Banche venete: il contratto di cessione nella rete del rinvio pregiudiziale

Chi ha dimestichezza con il contenzioso bancario è consapevole dell’elevata difficoltà interpretativa del noto contratto con il quale due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa hanno ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.a. una serie di rapporti giuridici, attività e passività.

Il Tribunale di Potenza, al fine di sciogliere il dilemma interpretativo sulla titolarità dei contratti oggetto di lite concernenti titoli azionari e obbligazionari di una delle due banche venete in l.c.a., si è rivolto alla Corte Suprema avvalendosi del nuovo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363- bis c.p.c. Con decreto n. 29032 del 19 ottobre 2023 la Prima Presidente ha dichiarato tuttavia inammissibile il quesito posto perché non riconducibile a questione di puro diritto. Il tema dibattuto Dal provvedimento di rinvio si apprende che la questione discussa in lite è la seguente un risparmiatore agiva nei confronti di Banca Apulia S.p.a., al tempo controllata da Banca Veneta S.p.a., al fine di ottenere la nullità o la risoluzione dei c ontratti quadr o e degli ordini di acquisto relativi a titoli azionari e obbligazionari di Banca Veneta medesima nel corso del giudizio Banca Veneta veniva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e cedeva a Intesa Sanpaolo S.p.a. ISP una serie di rapporti giuridici, attività e passività ad eccezione, per quel che qui rileva, dei debiti nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate della banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate […]” Banca Apulia – nel frattempo fusasi per incorporazione in ISP – eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva d anche la Banca Veneta in l.c.a. interveniva nel giudizio per far valere, in linea con le difese dell'intermediario convenuto, la propria esclusiva legittimazione passiva derivante dall'intervento legislativo d.l. 99/2017 successivo al noto dissesto delle banche venete e dal contenuto del contratto di cessione con ISP. La questione pregiudiziale Il Tribunale remittente, in considerazione dell'assetto legislativo richiamato e del perimetro di cessione tracciato nel contratto, si interroga sulla titolarità passiva della banca intermediaria in relazione alla domanda proposta. Per capire se i contratti in lite siano rimasti in carico o meno alla società bancaria in l.c.a. viene prospettata nei seguenti termini Corte Suprema la questione pregiudiziale se il d.l. 99/2017 , conv. con modd. nella l. n. 121/2017 faccia riferimento, con particolare riguardo ai casi di esclusione dalla cessione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b e c del predetto d.l. 99/2017, nel suo complesso e anche alla luce dell' ambito oggettivo del programma obbligatorio , regolato dalle parti nell'ambito del contratto di cessione Corte Cost. n. 225/2022 , ai soli casi di debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misselling sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni ovvero obbligazioni subordinate/convertibili delle Banche venete in liquidazione direttamente dalle Banche Venete Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. ovvero anche a debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misseling sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni ovvero obbligazioni subordinate/convertibili di tali Banche venete dalle società da queste ultime partecipate e facenti parte del medesimo gruppo Banca Nuova s.p.a. e Banca Apulia s.p.a. ”. Trattasi, ad avviso del Giudice di merito, di questione di diritto dalla quale sono sorte contrastanti soluzioni giurisprudenziali in assenza di una linea di legittimità. La ricostruzione ermeneutica della volontà dei contraenti Dopo aver richiamato i principali articoli del d.l. n. 99/2017 , la Prima Presidente osserva come sia la stessa ordinanza del Tribunale remittente a ritenere centrale la disamina del contratto di cessione per comprendere la disciplina applicabile e le componenti incluse ed escluse. L'operazione da svolgere è dunque di ricostruzione ermeneutica della volontà delle parti i.e. commissari liquidatori e società cessionaria . Una operazione di tale natura sottende un procedimento bifasico condotto cioè in punto di diritto volto ad individuare ed applicare i criteri di ermeneutica legale ed implicante un giudizio in fatto con selezione degli argomenti ed accertamento in concreto della volontà delle parti . Indiscusso è l'orientamento di legittimità sul punto v. Cass., n. 10745/2022 Cass., n. 3590/ 2021 Cass., n. 11254/2018 Cass., n. 14355/16 . Su questa via il giudice del merito è chiamato a svolgere, puntualizza in termini nitidi la Prima Presidente, un accertamento su tre piani involgenti tutti questioni di fatto. In dettaglio a qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte aventi il tratto comune dell'accertamento della condotta dell'intermediario l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia stata una controllata la collocazione di questi debiti derivanti esclusivamente dal rapporto tra investitore e intermediario, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare, oltre che la cornice normativa, il contenuto negoziale dei contratti. In considerazione di quanto argomentato, la Prima Presidente ha ritenuto inammissibile il quesito perché non riconducibile a questione di puro diritto come richiesto dall'art. 363- bis c.p.c. Recenti precedenti di legittimità e riferimenti di dottrina Sul tema del perimetro della cessione aziendale oggetto dei noti contratti stipulati fra le banche venete e ISP, v. Cass., 28 marzo 2022 n. 9945 , ove chiarito, seppur in via incidentale, che il difetto di legittimazione passiva di Banca Intesa San Paolo s.p.a., avendo il predetto istituto bancario dimostrato che il credito di cui al rapporto bancario di cui è causa, in quanto credito a sofferenza”, è stato escluso dal contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il 26 giugno 2017 Cass., 23 marzo 2023, n. 8424 Cass., 21 giugno 2023, n. 17834 , alla cui stregua in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017 , conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017 , il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all' art. 111 c.p.c. , secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo . Per la dottrina che più ha approfondito la questione in esame, v. MECATTI, La responsabilità della banca cessionaria nell'ambito della I.c.a. delle banche venete, per le pretese risarcitorie degli azionisti e restitutorie dei creditori della banca cedente, in Banca borsa, tit. cred., 2019, 784 CONFORTINI, Accordo di interpretazione e comune intenzione nella cessione Veneto Banca – ISP, in Banca, borsa, tit. cred., 2020, 405 PACILEO, Cessioni aggregate, aiuti di Stato e responsabilità della cessionaria note a margine della vicenda delle banche venete, in Fall., 2020, 684 MOLLO, La nozione di controversia nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete , in Riv. dir. imp., 2020, 416 CONFORTINI, Note minime sui profili di incostituzionalità della legge Banche Venete”, in Banca, borsa, tit. cred., 2022, 77.

Presidente Cassano Fatto 1. - È pervenuta dal Tribunale di Potenza, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. , recante il numero di R.G. 17983 del 2023. 1.1. - Il giudizio a quo attiene ad una domanda, rivolta originariamente da risparmiatore ad intermediario, avente ad oggetto, per quel che risulta dal provvedimento di rinvio, l'accertamento della nullità e della risoluzione dei contratti quadro e degli ordini di acquisto relativi a titoli azionari ed obbligazionari Banca Veneta s.p.a., avuto riguardo a dedotte gravi violazioni degli obblighi informativi gravanti su Banca Apulia, in qualità di intermediaria. 1.2. - È intervenuta volontariamente Banca Veneta in l.c.a., per far affermare coerentemente con le difese dell'intermediaria, la propria esclusiva legittimazione passiva alla luce del D.L. n. 99 del 2017 , intervento legislativo successivo al cosiddetto crack delle banche venete. Sulla fondatezza di questa eccezione è stata prospettata la questione pregiudiziale, così espressa dal giudice remittente se il D.L. 99/2017 , conv. con modd. nella l. n. 121/2017 faccia riferimento, con particolare riguardo ai casi di esclusione dalla cessione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b e c del predetto D.L. 99/2017, nel suo complesso e anche alla luce dell' ambito oggettivo del programma obbligatorio , regolato dalle parti nell'ambito del contratto di cessione Corte Cost. n. 225/2022 , ai soli casi di debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misselling sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni ovvero obbligazioni subordinate/convertibili delle Banche venete in liquidazione direttamente dalle Banche Venete Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. ovvero anche a debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misseling sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni ovvero obbligazioni subordinate/convertibili di tali Banche venete dalle società da queste ultime partecipate e facenti parte del medesimo gruppo Banca Nuova s.p.a. e Banca Apulia s.p.a. . 1.3. - Il Tribunale rimettente s'interroga sull'incidenza del nuovo assetto legislativo e dei contratti di cessione ad esso seguiti nei singoli rapporti sulla titolarità passiva della banca intermediaria in relazione alla domanda proposta, esponendo due opzioni interpretative alternative l'una che conduce a conservare tale titolarità ed esclude per improcedibilità che l'azione possa essere proposta anche nei confronti di Banca Veneta l'altra che riconduce i contratti in oggetto alle situazioni rimaste in carico alla società bancaria in l.c.a., con le conseguenze che ex lege derivano dalla inclusione nella procedura concorsuale delle stesse. 2. - Il Tribunale di Potenza ritiene necessaria ai fini del giudizio la soluzione del quesito lo reputa di diritto nonostante l'incidenza riconosciuta dei contratti di cessione, evidenzia la grave difficoltà interpretativa e la novità, esponendo analiticamente entrambe le opzioni e le contrastanti soluzioni dei giudici di merito. Esclude infine che la giurisprudenza di legittimità se ne sia occupata funditus e vi sia già una prospettiva interpretativa delineata. 3. - L'ordinanza di rimessione della richiamata questione pregiudiziale chiama in causa diverse disposizioni del D.L. 25 giugno 2017, n. 99 , così come modificate in sede di conversione con l. 31 luglio 2017, n. 121 , intitolata disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. . 3.1. - Si impone una sintetica disamina normativa. L'ambito di applicazione del decreto-legge è così stabilito dall'art. 1 Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. ciascuna singolarmente, la Banca o, collettivamente, le Banche nonché le modalità e le condizioni delle misure di sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina Europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per soggetti sottoposti a liquidazione si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2. /1 L'art. 2 regola la procedura di liquidazione coatta amministrativa 1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione Europea di cui all'art. 1 comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone a la liquidazione coatta amministrativa delle Banche b la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto /1 c che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'art. 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina Europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa d gli interventi indicati all'art. 4 a sostegno della cessione di cui all'art. 3, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c . 2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell' art. 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'art. 3, retrocessi ai sensi dell'art. 4 o sorti dopo l'avvio della procedura . . L'art. 3 disciplina le cessioni. È sufficiente la riproduzione del comma 1 1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli artt. 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90 , comma 2, del Testo unico bancario . Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all' art. 2741 del codice civile a le passività indicate all'art. 52, comma 1, lettera a , punti i , ii , iii e iv , del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 b i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse c le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. 4. - Il quadro normativo sopra esaminato evidenzia la centralità dei contratti di cessione ai fini dell'inclusione od esclusione dei debiti, ove riconducibili alla controllante, nella cessione medesima. Il Tribunale rimettente è consapevole della necessità di questa preliminare operazione ermeneutica, ma non ne trae le conseguenze dovute in tema di ammissibilità del quesito oggetto di rinvio pregiudiziale. 4.1. - L' art. 363-bis c.p.c. richiede che la questione rimessa al preventivo intervento nomofilattico delle S.U. sia esclusivamente di diritto , mentre nel caso in questione è la stessa ordinanza - con riferimento alle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Banca Apulia s.p.a. - a ritenere testualmente che a fronte della peculiarità della fattispecie - nella quale, come detto e a fronte di una legge-provvedimento, è al contratto di cessione che occorra principaliter guardarsi per stabilire la disciplina applicabile e le componenti effettivamente incluse o escluse . Risulta consequenzialmente evidente che l'operazione preliminare da svolgere è quella della ricostruzione ermeneutica della volontà delle parti, così come espressa in modo obiettivo nel contratto di cessione posto in essere fra i commissari liquidatori di Banca Veneto s.p.a. e l'offerente/cessionaria Banca Intesa s.p.a., operazione che - come è indiscusso nella giurisprudenza della Suprema Corte - attiene ad un procedimento bifasico, condotto da un lato in punto di diritto relativo all'individuazione ed applicazione dei criteri di ermeneutica legale ed altrettanto certamente implicante un giudizio in fatto selezione degli argomenti ed accertamento in concreto della volontà delle parti . Al riguardo si richiamano tra gli altri alcuni precedenti significativi L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334-02 conforme Cass. n. 14355 del 2016 , Rv. 640551-01 Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un nomen iuris , riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549-01 cfr. anche Cass. n. 11254 del 10/05/2018 , Rv. 648602-01 . 5. - Nella specie, l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un gruppo societario la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno ad oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti. 6. - Ne consegue la non riconducibilità del quesito sottoposto nella questione di puro diritto e la sua conseguente inammissibilità. P.Q.M. visto l 'art. 363-bis c.p.c ., dichiara inammissibile il quesito formante oggetto di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Potenza.