No alla marca da bollo per l’agenzia interessata all’iscrizione all’elenco degli avvocati

Questo il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate «se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non appia dovuto».

Con la risposta numero 448/2023, l'AdE osserva che «l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R.  numero 642/1972, che all'articolo 1 dispone che sono soggetti all'imposta [ ] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». Per ciò che riguardo agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'art 3 del decreto cit., «l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [ ] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di 16 euro per ogni foglio. Inoltre, con la risoluzione numero 100/E del 18 marzo 2023, c'era già stato modo di chiarire che «istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». Nel caso in oggetto, l'Agenzia istante, interessata all'iscrizione all'elenco degli avvocati, prevista dalla legge regionale numero 14/1995 «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile», può operare «quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione», non rientrando «tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato d.P.R. numero 642 del 1972», e pertanto, «non è dovuta l'imposta di bollo».

Risposta all’interpello numero 448/2023