Compenso dell’avvocato tagliato se il valore del petitum del giudizio presupposto è sproporzionato

A fronte della richiesta di pagamento del compenso da parte di un avvocato che aveva difeso un medico citato per danni da un paziente, il giudice ha verificato l'attività difensiva svolta, tenuto conto delle peculiarità del caso, ed ha ritenuto che l'importo richiesto non corrispondeva all'effettivo valore della controversia, in virtù dell’evidente sproporzione rispetto a quanto poi effettivamente riconosciuto alla controparte, e, dunque, ha correttamente applicato il diverso valore di riferimento.

Un avvocato chiedeva con ricorso ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c. la liquidazione del compenso professionale spettante per l'attività di difesa di un medico convenuto in giudizio da un paziente a titolo di risarcimento danni. In considerazione del petitum del giudizio presupposto, il legale richiedeva la cifra complessiva di euro 13.430,00 per competenze che, sommato agli accessori 15% RSG, IVA, CAP, esborsi , portava ad euro 19.805,98. Il Tribunale liquidava invece al professionista l'importo di euro 4.835,00 per compensi applicando i parametri medi dello scaglione 5.200,00-26.000,00 euro , oltre gli accessori, nonché l'importo di euro 1.558,00 per spese di lite, oltre accessori. La questione è giunta all'attenzione della Cassazione. Il ricorso si rivela però infondato in quanto è corretta la liquidazione delle spese operata dal Tribunale. In virtù dell' art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014 , il giudice deve verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia , così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. Infatti, precisa la pronuncia, anche in questi casi il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia v. Cass. civ. n. 18507/2018 e Cass. civ. n. 18942/2020 . Nella vicenda in esame, il giudice ha dunque verificato l'attività difensiva che il legale ha prestato, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, ed ha ritenuto che l'importo della domanda non corrispondeva all' effettivo valore della controversia, data l'evidente sproporzione rispetto a quanto poi effettivamente riconosciuto alla controparte anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale e, dunque, ha correttamente applicato il diverso valore di riferimento .

Presidente Mocci – Relatore Varrone Fatti di causa 1. C.E. , con ricorso ex art. 702 bis, chiedeva la liquidazione del compenso per la prestazione professionale di avvocato in relazione alla attività di assistenza prestata in favore del proprio assistito medico , che era stato convenuto da una paziente per risarcimento di un danno biologico. La controversia verteva sulla modalità di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle competenze del professionista. Questi, infatti, faceva riferimento al petitum del giudizio presupposto compreso nello scaglione 52.000,00 Euro - 260.000,00 Euro sicché, applicando i parametri medi, otteneva un importo complessivo di Euro 13.430,00 per competenze che, sommato agli accessori 15% RSG, IVA, CAP, esborsi , portava ad Euro 19.805,98. 2. Il Tribunale di Nocera Inferiore calcolava, invece, gli onorari prendendo in considerazione il decisum del giudizio presupposto, all'esito del quale il D. era stato condannato a pagare alla paziente Euro 8.225,00 a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale liquidava quindi al professionista l'importo di Euro 4.835,00 per compensi ottenuto applicando i parametri medi in ragione dello scaglione 5.200,00-26.000,00 Euro , oltre gli accessori, nonché l'importo di Euro 1.558,00 per spese di lite, oltre accessori. 3. C.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 4. D.V. è rimasto intimato 5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo, il ricorrente denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3, la violazione degli artt. 2233, 13 L. 247/2012 4 e 5 DM 55/2014 111 Cost Lamenta che il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del decisum per la liquidazione del compenso, che è applicabile, ai sensi dell' art. 5 comma 1 DM 55/14 alle liquidazioni a carico della parte soccombente, laddove per le liquidazioni a carico del cliente l'art. 5, comma 2, fa riferimento al criterio della domanda. La liquidazione disposta, quindi, sarebbe illegittima e riconoscerebbe al ricorrente un compenso inferiore ai minimi tabellari previsti per il parametro effettivamente applicabile alla fattispecie. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione degli artt. 2233, 13 L. n. 247/2012 4 e 5, comma 1, D.M. n. 55/2014 111 Cost Lamenta che il Tribunale ha erroneamente applicato i parametri forensi previsti dallo scaglione corrispondente ad una liquidazione errata perché basata sul criterio del decisum applicabile, ai sensi dell' art. 5 comma 1 DM 55/14 alle liquidazioni a carico della parte soccombente, laddove per le liquidazioni a carico del cliente l'art. 5, comma 2, fa riferimento al criterio della domanda. La liquidazione disposta, quindi, sarebbe illegittima e riconoscerebbe al ricorrente un compenso inferiore ai minimi tabellari previsti per il parametro effettivamente applicabile alla fattispecie. In sostanza con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle medesime disposizioni invocate con il primo motivo di ricorso, lamentando l'erroneità della liquidazione delle spese di lite, determinata a cascata dall'errore che il giudice ha fatto nella determinazione del valore del giudizio presupposto e della somma riconosciuta a titolo di compenso. 3. I due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati. La liquidazione delle spese operata dal giudice del merito non merita censura. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2, prima parte, prevede nella liquidazione dei compensi a carico del cliente , che si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda mentre, a norma del D.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia , così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale Infatti, anche in questi casi, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia Sez. 2 -, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591 - 01 e Sez. VI - 2 Ord., n. 18942 del 2020 non massimata . Nel caso di specie il giudice, nella sostanza, ha verificato l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, e ha ritenuto che l'importo della domanda non corrispondeva all'effettivo valore della controversia data l'evidente sproporzione rispetto a quanto poi effettivamente riconosciuto alla controparte anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale e, dunque, ha correttamente applicato il diverso valore di riferimento. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell 'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 200 2, inserito dall 'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 201 2, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.