L'avviso di liquidazione emesso in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata. Il generico riferimento ad un «atto giudiziario» di una certa autorità giudiziaria, senza data e numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non bastano per informare il contribuente se non viene esplicitato il modus operandi della liquidazione.
Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza 28584 del 13 ottobre 2023, con cui ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Avviso di liquidazione e onere motivazionale In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta , non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato. Nel caso affrontato da Cass. 26340/2021, l'avviso di liquidazione al quale non era allegato il provvedimento giudiziario che era comunque conoscibile dai contribuenti in quanto avevano partecipato al relativo giudizio era criptico facendo riferimento alle norme applicate del Tur e al numero della sentenza tassata senza neppure indicare il tribunale che l'ha emessa, mentre l'imposta è quantificata con una succinta motivazione registro altre voci - prop. 109T 450.359,00 . La mancata specificazione dei criteri di calcolo ha determinato una lesione dei diritti dei contribuenti anche in considerazione della particolare complessità della pronuncia tassata che conteneva diversi capi di condanna con importi risarcitori diversi a seconda della quota-parte di responsabilità accertata in capo a ciascuno per funzione, permanenza in carica ed imputabilità temporale del danno risarcibile . Ciò ha costretto i ricorrenti a basare la propria opposizione all'avviso di liquidazione su ipotesi ricostruttive meramente congetturali di applicazione dell'imposta, il che è certamente contrario ai principi di tutela del diritto di difesa. Caso concreto Nullo l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle entrate dove, dell'atto giudiziario tassato, è indicato soltanto il numero di repertorio e l'autorità emanante non il tipo - sentenza, ordinanza, decreto -, non la data, non il numero e mancando del tutto l'esplicazione delle «ragioni per le quali l'Agenzia fosse pervenuta a determinare il rilevante importo indicato». Bocciata la tesi erariale basata sul tenore letterale dell'articolo 54, comma 5, d.P.R. numero 131/86 «nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare» e sulla presumibile conoscenza della sentenza da parte dei contribuenti. Correttamente la Ctr ha ritenuto inadeguata la motivazione per difetto di indicazione degli elementi di calcolo dell'imposta, tenendo conto anche del fatto che il tema della conoscenza del contenuto dell'atto tassato ancorché non allegato all'avviso si pone soltanto per un atto individuato nella motivazione dell'avviso. In tema d'imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex articolo 54, comma 5, del d.P.R. numero 131/86 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 7 dello Statuto del contribuente all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili cfr. Cass. 26340/2021 . Di conseguenza, il generico riferimento ad un «atto giudiziario» di una certa autorità giudiziaria, non individuato per tipologia, per data e per numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non danno informazioni che consentono al contribuente di identificare facilmente l'atto tassato. L'indicazione della base imponibile e l'indicazione dell'aliquota sono elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile.
Presidente Sorrentino – Relatore Mondini Rilevato che 1. gli odierni controricorrenti impugnarono l'avviso di liquidazione per imposta principale di registro sulla sentenza civile numero 698/2000 del Tribunale di Taranto, e l'adita Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso rilevando il difetto di motivazione dell'avviso, con decisione successivamente confermata, a seguito di appello della Agenzia delle Entrate, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha ribadito il rilievo del giudice di primo grado ed evidenziato che solo nel corso del giudizio di appello - in modo non utile a sanare il deficit motivazionale originario - l'Agenzia delle Entrate, odierna ricorrente, aveva finalmente esplicitato l'atto tassato nonché il criterio per giungere all'imposta dovuta 2. l'Agenzia lamenta, con il primo motivo di ricorso, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile, 1986, numero 131, articolo 54, comma 5, per avere la CTR erroneamente considerato non assolto l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione in oggetto e, con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., e dell'articolo 111 Cost., per non avere la CTR motivato la propria decisione 3. i contribuenti resistono con controricorso e con memoria. Considerato che 1. il secondo motivo di ricorso - logicamente preordinato al primo - è infondato. 1.1. La sentenza impugnata è motivata in modo chiaro e lineare come del resto emerge dallo stesso contenuto del primo motivo di ricorso dell'Agenzia , nel pieno rispetto dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost. la CTR ha riportato la motivazione dell'avviso ha ricordato che i primi giudici l'avevano ritenuta carente perché non era precisato quale fosse l'atto tassato e quali fossero i criteri di calcolo dell'imposta adottati ha ribadito l'affermazione dei primi giudici aggiungendo che le precisazioni fornite in sede di giudizio non potevano valere a sanare il vizio motivazionale originario 2. il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Si legge nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso che la motivazione dell'avviso si riduceva all'indicazione della somma da pagare posta in calce alla formula imposte e soprattasse dovute in dipendenza dell'atto giudiziario emesso dal Tribunale di Taranto con oggetto pagamento rep. 1215 . 2.2. Ciò detto, il giudice di appello ha ritenuto inadeguata la motivazione dell'atto impugnato essendovi indicati, dell' atto giudiziario tassato, soltanto il numero di repertorio e l'autorità emanante non il tipo - sentenza, ordinanza, decreto, non la data, non il numero e mancando del tutto l'esplicazione delle ragioni per le quali l'Agenzia fosse pervenuta a determinare il rilevante importo indicato . 2.3. Sostiene l'Agenzia che il presupposto dell'atto impositivo era certamente identificabile dal riferimento all'autorità che aveva emanato l'atto giudiziario e dal numero di repertorio e che per di più l'atto giudiziario era indubbiamente conosciuto dai contribuenti i quali avevano partecipato alla causa definita con la sentenza tassata. 2.4. Il D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 37, stabilisce che gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato . La registrazione deve essere effettuata in termine fisso. L'Ufficio finanziario, ricevuto l'atto da sottoporre a registrazione - ai sensi del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 10, lett. c , La registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro 5 giorni dalla pubblicazione -, provvede a liquidare l'imposta dovuta, e per compiere la necessaria operazione aritmetica individua sia la base imponibile, cioè il valore economico dell'atto da tassare, sia l'aliquota applicabile, cioè la misura percentuale di incidenza del tributo. Al fine di determinare la base imponibile occorre guardare agli effetti prodotti dall'atto e questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui quella di registro è imposta d'atto e ciò comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato Cass. 7 novembre 2012, numero 19247 . Il D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 43, comma 4, attraverso un rinvio per relationem, rende applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti pubblici e privati che producono analoghi effetti giuridici. Le aliquote sono invece stabilite dall'articolo 8, Tariffa, parte I, in relazione a categorie omogenee di atti giudiziari ed al contenuto degli stessi. Il D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 52, comma 2-bis, seconda parte quale introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, numero 32, articolo 4, comma 1 , prevede, in relazione al contenuto dell'avviso di rettifica e di liquidazione per l'imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali, che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale . 2.5. La decisione è ineccepibile. Si attaglia al caso che occupa precisamente il seguente principio In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso del D.P.R. numero 131 del 1986, ex articolo 54, comma 5, in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili Cass. 12 gennaio 2021, numero 239 . Il generico riferimento ad un atto giudiziario di una certa autorità giudiziaria, non individuato per tipologia, per data e per numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non danno informazioni che consentono al contribuente di identificare facilmente l'atto tassato. La indicazione della base imponibile e la indicazione della aliquota sono elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile. I corretti rilievi della CTR non sono contrastati dalla difesa erariale se non con l'inutile insistere sul tenore letterale del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 54, comma 5 Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare. e sulla presumibile conoscenza della sentenza - perché, come solo in giudizio è emerso, l' atto giudiziario era appunto una sentenza - da parte dei contribuenti senza alcuna effettiva contestazione della affermata inadeguatezza motivazionale per difetto di indicazione degli elementi di calcolo dell'imposta e senza riguardo al fatto che il tema della conoscenza del contenuto dell'atto tassato ancorché non allegato all'avviso si pone solo per un atto individuato nella motivazione dell'avviso 3. il ricorso deve essere rigettato 4. le spese seguono la soccombenza 5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rifondere ai contribuenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.