanza e quella di perfezionamento del relativo iter”, come espressamente precisato dalla Circolare Ministeriale numero K.60.1 del 5.1.2007, ove invita le Autorità periferiche di procedere all'attualizzazione dei redditi dichiarati … allo scopo di consentire che i tempi procedurali necessari per la concessione della cittadinanza operino, ove possibile, in senso favorevole al richiedente” premessa-terzo capoverso , raccomandando che ove sia riscontrabile il decorso di un considerevole lasso di tempo tra la data di presentazione dell'istanza e quella di perfezionamento del relativo iter, sarà possibile procedere, prima dell'eventuale diniego, ad una attualizzazione dei redditi dichiarati, dando modo al richiedente di indicare gli eventuali miglioramenti della propria posizione economica, ove in senso favorevole al richiedente” ultimo capoverso . Insomma, il monito dei giudici rimane quello di evitare che gli eccessivi ritardi nella conclusione del procedimento dovuti alla cd. esplosione delle domande di cittadinanza finiscano per danneggiare lo straniero che, nelle more, avesse perso il requisito, e ciò [lo si] intende fare operando un'inversione degli effetti negativi, in modo che il ritardo giochi a favore anziché a danno del richiedente . In ogni caso, buona norma sarebbe – ove possibile – limitare il tempo di istruttoria degli Uffici, eventualmente sollecitandone la conclusione, anche sulla base dei principi generali previsti dalla l. numero 241/1990 .

TAR Lazio n. 14163/2023 TAR Lazio n. 14172/2023