Indicazioni operative dal Tribunale di Roma per i pignoramenti eseguiti d’ufficio dall’ufficiale giudiziario

Il sito del COA Roma ha pubblicato le indicazioni operative relative alla modalità da utilizzarsi per le iscrizioni a ruolo dei processi esecutivi e per gli adempimenti successivi (istanza di assegnazione o vendita) frutto dell’interlocuzione con il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale (Dott. Chiara Aytano) e con il Preposto UNEP in ordine alle problematiche poste dall’entrata in vigore dell’articolo 492- bis c.p.c.

Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani e il Consigliere Tesoriere Voltaggio, a seguito della interlocuzione avuta con il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale (Dott. Chiara Aytano) e con il Preposto UNEP Dott. Fabio Galiero in ordine alle problematiche poste dall'entrata in vigore dell' articolo 492-bis c.p.c. , hanno messo a punto le indicazioni operative relative alla modalità da utilizzarsi per le iscrizioni a ruolo dei processi esecutivi e per gli adempimenti successivi (istanza di assegnazione o vendita). Il documento prevede che: «i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 492- bis , 543 c.p.c. e 155- ter disp.att. c.p.c. all'esito della richiesta di ricerca telematica dei beni e quindi recanti lo stesso numero cronologico di ricerca dei beni (N.RB), avranno per ogni terzo pignorato un proprio numero cronologico (Mod. C, ovvero Cter in caso di atti esenti); tutti i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario recanti lo stesso Numero RB devono essere iscritti in un' unica procedura esecutiva (pur avendo numeri cronologici diversi e consecutivi) al fine di non aggravare le parti e l'ufficio, che si vedrebbe comunque costretto a disporne successivamente la riunione; nella nota di iscrizione a ruolo, nella parte relativa al numero cronologico del pignoramento, deve essere indicato il numero del pignoramento portante ossia quello recante il numero cronologico minore; gli altri eventuali pignoramenti eseguiti dovranno essere allegati agli atti del fascicolo telematico con la specifica indicazione dei rispettivi numeri cronologici; ai fini dell'assegnazione o vendita, deve essere presentata la relativa istanza a norma dell' articolo 543 ultimo comma c.p.c. ; sull'istanza il Giudice fissa l'udienza per l'assegnazione o la vendita con decreto notificato a cura del creditore procedente».

Indicazioni operative