Arriva il parere definitivo (e positivo) del Consiglio di Stato sulla mediazione civile

Palazzo Spada ha espresso il proprio favore sullo schema di decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy recante il regolamento sui criteri, modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione.

L’ok definitivo fa seguito al parere interlocutorio n. 1200 del mese scorso v. la news Riforma Cartabia e mediazione Palazzo Spada frena sul decreto del Ministero della Giustizia con il quale veniva chiesto al Ministero di completare l’ istruttoria attraverso la verifica dello schema di regolamento e della relazione tecnica da parte della Ragioneria dello Stato . Ricevuta tale documentazione, il Consiglio di Stato ha sottolineato come le osservazioni formulate in sede interlocutoria siano state correttamente recepite. Unico punto critico resta quello relativo alla neutralità finanziaria dell’attività amministrativa necessaria per assicurare l’attuazione degli adempimenti previsti dal provvedimento in esame. Si attende ora la pubblicazione del decreto Ministeriale che consentirà la completa efficacia delle disposizioni previste dalla Riforma Cartabia in tema di mediazione civile e commerciale. Per comprendere meglio le novità introdotte dalle ultime importanti riforme in tema di processo civile, processo penale, crisi d'impresa e contratti pubblici scopri IUS Guida alle riforme .

Presidente Caracciolo – Estensore Ciuffetti Premesso 1. Nell'adunanza del 29 agosto 2023, la Sezione ha espresso il parere interlocutorio numero 1200/2023 sullo schema di decreto trasmesso in data 7 agosto 2023. Con tale parere, in via preliminare, si rilevava che la relazione tecnica allegata allo stesso schema non era stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Perciò, si riteneva necessario che l'Amministrazione proponente riferisse sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, peraltro già richiesto con nota in data 21 luglio 2023. Si notava inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell'AIR non erano completamente leggibili, considerandone opportuna una nuova trasmissione in formato migliore. Con riserva di formulare ulteriori rilievi una volta che l'Amministrazione avesse adempiuto a detto incombente istruttorio, il Collegio ha espresso sul testo trasmesso alcune osservazioni e una condizione. 2. Con nota in data 25 settembre 2023, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso lo schema di regolamento aggiornato all'esito del parere interlocutorio”, accompagnato dalla relazione illustrativa recante il visto del Ministro per la trasmissione al Consiglio di Stato, dalla relazione recante l'analisi tecnico normativa e dalla relazione tecnica, anch'esse aggiornate, nonché dal rinnovato concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Lo schema di regolamento e la relazione tecnica risultano verificati dalla Ragioneria generale dello Stato. La relazione recante l'analisi di impatto della regolazione non è stata aggiornata, ma è stata comunque trasmessa con un formato in cui risultano leggibili le tabelle di cui il parere interlocutorio aveva segnalato la scarsa leggibilità. 3. La relazione illustrativa rende noto che le disposizioni dell' art. 20 del decreto legislativo numero 149/2022 , concernenti il credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione, anche in relazione alle indennità e spese di mediazione, hanno trovato attuazione con il decreto 1° agosto 2023 recante Determinazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2020, numero 28 e dall' articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, numero 162 ” e con il decreto, in pari data, recante Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale numero 183, del 7 agosto 2023. Considerato 1. L'esame della documentazione trasmessa con la citata nota in data 25 settembre 2023 consente di rilevare che l'incombente istruttorio disposto al punto numero 1 del considerato del parere interlocutorio è stato adempiuto attraverso la verifica dello schema di regolamento e della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Tale verifica ha portata assorbente rispetto a quanto osservato al punto numero 14 del parere interlocutorio, anche se resta non chiarita la questione adombrata al punto numero 14 del parere interlocutorio, concernente la neutralità finanziaria dell'attività amministrativa necessaria per assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dal provvedimento in esame. 2. La Sezione prende atto del mantenimento, nello schema aggiornato all'esito del parere interlocutorio, dell'art. 2 Oggetto , di cui, pur evidenziando la dubbia portata normativa, il medesimo parere interlocutorio aveva constatato comunque l'utilità dal punto di vista della completezza illustrativa”. Si prende atto inoltre del mantenimento della formulazione dell'art. 9 Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR - di cui il medesimo parere notava la mancanza di richiamo ai requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 dello schema di decreto - vista la considerazione della relazione illustrativa integrativa circa la necessità di rispettare gli specifici requisiti di iscrizione degli organismi ADR previsti dall' articolo 141-novies, comma 1, del Codice del consumo che non sono sovrapponibili a quelli dettati, per gli organismi di mediazione pubblici e privati, dal decreto legislativo e che derivano dalla legislazione unionale”. In disparte tali rilievi, si nota che risultano recepite le osservazioni e la condizione formulate nel parere interlocutorio. 2.1. Nell'art. 4, comma 1, lett. d , è stata soppressa la locuzione alla data di richiesta dell'iscrizione”, che costituiva il parametro temporale di riferimento del requisito di onorabilità costituito dal non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi. In tal modo è stata soddisfatta l'esigenza di coordinamento con l'art. 36, comma 1, lettera a , dello schema di decreto concernente le cause di cancellazione, evidenziata al punto numero 10 delle considerazioni del parere interlocutorio per il caso di insorgenza di procedimenti penali per delitti non colposi una volta avvenuta l'iscrizione”. 2.2. Quanto all'osservazione concernente l'articolo 5 Requisiti di serietà” , comma 1, lett. c e l'articolo 11 Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione” , comma 2, lettera b , riguardante l'esigenza di definire i parametri di riferimento dell'attestazione richiesta ai soggetti pubblici per la compatibilità con i fini istituzionali, rispettivamente, del servizio di mediazione e dell'attività di formazione, risulta opportuna la scelta di espungere dal testo le citate disposizioni in base alla valutazione dell'Amministrazione della portata degli artt. 16, 18 e 19 del decreto legislativo numero 149/2022 , considerata tale da presupporre la compatibilità del servizio di mediazione, e dell'attività formativa, con lo svolgimento dell'attività istituzionale di enti pubblici, ordini professionali e camere di commercio. 2.3. L'osservazione di cui al punto numero 7 del parere interlocutorio, riferita all'opportunità di prevedere all'articolo 13 Procedimento di iscrizione” , comma 1, un termine entro il quale - in via di prima attuazione - devono essere resi disponibili sul sito istituzionale i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro a garanzia dell'effettività delle disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle relative domande, trova riscontro nell'introduzione, a tal fine, di un termine di 15 giorni. 2.4. Il refuso contenuto nella rubrica dell'articolo 15 segnalato nel punto numero 8 del parere interlocutorio è stato corretto. 2.5. La nuova formulazione dell'art. 18 Obblighi di trasparenza degli organismi ADR , comma 2, risponde all'esigenza di una stesura più chiara, auspicata al punto numero 9 del parere interlocutorio. 2.6. L'art. 39 Procedura di contestazione è stato integrato, come suggerito al punto 11 del medesimo parere, con la previsione di un temine minimo di 15 giorni che il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato allo scopo di predisporre gli elementi idonei per replicare alle contestazioni eventualmente sollevate di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro. 2.7. Nell'art. 44 Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione , comma 2, è stato inserito il riferimento allo svolgimento delle verifiche di idoneità e completezza di cui al comma 1, ritenuto opportuno dal punto 12 del parere interlocutorio per escludere l'ipotesi di una sospensione dell'iscrizione al registro di natura meramente inerziale. 2.8. L'obiettivo di una maggior chiarezza della stesura dell'art. 46 Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione , comma 2, auspicato al punto numero 13 del parere interlocutorio, è stato raggiunto con l'eliminazione di un refuso nell'indicazione di un articolo dello stesso testo e con una formulazione che chiarisce che, in via transitoria, gli organismi privati di mediazione applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici, che, in quanto stabilite dal regolamento, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore. 2.9. In conformità a quanto evidenziato nel punto 15 del parere interlocutorio, è stato espunto l'art. 50, che sostanziava una deroga all'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile. P.Q.M. Esprime parere favorevole.