Positivo al COVID, esce durante il periodo di isolamento obbligatorio: assolto

Senza la comunicazione del provvedimento di isolamento, per il giudice non si può escludere che l’imputato non avesse compreso che la positività comportasse l’obbligo di stare a casa per dieci giorni.

Durante un controllo nel gennaio del 2022 due agenti di polizia fermavano un uomo che risultava destinatario di una restrizione di isolamento . Costui confermava agli agenti di non avere ancora effettuato un nuovo tampone e nemmeno mostrava un certificato che attestasse la propria negatività al virus. In sostanza l'imputato avrebbe dovuto trovarsi in quarantena essendo positivo al COVID-19. L'uomo veniva imputato del reato di cui all'art. 260 del R.D. 1934-1265, in relazione all'art. 3 L. 12/07/61 n. 603 e all' art. 113 L. 24/11/1981 n. 689 , come modificato dal D.L. 25/03/2020 n. 19 , perché non osservava un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il Giudice sottolinea come la piena conoscenza da parte del destinatario del provvedimento dell'Autorità sanitaria con cui si impone il divieto di mobilità è indubbiamente elemento costitutivo del reato in contestazione. Richiamando la pronuncia della Cassazione penale n. 46637 del 11 novembre 2009 , per cui ai fini della sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è necessario che il provvedimento stesso sia stato preventivamente reso noto al soggetto inottemperante in questo caso il Giudice stabilisce che la ricettizietà dell'ordine deriva dalla natura del provvedimento e l'imputazione per il reato de quo dovrebbe fornire precise indicazioni sul tempo ed il modo in cui il destinatario ne è venuto a conoscenza . Non essendoci traccia della comunicazione del provvedimento di isolamento per l'imputato, non può escludersi che egli non avesse compreso che la positività comportasse l'obbligo di isolamento per dieci giorni, tanto più considerando la modifica costante delle prescrizioni in tema di isolamento nel periodo in cui avvennero i fatti. Il giudice pertanto assolve l'imputato per insussistenza del fatto.

Giudice Gaudino Svolgimento del processo In data 27.5.2022, nei confronti dell'imputato, B.N., veniva emesso decreto penale di condanna n. 895/2022 in ordine al reato di cui all'articolo 260 del R.D. 1934-1 265, in relazione all'articolo 3 L. 12/07/61 nr. 603 e, all' articolo 113 L. 24/11/1981 NR. 689 , come modificato dal D.L. 25.3.2020 n. 19 . Il giorno 22.02.2022 il difensore presentava atto di opposizione al suddetto decreto e avanzava richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Il Gup ammetteva il giudizio abbreviato e fissava l'udienza per il 7.9.2023. Sintesi e valutazione delle risultanze processuali Come emerge dalla C.N.R. 453/2022 in atti, in data 16.1.2022 alle ore 16.45 due Agenti della Polizia di Stato stavano effettuando un controllo d'iniziativa presso l'area parcheggio sita a Treviglio in via Visconti. Durante suddetta operazione veniva fermato anche B.N., il quale, a seguito di una ricerca in banca dati S.D.I., risultava destinatario di una restrizione sanitaria con data di inserimento 12.1.2022. Veniva quindi contattata la locale S.O. per ulteriori accertatamente dai quali emergeva che il soggetto risultava positivo al Covid-19 e di conseguenza doveva esser sottoposto a quarantena obbligatoria. Lo stesso B.N. confermava oralmente di essere risultato positivo ad un tampone 10 giorni prima e di non aver ancora effettuato un nuovo esame per la fine dell'isolamento l'imputato, infatti, non mostrava agli operanti nessun certificato che potesse attestare la sua negatività al virus. Gli Agenti precisavano, inoltre, che B.N., alla richiesta di mostrare qualsivoglia documentazione si comportava in modo poco collaborativo. Orbene, la piena conoscenza da parte del destinatario del provvedimento dell'Autorità sanitaria con cui si impone il divieto di mobilità è senza dubbio elemento costitutivo del reato in contestazione. È infatti evidente che, ai fini della sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è necessario che il provvedimento stesso sia stato preventivamente reso noto al soggetto inottemperante Cass. Pen. Sez. I, n. 46637 dell'11/11/2009 . La necessaria recettizietà dell'ordine deriva dalla stessa natura del provvedimento, che si assume disobbedito, che è atto di carattere amministrativo diretto ad uno o più soggetti determinati. L'imputazione per il reato in questione dovrebbe, pertanto, fornire oltre al contenuto dell'ordine che si assume violato, anche precise indicazioni sul tempo ed il modo in cui il destinatario ne è venuto a conoscenza, analogamente a quanto regolarmente accade, ad esempio, nell'ipotesi di contestazione dell'inottemperanza al provvedimento di cui all'articolo 2 d.lgvo n. 159 del 2011, punibile ai sensi dell'articolo 73 dello stesso testo di legge. Orbene, nel caso in esame, non vi è traccia della comunicazione del provvedimento di isolamento domiciliare nei confronti di Bergami e non può escludersi al di là di ogni ragionevole dubbio che egli non avesse compreso che la positività comportasse l'obbligo di isolamento domiciliare per dieci giorni. Ciò a maggior ragione ove si consideri la costante modifica delle prescrizioni sulla durata dell'isolamento che si verificava nel periodo in cui si collocano i fatti in esame. Ne consegue la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Letto l 'articolo 530 c.p.p ., assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.