COA Milano: ecco il vademecum per il giudice del monitorio sulle clausole abusive nei contratti consumeristici

Cos’hanno previsto le SS.UU. con la sentenza n. 9479/2023? Conformandosi alle pronunce della CGUE del 17.05.2022 C-693/19, C-831/19, C-869/19 e C-725/19 , la Suprema Corte ha disposto un vero e proprio vademecum” per i giudici di cognizione e della fase di esecuzione, riassunto dal COA Milano.

Cosa prevede il vademecum in questione? Nella fase monitoria il giudice deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, con relativo potere di impulso ai fini della richiesta del contratto medesimo nonché di eventuali chiarimenti, al fine di verificare la sussistenza dell'abusività di clausole a danno del consumatore, con le relative conseguenze nella fase esecutiva , in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice avrà il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo ai sensi dell' art. 650 c.p.c. per far accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Per un maggiore approfondimento vedi la news Le SS.UU. sui poteri del giudice del monitorio, dell'esecuzione e dell'opposizione tardiva ”.

Vademecum