Differimento dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia: non obbligatorietà della legge prima del decorso del termine della vacatio legis

La lex mitior introdotta dalla Riforma Cartabia opera solo dal 30 dicembre 2022, mentre per il periodo di differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 dall’1 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 non si produce alcun efficacia obbligatoria e non opera il principio di retroattività della legge penale più favorevole.

Questo il principio di diritto tracciato dalla prima sezione di legittimità, la quale ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 sulla quale, nelle more tra la deliberazione e la scrittura delle motivazioni, si è pronunciata la Corte costituzionale . Revoca della sospensione condizionale della pena Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della pena sospesa. Avverso la relativa ordinanza interponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato denunciando, con unico motivo di gravame, la violazione di legge dell'art. 2 c.p., tenuto conto della modifica dei presupposti della sospensione condizionale apportati dalla Riforma Cartabia . In particolare, si era chiesto al Tribunale di applicare il neo art. 20- bis c.p. nella specie, la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità , per l'appunto introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 , non ancora in vigore al momento della deliberazione del giudice dell'esecuzione il 12 dicembre 2022 , ma solo a causa del differimento dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia originariamente prevista per l'1 novembre 2022 e differita al 30 dicembre 2022 dall'art. 6 d.l. n. 162/2022 . Questione di legittimità costituzionale del differimento Cartabia… Nella prospettiva del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l' illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione normativa per violazione di alcuni parametri costituzionali art. 73, comma 3 Cost. vista l'elusione del meccanismo che ha portato al differimento del d.lgs. n. 150/2022 da parte di atto della compagine governativa, appena insediatasi art. 77, comma 3, Cost. in ragione dell'eterogeneità del provvedimento e dell'assenza di necessità e urgenza di provvedere artt. 3 e 117 Cost. nella misura in cui il principio di non ultrattività delle norme penali sfavorevoli e quello di applicazione della lex favor , inibisce l'applicazione dall'1 novembre 2022 delle nuove disposizioni più favorevoli in modo non ragionevole. …rigettata dalla Suprema Corte Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Si premette che per effetto dell' art. 95 d. lgs. n. 150/2022 nel dettare le relative disposizioni transitorie prevede che le norme sulle pene sostitutive , se più favorevoli, si applicano ai processi pendenti in primo grado o in grado di appello al momento di entrata in vigore della Riforma avvenuta il 30 dicembre 2022 . Se a quella data il procedimento era pendente in Cassazione, il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza. Non potendo darsi competenze di merito alla Corte di Cassazione e non potendo ipotizzarsi, per la natura delle pene sostitutive, un'applicazione generalizzata di queste da parte del giudice dell'esecuzione così, da ultimo, Sez. 1, n. 36885/2023 . Legge non obbligatoria prima della sua entrata in vigore I giudici di legittimità – preso atto che alla data della deliberazione da parte del giudice dell'esecuzione 12 dicembre 2022 le disposizioni del d.lgs. n. 150/2022 non erano ancora in vigore – rilevano che il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la non obbligatorietà” della legge prima del decorso del termine della vacatio , secondo la puntuale dizione dell' art. 73, comma 3, Cost. già, Sez. 5, n. 45104/2022 . Non vi è dubbio che, durante la vacatio legis , il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma non entrata in vigore, vicenda rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, peraltro non esportabile nell'ordinamento processuale come ormai cristallizzato dopo le Sezioni Unite Ambrogio n. 27919 del 2011 . Nessuna disparità di trattamento Rigettata, consequentur , pure la questione del possibile contrasto con le norme sul principio di legalità a livello CEDU e della irragionevole disparità di trattamento in quanto non può aversi alcuna applicazione del principio di retroattività in mitius – e, di converso, del divieto di ultrattività di una normativa penale in malam partem – senza che si sia determinato, come nel caso di specie , un fenomeno di successione di leggi nel tempo, non aver conseguito l'atto stesso alcuna efficacia obbligatoria. Sull'urgenza di differire l'entrata in vigore della Riforma Cartabia Per i Giudici di legittimità, infine, non si vede come possa ritenersi violato l' art. 77, comma 2, Cost. , laddove la necessità e urgenza del differimento disposto dall' art. 6 d.l. n. 162/2022 è stato ritenuto dal Governo imposto dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo n.d.r. n. 150/2022 , che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata dei vecchi e nuovi istituti . L'avallo della Corte costituzionale La questione è già stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale nella sentenza n 151 del 18 luglio 2023 . Per i giudici delle leggi, precipuamente in materia penale, la pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell' art. 5 c.p. l'ignoranza della legge penale , con la conseguenza che l'entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale , non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza . La scelta di costituzionalizzare la disciplina della vacatio legis e dell'entrata in vigore delle leggi, seppure incide sul sistema delle fonti normative con un grado di vincolatività maggiore della disciplina contenuta nell' art. 10 disp. prel. c.c. , non si può spingere fino ad attribuire a ciascun atto normativo una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio legis . Al contrario, rientra nell'ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anche al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore. Per comprendere meglio le novità introdotte dalle ultime importanti riforme in tema di processo civile, processo penale, crisi d'impresa e contratti pubblici scopri IUS Guida alle riforme .

Presidente Boni – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione ed Euro 1.600 di multa, concesso a Z.Y. , con sentenza del Tribunale di Roma, resa in data 21 settembre 2011. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. A. Porcelli, denunciando con un unico motivo, riassunto di seguito, nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. c.p.p. , violazione del D.Lgs. n. 150 del 2022, nonché dell'art. 2 c.p., alla luce della modifica dei presupposti della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell' art. 163 c.p. e alla luce della introduzione delle pene detentive brevi. 2.1. La difesa solleva questione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 162 del 2022, art. 6 rispetto agli artt. 3, 73, 77, 117 Cost. . Il ricorso fa riferimento al caso di tale Rutilo quindi persona diversa dal ricorrente affermando che è stato richiesto al Tribunale di applicare il D.Lgs. n. 150 del 2022 , art. 20-bis, non ancora in vigore al momento della richiesta ma contenuto in provvedimento già emanato, con immediata applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità dell'art. 6 del decreto 31 ottobre 2022, per violazione dell' art. 73, comma 3, art. 77 Cost. , 3 e art. 117 Cost. Si esclude che un atto normativo adottato dal Governo possa legittimamente stabilire un diverso termine di entrata in vigore di una legge o atto equiparato. Invece, l'indicato D.L. 31 ottobre 2022, art. 6 ha differito l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 , mediante previsione di un diverso termine, con modalità indicate come in contrasto con l' art. 73 Cost. , comma 3 e l' art. 77 Cost. , comma 2, in assenza di necessità ed urgenza a provvedere. Si tratta di provvedimento eterogeneo, senza finalizzazione unitaria, composto di soli sette articoli che, per la difesa, ha contenuto che non inserisce per un verso, a nuove discipline, ma si limita a fissare la cessazione degli effetti di altre disposizioni. Per altro verso, vi sono articoli che introducono discipline ex novo, prevedendo anche un nuovo delitto peraltro affiancato da una misura di prevenzione speciale. Si richiama, inoltre, l' art. 117 Cost. , comma 1 e l'art. 3 nonché il principio di applicazione retroattiva della lex mitior più favorevole. Si evidenzia, poi, il principio di non ultrattività delle norme penale sfavorevole e si segnala che l' art. 6 del D.L. n. 162 del 2022 stabilendo un unico indifferenziato termine per l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, inibisce l'applicazione dal 1 novembre 2022 delle nuove disposizioni più favorevoli, tra cui l'art. 2, comma 1 lett. e ed n , in modo non ragionevole. Si sottolinea, inoltre, che la ratio del differimento va individuata nell'esigenza, espressa dalla stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, di predisporre misure di natura organizzativa necessarie perché i singoli uffici giudiziari possano fare fronte alle innovazioni legislative, in vista di garantire l'efficienza del processo e il bene interesse dell'amministrazione. Tanto, tuttavia, inibendo in materia penale, l'applicazione di trattamenti più favorevoli agli imputati, in violazione degli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU e art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici. 2.2. Si solleva, in definitiva, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. cit. per contrasto con gli artt. 3, 73, 77, 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza, per difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, per interferenza con la formazione delle leggi e la disciplina di rango costituzionale che a questa presiede, per violazione dell'art. 7 CEDU e 15 comma 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici, impedendo, dal 1 novembre 2022, di applicare le modifiche mitigatrici di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. e ed n . 3. Il Sostituto Procuratore generale, F. Costantini, ha concluso facendo pervenire memoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, con p.e.c. del 1 maggio 2023, ha fatto pervenire motivi aggiunti e memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare, si deve rilevare che la rilevanza e fondatezza della proposta questione di illegittimità costituzionale non viene illustrata rispetto alla specifica posizione e alla vicenda processuale dell'odierno ricorrente. Infatti, nell'incipit dell'atto di impugnazione, si fa riferimento a tale R. e a una condanna a pena detentiva di anni due,mesi sei di reclusione, che avrebbe potuto essere oggetto di applicazione di pene sostitutive, a mente dell' art. 2 c.p. , con riferimento al lavoro di pubblica utilità e all'avanzata richiesta di applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2022 , art. 20-bis. Nel caso al vaglio, si tratta, invece, di ordinanza del Giudice dell'esecuzione emessa a carico di Z. , che pronuncia la revoca della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione, oltre la multa, fattispecie concreta nei confronti della quale, nel pur articolatissimo ricorso principale, non viene illustrata, puntualmente, la rilevanza delle eccezioni e della questione di costituzionalità proposta, con riferimento, peraltro, anche al D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. e ed n che ha introdotto il mutamento della procedibilità a querela per taluni reati e non conferente . 1.2. In ogni caso, il Collegio osserva, anche alla luce del contenuto degli argomenti sviluppati nella memoria di replica fatta pervenire dalla difesa a mezzo p.e.c., con la quale si è ampliato il tema della rilevanza della questione prospettata, con specifico riferimento al caso al vaglio, nonché della fondatezza della questione di illegittimità costituzionale, che il motivo di ricorso principale è manifestamente infondato. Per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 95 disp. att., le norme previste dal Capo III della L. n. 689 del 1981 , se più favorevoli, si applicano ai processi penali pendenti in primo grado o in grado di appello al 30 dicembre 2022. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al 30 dicembre 2022, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della L. n. 689 del 1981 , al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell' art. 666 c.p.p. , entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della L. n. 689 del 1981 , e del codice di rito relative alle pene sostitutive. Inoltre, va notato che il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 1 novembre 2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data , che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis , in forza del quale lo stesso D.Lgs. sarebbe entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Ne consegue che alla data della irrevocabilità della sentenza in esecuzione nei confronti di Z. 6 dicembre 2011 nonché alla data della deliberazione da parte del Giudice dell'esecuzione 12 dicembre 2022 le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2022 non erano ancora in vigore. Ancora il Collegio rileva che il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio Iegis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la non obbligatorietà della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all'art. 10 preleggi, comma 1, ovvero, la più puntuale dizione dell' art. 73 Cost. , comma 3, in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L'univoco tenore dell'art. 10 preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell' art. 73 Cost. , comma 3, rendono ragione dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore in tal senso, Sez. 5, n. 45104 del 4 novembre 2022 . Inoltre, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore come avvenuto per la materia della sicurezza alimentare, con abrogazione, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, art. 18 di una serie di reati, ma che, prima della sua entrata in vigore, il 26 marzo 2021, il D.L . 22 marzo 2021, n. 42, art. 1 ne ha rispristinati alcuni compresi tra quelli destinati all'abrogazione vicenda rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi nel caso preso in esame, sostenendo che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene la L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b , della sia stato abrogato dal D.Lgs. n. 27 del 2021, art. 18 vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il D.L. n. 42 del 2021 , che ha modificato l'art. 1.8 cit., ampliando il novero delle disposizioni della L. n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 cfr. Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragotti, Rv. 282365 . In ogni caso, osserva il Collegio che, a prescindere da tali argomentazioni, si deve rilevare che il caso in esame non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il D.Lgs. n. 150 del 2022 , lo scorso 1 novembre 2022. L'inapplicabilità di tale D.Lgs. discende, infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui al D.L. n. 162 del 2022, art. 7 è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge, dunque, ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 cit Sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio, volto a permettere la conoscenza della nuova norma, deve essere considerato non conferente rispetto al differimento sancito dal D.L. n. 162 del 2022 con l'art. 6 cit., della cui costituzionalità la difesa dubita. Nel caso in esame, infatti, questo Collegio evidenzia che è stato lo stesso il legislatore a prevedere un differimento temporale dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice è chiamato ad applicare. 1.3. Peraltro, non si vede come possa ricorrere, nella specie, la violazione dell' art. 77 Cost. , comma 2, dedotta, tenuto conto proprio del contenuto della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, ove il differimento disposto dalla disposizione censurata è stato ritenuto dal Governo imposto dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato D.Lgs. n.d.r., n. 150 del 2022 , che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata dei vecchi e nuovi istituti . Pur diffondendosi il ricorso, in via generale, sulle caratteristiche del decreto-legge ad oggetto plurimo, non appare, comunque, sufficientemente illustrato il dedotto carattere disomogeneo o eccentrico dell'art. 6 cit. rispetto ad altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, posto che detta norma deve essere inserita in una complessiva finalità, propria del D.L. n. 162 del 2022 , in vista della necessità ravvisata dal Governo, di assicurare l'ordinata immissione dei contenuti del D.Lgs. n. 150 del 2022 e dei necessari adempimenti da garantire da parte degli uffici giudiziari. 1.4. Infine, ciò che maggiormente interessa per il caso al vaglio è che si tratta di procedimento di esecuzione rispetto al quale opera l' art. 20-bis c.p. , introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 ed entrato in vigore, in forza del D.L. n. 162 del 2022 come convertito, in data 30 dicembre 2022, cioè in un momento successivo all'adozione del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di Z. . Si tratta di disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 1, che ha ridefinito il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, nel cui comma 1 si prevede salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689 , e sono le seguenti 1 la semilibertà sostitutiva 2 la detenzione domiciliare sostitutiva 3 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo 4 la pena pecuniaria sostitutiva . Il D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 99-bis , introdotto dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 , ha prorogato la data di entrata in vigore della disciplina in esame, individuandola nel 30 dicembre 2022, momento successivo sia all'irrevocabilità della sentenza di cognizione in esecuzione, sia all'emissione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato. Orbene, non si ravvisa, a parere del Collegio, alcuna disparità di trattamento rispetto al condannato che non ha potuto chiedere, in sede di cognizione, l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 150 citato, tenuto conto che la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 150 del 2022 art. 95 cit. limita la retroazione in bonam partem delle disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in grado di appello e a quelli pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione, al momento di entrata in vigore dello stesso decreto, consentendo al condannato, soltanto in tale ultimo caso, di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Invero, si deve osservare, in via più generale, che le pene sostitutive vanno applicate in sede di cognizione e che la scelta di rendere applicabili le nuove disposizioni a condizione che, al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 , fosse pendente il giudizio di cognizione, anche se soltanto di legittimità, è del tutto ragionevole tenuto conto che si tratta di sanzioni sostituii e delle pene edittali che, in quanto tali, non possono che essere, di regola, applicate dal giudice della cognizione e sino a quando la cognizione non si è conclusa, attribuendo un potere provvedimentale al giudice dell'esecuzione del tutto residuale, come risposta necessitata, solo con la finalità di regolare i casi in cui il procedimento di cognizione penda in grado di legittimità al momento di entrata in vigore della legge, non potendo darsi competenze di merito alla Corte di cassazione e non potendo ipotizzarsi, proprio per la natura delle sanzioni sostitutive, un'applicazione generalizzata di queste ad Opera del giudice dell'esecuzione in tal senso, tra le altre Sez. 7, n. 34513 del 3/07/2023, De Luca Sez. 1, n. 36885 del 4/07/2023, Pedicini . Nè è applicabile al caso di specie il principio di retroattività della legge penale più favorevole, non essendo tale principio esportabile all'ordinamento processuale, come, da tempo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata. Sul punto, si richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196 . 2. Da ultimo, va rilevato che i motivi nuovi prospettati dall'avv. Porcelli, nell'articolata memoria fatta pervenire a questa Corte, non possono essere esaminati in questa sede, perché pervenuti a mezzo p.e.c., in data 1 maggio 2023, dunque oltre il termine di quindici giorni interi e liberi, precedenti l'udienza odierna. Invero, si richiamano i termini per il deposito delle memorie difensive anche di replica, previsti dall' art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio che, secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, di questa Corte di legittimità, sono da considerarsi interi e liberi tra le altre, Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 nel senso che nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, previsti dall' art. 611 c.p.p. , sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione de spese Sez. 3, ord. n. 30333 del 23/04/2021, Rv. 281726 nel senso che in materia di termini processuali, la regola di cui all' art. 172 c.p.p. , comma 5, secondo la quale quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere , implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo nonché il dies ad quem . Sicché, tutte le deduzioni ivi svolte sono state vagliate dal Collegio soltanto qualificando l'atto quale memoria di replica tempestiva rispetto alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ma è inibito l'esame dei motivi aggiunti formulati in quella sede. In ogni caso, deve essere rilevato che, in caso di inammissibilità del ricorso principale, a mente dell' art. 593 c.p.p. , norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, questa si estende anche ai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente, vengano depositati ammissibili motivi nuovi ad integrazione, nei termini di legge tra le altre, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 . 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 , importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.