Sono impugnabili presso il G.A. il provvedimento direttoriale, la circolare e la risoluzione relativi al contributo straordinario contro il caro bollette

Nella sentenza numero 29023/2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito quali sono gli atti amministrativi generali e, come tali, impugnabili, presso il Giudice Amministrativo.

Tra questi troviamo il provvedimento numero 221978 del 17 giugno 2022 emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con il quale sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del c.d. “contributo straordinario contro il caro bollette” ex articolo 37, d.l. 21 marzo 2022, numero 21, sono individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza la circolare del 23 giugno 2022, numero 22/E, emanata dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate per fornire risposte alle principali problematiche sollevate dagli operatori del settore la risoluzione del 20 giugno 2022, numero 29/E, emanata dalla Direzione Centrale Servizi Fiscali dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del contributo de quo.   Il provvedimento direttoriale attuativo non è sottratto al controllo giurisdizionale Secondo le Sezioni Unite, il provvedimento direttoriale è un atto amministrativo generale e, come tale, impugnabile avanti al Giudice Amministrativo in virtù della previsione di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, c.p.a., senza che debba darsi rilievo alla sua natura discrezionale ovvero vincolata – in quanto meramente attuativa della norma primaria –, «non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in tal senso, tra le molte, cfr. Cons. stato, 2916/2023, 8434/2022 , ma essendo invece sufficiente a tal fine che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA», ovvero all'attribuzione di funzioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate ex articolo 56, comma 1, lett. b , e 62, d.lgs. 30 luglio 1999, numero 300. Il Collegio ritiene che la sussistenza di un interesse legittimo derivi «dalla stessa ontologia dei provvedimenti impugnati» e quindi sussista in re ipsa infatti, «poiché l'esercizio del potere discrezionale dell'Agenzia delle Entrate, pur attuativo della voluntas legis peraltro secondo il principio costituzionale di legalità dell'azione amministrativa , costituisce il presupposto generale dell'azione impositrice concreta, la situazione soggettiva che ne deriva non può essere che qualificata come interesse legittimo, giacche altrimenti se ne creerebbe un'assenza di giustiziabilità costituzionalmente non consentita». Viene ritenuta infondata la tesi secondo cui il giudizio de quo scaturirebbe dalla diretta impugnazione di disposizioni legislative per vizio di legittimità costituzionale ovvero, alternativamente, come azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva. Due sono le argomentazioni a sostegno di tale soluzione. In primo luogo, il vizio d'incostituzionalità dell'articolo 37, d.l. numero 21/2022 è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo impugnato cfr. Corte Cost. numero 4/2000, numero 138/2017, numero 16/2017, numero 103/2022 e non è l'unico eccepito in giudizio. In secondo luogo, «l'azione proposta coincide con una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi individuali che è del tutto legittimata [ ] dall'articolo 7, commi 1-4, c.p.a.» e dall'articolo 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, in forza del quale «Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente», giacché si tratta «di un'azione di annullamento esercitabile in prevenzione ed alternativamente alla disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema che risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali» diversamente operando si determinerebbe un vuoto di tutela in contrasto con articolo 24,113, Cost. cfr. giurisprudenza costituzionale su c.d. solve et repete . La Suprema Corte dà quindi seguito all'orientamento secondo cui rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – nel caso di specie il provvedimento del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, d.l. numero 124/2019 – sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale di una comunicazione fiscale, giacché detto provvedimento «si configura come atto, tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge», che «si limita a regolare gli aspetti pratici dell'attuazione del meccanismo previsto per legge» e che non contiene «una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale [ ] appare evidente l'estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza consolidata [ ] dalla quale è dato evincere che nessuna disposizione del d.lgs. 31 dicembre 1992 numero 546 attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa» cfr. Cass., sez. unite civ., 21 settembre 2021 ord. , numero 25479, in CED Cass., Rv. 662252 . La circolare e la risoluzione hanno contenuto integrativo del provvedimento direttoriale Le Sezioni Unite ritengono che tali considerazioni valgano anche per la circolare numero 22/2022 e la risoluzione numero 29/2022, giacché caratterizzati da un contenuto integrativo del provvedimento direttoriale. Si tratta di principio di diritto coerente con l'indirizzo di legittimità secondo cui la circolare applicativa va tenuta distinta dalla circolare interpretativa Cass., sez. trib., 11 dicembre 2013, numero 27670, in CED Cass., Rv. 629495 , vale a dire dalla circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente oltre che per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice e non è quindi impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva, e sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad essa cfr. Cass., sez. unite civ., 2 novembre 2007, numero 23031, in CED Cass., Rv. 599750, e Cass., sez. trib., 21 marzo 2014, numero 6699, ibidem, Rv. 629992 .

Presidente Travaglino – Relatore Manzon Fatti di causa 1. Iren Energia spa ricorreva avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio di seguito TAR contro i provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate in attuazione del contributo previsto dal D.L. 21 del 2022, articolo 37, quale prelievo straordinario, posto a carico delle imprese del settore petrolifero/energetico, contro il caro bollette conseguente alla guerra in Omissis . Si trattava in particolare del provvedimento del direttore dell'agenzia fiscale prot. numero 221978 del 17 giugno 2022, della circolare numero 22/E del 23 giugno 2022 e della risoluzionenumero 29/E del 20 giugno 2022 dell'agenzia medesima. 2. Il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso, affermando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti impugnati nonché il difetto di interesse ad agire della ricorrente. 3. Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato di seguito C.d.S. , accogliendo l'appello della società contribuente, annullava la sentenza gravata e rinviava la causa avanti al giudice di primo grado. 4. Osservava il C.d.S. in particolare - che l'articolo 7 cod. proc. amm., comma 1, prevede in linea generale la giurisdizione amministrativa sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi concernenti l'esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti posti in essere da pubbliche amministrazioni - che la controversia de qua doveva farsi rientrare in tale previsione normativa, posto che i provvedimenti impugnati erano stati emessi sulla base del D.L. numero 21 del 2022, articolo 37, comma 5, nell'esercizio di una potestà amministrativa, secondo la prescrizione di cui all'articolo 23, Cost. - che trattandosi di atti generali si doveva escluderne la giurisdizione impugnatoria diretta del giudice tributario speciale, al quale spettava soltanto un potere di disapplicazione D.Lgs. numero 546 del 1992, ex articolo 7, comma 5, ed in via di cognizione incidentale in una lite avente ad oggetto un atto rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 19, stesso Decreto - che la questione di giurisdizione doveva comunque considerarsi pregiudiziale a quella relativa all'interesse ad agire della ricorrente denegato dal TAR , in base al disposto dell'articolo 386 c.p.c. - che erano errate le considerazioni dei primi giudici negatorie della natura di atti amministrativi dei provvedimenti impugnati, non avendo rilievo la sussistenza/insussistenza di discrezionalità dell'Autorità emittente, che comunque almeno in astratto andava affermata, anche in considerazione della previsione di un parere obbligatorio dell'authority del settore ARERA ed appunto costituiva l'oggetto dei motivi di censura proposti dalla ricorrente, anche sotto il profilo della costituzionalità della normativa primaria basante i provvedimenti stessi - che diversamente opinando ed affermando, come il TAR, la totale assenza di giurisdizione, si concretizzerebbe un vuoto di tutela in contrasto con gli articolo 24,113, Cost. ovvero l'imposizione di una condotta alla società contribuente di pagamento/ripetizione di indebito , che nella materia tributaria è stato risalentemente espunto dall'ordinamento per vizio di costituzionalità C. Cost., sentenza numero 21/1961 . 5. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio del Ministri, ARERA, deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Le ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo e con il secondo motivo le ricorrenti denunciano il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti agenziali impugnati per violazione dell'articolo 7 cod. proc. amm., comma 1, D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 7, comma 5, articolo 19, commi 1-3, articolo 111 Cost., comma 8, articolo 362, c.p.c., articolo 110, cod. proc. amm 2. Deducono in particolare - che i provvedimenti impugnati ed in particolare quello direttoriale, quali meramente attuativi del dettato normativo D.L. numero 21 del 2022, articolo 37, comma 5 , non costituiscono esercizio di potestà amministrativa discrezionale e non ingenerano alcuna situazione giuridica soggettiva qualificabile come interesse legittimo , quindi tutelabile avanti al GA ex articolo 7, comma 1, cod. proc. amm. ovvero avanti al GT secondo il diverso modulo processuale di cui al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 7, comma 5 - che peraltro la normativa istitutiva delle agenzie fiscali D.Lgs. numero 300 del 1999, articolo 56, comma 1, lett. b , articolo 62, comma 2 precludeva la stessa possibilità di esercizio di un potere con natura regolamentare da parte delle medesime, essendo esso riservato al MEF, dovendo le agenzie fiscali limitarsi alla gestione e riscossione dei tributi - che il D.L. numero 21 del 2022, articolo 37, comma 5, appunto prevedeva l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di una competenza attuativa dello speciale contributo per il caro energia che rifletteva detta previsione della fonte normativa istitutiva, essendo an e quantum del contributo direttamente fissati dai precedenti commi di tale disposizione legislativa, residuando all'agenzia fiscale soltanto le modalità dichiarative, solutorie ed informative, senza alcun potere autoritativo integrativo delle norme primarie - che dunque esclusa la competenza giurisdizionale dell'AGA doveva altresì escludersi qualsiasi altra giurisdizione, concretando l'azione impugnatoria proposta un'aggressione giudiziale diretta alle norme primarie istitutive del contributo de quo ovvero un'anticipazione di tutela rispetto agli atti di accertamento/riscossione emittendi, quindi nella sostanza un'azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva in chiaro contrasto con i limiti c.d. verticali della giurisdizione tributaria speciale dati dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19 - che nessun vuoto di tutela era configurabile nel caso di specie ed a conseguenza di una declinatoria di giurisdizione in ordine al medesimo, residuando quelle previste dal D.Lgs. numero 546 del 1992, in relazione all'attuazione del contributo in questione da parte dell'Agenzia delle entrate, trovandosi la società contribuente, allo stato, in una posizione di interesse di mero fatto non giudizialmente tutelabile - che in ogni caso la circolare impugnata non si poteva ritenere un atto giustiziabile avanti all'AGA, per il totale difetto di effetto costitutivo di un interesse legittimo, trattandosi di attività interpretativa interna, non vincolante per i contribuenti. 3. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. 4. I provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo a quo sono, pacificamente, attuativi del D.L. numero 21 del 2022, articolo 37, istitutivo di uno speciale contributo solidaristico, volto a fronteggiare, nell'interesse dell'utenza, i forti rincari dei prezzi dei prodotti energetici conseguenti agli eventi bellici in Omissis , imposto alle imprese del settore. Come ricordato nelle premesse narrative, si tratta di un provvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di una risoluzione, che complessivamente si fondano sull'attribuzione funzionale attuativa di cui al comma 5 della citata disposizione legislativa, il quale appunto prevede che Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, numero 241, articolo 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza . 5. Sostiene l'agenzia fiscale ricorrente che, anzitutto e dirimentemente, il provvedimento direttoriale deve considerarsi esente da qualsivoglia sindacato giurisdizionale. Tale tesi non è condivisibile. Trattasi invero di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti al GA, in virtù della previsione di cui all'articolo 7 cod. proc. amm., commi 1 e 4, che rispettivamente prevedono che Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico e che Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma . 6. Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata meramente attuativa della norma primaria dell'atto in contesto, non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in tal senso, tra le molte, cfr. Cons. stato, 2916/2023, 8434/2022 , ma essendo invece sufficiente a tal fine che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA. 7. Peraltro, come correttamente si è rilevato nella sentenza impugnata, ad indirizzare verso la natura - pur latamente -discrezionale del provvedimento de quo porta la medesima norma primaria istitutiva della relativa potestà amministrativa, laddove prevede l'acquisizione obbligatoria del parere dell'Autorità regolatrice del settore energia ARERA , la cui non vincolatività è un chiaro indizio della facoltà di scelta ponderale di interessi demandata al direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ne' il richiamo alle disposizioni del D.Lgs. numero 300 del 1999 articolo 56, comma 1, lett. b e articolo 62 assume contrastante rilevanza, posto che l'attribuzione della gestione e della riscossione dei tributi pacificamente consente all'agenzia fiscale l'esercizio di potestà amministrative pubbliche che, come detto, sostanziando i provvedimenti agenziali, ne fondano la competenza di sindacato giurisdizionale secondo le richiamate previsioni del cod. proc. amm. E ben diversa è l'ontologia dei provvedimenti impositivi individuali , quale attuazione - questa sì - vincolata delle singole leggi di imposta, ma di competenza giurisdizionale del giudice tributario D.Lgs. numero 546 del 1992, ex articolo 2-19. 8. Quindi sulla base del petitum sostanziale criterio discretivo consolidato in materia di giurisdizione cfr., tra le molte, Sez. U., Ordinanza numero 25210 del 10/11/2020, Rv. 659294 - 01, Sez. U., Ordinanza numero 20350 del 31/07/2018, Rv. 650270 - 01 dell'azione impugnatoria proposta, come sopra configurato, è senz'altro da condividere l'affermazione della giurisdizione amministrativa sancita dalla sentenza impugnata. Poiché l'esercizio del potere discrezionale dell'Agenzia delle Entrate, pur attuativo della voluntas legis peraltro secondo il principio costituzionale di legalità dell'azione amministrativa , costituisce il presupposto generale dell'azione impositrice concreta, la situazione soggettiva che ne deriva non può essere che qualificata come interesse legittimo, giacché altrimenti se ne creerebbe un'assenza di giustiziabilità costituzionalmente non consentita v. ultra . In altri, più semplici e stringenti termini, la sussistenza di un interesse legittimo, che costituisce la situazione giuridica soggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti impugnati e quindi sussiste in re ipsa. 9. Come detto, l'agenzia fiscale ricorrente sostiene peraltro, più radicalmente, che, comunque, in ordine ai provvedimenti impugnati non sussista la competenza giurisdizionale di alcun plesso giudiziario. In particolare afferma che l'impugnativa proposta sia qualificabile come diretta impugnazione di disposizioni legislative per vizio di legittimità costituzionale ovvero, alternativamente, come azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva de qua. Quanto al primo profilo, si deve osservare che dagli atti emerge che l'incostituzionalità del D.L. numero 21 del 2022, articolo 37, non è affatto l'unica ragione di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in questione e va tuttavia affermato che il vizio di legittimità costituzionale è pur sempre un vizio di legittimità dell'atto amministrativo impugnato per tale motivo che sussiste in ogni caso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta, non deprivandola del necessario carattere di incidentalità si tratta di un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale cfr. Corte costituzionale, sentenze numero 4 del 2000, numero 138 del 2017, numero 16 del 2017, numero 103 del 2022 . Quanto al secondo profilo, va rilevato che l'azione proposta coincide con una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi individuali che è del tutto legittimata, come già osservato, dall'articolo 7 cod. proc. amm., commi 1-4, e, per converso, dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 7, comma 5, il quale appunto prevede che Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente . Trattasi invero di un'azione di annullamento esercitabile in prevenzione ed alternativamente alla disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema che risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali. 10. In tal senso appare altresì corretto il riferimento della sentenza impugnata al vuoto di tutela conseguente alla prospettazione agenziale, per chiaro contrasto con gli articolo 24,113, Cost., e con la risalente giurisprudenza costituzionale sul principio del solve et repete, che il giudice delle leggi ha appunto dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale. 11. Per stretta connessione contenutistica, le considerazioni che precedono devono considerarsi valevoli anche per gli ulteriori provvedimenti agenziali impugnati e in particolare per la circolare numero 22/E del 23 giugno 2022. A tale atto si deve infatti ascrivere contenuto integrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo stesso è associabile sul piano della sussistenza dell'affermata giurisdizione amministrativa. 12. Tirando le fila delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio di diritto secondo il quale Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a . l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione del D.L. numero 124 del 2019, articolo 36, comma 3, conv., con modif., dalla L. numero 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale L. numero 388 del 2000, ex articolo 6, commi 13 e segg., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della speciale facoltà introdotta proprio dal citato articolo 36, assoggettare alle imposte dirette l'importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nel D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19 Sez. U., Ordinanza numero 25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 - 01 . Tale arresto è stato infatti pronunciato in una controversia che presenta evidenti analogie con quella in esame, trattandosi anche in quel caso di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attuativo di una disposizione legislativa che gli demandava di determinare le modalità di presentazione ed il contenuto di una comunicazione da inviare a detta agenzia fiscale. Nulla di più e nulla di diverso. Orbene, nella citata pronuncia queste SU hanno chiarito che tale provvedimento direttoriale si configura come atto, tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge , che si limita a regolare gli aspetti pratici dell'attuazione del meccanismo previsto per legge e concludendo che Si tratta, quindi, di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale appare evidente l'estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite cfr. Cass. Sez. Unumero 7664 del 18 aprile 2016 con ulteriori richiami dalla quale è dato evincere che nessuna disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa . 13. In conclusione il ricorso va rigettato. Tenuto conto della novità e della relativa complessità ermeneutica dell'oggetto del giudizio le spese correlative possono essere compensate. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso compensa le spese.