Episodi occasionali non bastano per parlare di stalking condominiale

Inutile il ricorso proposto in Cassazione dai vicini di casa presi di mira dall’imputato. I giudici hanno sottolineato che si è trattato di episodi non minacciosi né violenti, la cui frequenza si è diradata nel tempo e comunque inidonei a ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o paura.

Impossibile catalogare come stalking i comportamenti inurbani di una persona che, nel contesto di un palazzo, occasionalmente rivolge parole ingiuriose ai vicini di casa e spruzza verso il loro balcone una sostanza disinfettante. Ricostruita la vicenda, svoltasi nel contesto di un palazzo in provincia di Taranto, i giudici di primo grado condannano l’uomo sotto processo per il reato di atti persecutori e lo obbligano anche a risarcire i vicini di casa da lui presi di mira. Nello specifico, essi hanno raccontato che l’imputato non solo ha rivolto loro parole ingiuriose ma si è anche reso autore di episodi di spargimento di una sostanza disinfettante verso il balcone del loro appartamento. A sorpresa, però, in secondo grado i giudici escludono, in premessa, si possa parlare di stalking e poi sanciscono che non vi è stata alcuna ingiuria mentre è prescritto il reato di getto pericoloso di cose, riferito alla nebulizzazione di una sostanza disinfettante. A portare la vicenda in Cassazione sono, ovviamente, le persone offese, che in Appello hanno visto anche revocate le statuizioni civili in loro favore, ossia il risarcimento sancito in primo grado. Per la S.C., però, è corretta la visione tracciata dai giudici di secondo grado. Su questo punto, in particolare, viene chiarito che i fatti contestati , ossia ingiuria e spargimenti e spruzzi di disinfettanti , non sono tali da trasmodare nel reato di atti persecutori , in ragione della loro scarsa frequenza e della loro modesta intensità . In sostanza, si è trattato di episodi non minacciosi né violenti, la cui frequenza si è diradata nel tempo, e comunque inidonei a ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o paura . Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati precisano che i due episodi avvenuti nel contesto pianerottolo , relativi sempre allo spargimento di una sostanza disinfettante e richiamati dalla difesa per contestare la prescrizione del reato di getto pericoloso di cose, sono estranei al capo di imputazione , che fa riferimento allo spargimento di sostanza disinfettante in direzione del balcone dell’abitazione delle parti civili, adiacente a quello dell’uomo sotto processo . A questo proposito, poi, i giudici sottolineano che il pianerottolo è una zona d’uso comune, destinata ad un numero indeterminato di soggetti , e, quindi, correttamente è stata esclusa la rilevanza penale di tale condotta, poiché verificatasi in un luogo – il pianerottolo – diverso da quello indicato nel capo di imputazione, cioè il balcone, nonché esterno all’abitazione delle parti civili e destinato all’uso di una pluralità di soggetti .

Presidente Di Nicola – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2023, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di primo grado - con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, per il reato di atti persecutori contestato come commesso l' omissis - riqualificando le condotte ai sensi degli artt. 594 e 674 c.p. e assolvendo l'imputato dalle prime, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso per la seconda, per estinzione del reato per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza le parti civili hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento agli effetti civili. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 612-bis e 674 c.p. , nonché vizi della motivazione in relazione alla riqualificazione del reato. Si sostiene che, nella denuncia del omissis , si fa riferimento ad episodi di spargimento di sostanza disinfettante, da parte dell'imputato, avvenuti nell'estate del omissis , nonché a due episodi di ingiuria dell' omissis vi erano stati poi altri episodi di spruzzamento il omissis , il omissis come indicato nell'integrazione di querela del omissis . Si afferma che la diffusione della sostanza disinfettante da parte dell'imputato era frequente ed era stata sostanzialmente da questo ammessa, non essendovi dubbi, in ogni caso, sulla credibilità generale delle parti civili. Si lamenta il fatto che la Corte di appello ha ritenuto scollegati tra loro i vari episodi, non ritenendo credibili le parti civili sulle conseguenze che le condotte avevano provocato, quali stato d'ansia e timore per l'incolumità. 2.2. In via subordinata, si lamentano vizi della motivazione con riferimento all'esclusione della punibilità della condotta di cui all' art. 674 c.p. , per gli episodi accaduti il omissis . Ad avviso della difesa, la prescrizione dell'ultimo reato si sarebbe verificata il omissis , in presenza di una sospensione della prescrizione per giorni 497. 3. I ricorrenti hanno depositato conclusioni scritte e nota spese. La difesa dell'imputato ha depositato memoria, con cui rileva l'inammissibilità del ricorso, l'erronea interpretazione dell'art. 612-bis c.p. da parte dei ricorrenti, l'erroneità della determinazione del termine prescrizionale dedotta con il secondo motivo di doglianza. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Il primo motivo di doglianza - riferito alla riqualificazione del reato di atti persecutori - è inammissibile. In punto di diritto, va premesso che, con il ricorso per cassazione, non si può richiedere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, attraverso una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566 Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 . A ciò deve aggiungersi che l'interpretazione e la valutazione delle prove costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784 . E la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02 . Tali principi si attagliano alla prima doglianza proposta nel presente ricorso, la quale appare diretta a richiedere alla Corte di legittimità un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale circa la riqualificazione del reato. Deve comunque rilevarsi che la sentenza impugnata ha correttamente chiarito che i fatti contestati ingiuria e spargimenti e spruzzi di disinfettanti non sono tali da trasmodare nel reato di atti persecutori, in ragione della loro scarsa frequenza e della loro modesta intensità. Si è trattato di episodi non minacciosi nè violenti, la cui frequenza si è diradata nel tempo, comunque inidonei a ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o paura, peraltro meramente asserito dalle parti civili o, comunque riconducibile a fatti anteriori, rispetto a quelli oggetto dell'imputazione. 1.2. La seconda doglianza, riferita alla prescrizione del reato come riqualificato ex art. 674 c.p. , è infondata. Con motivazione pienamente logica e coerente, la Corte d'appello ha chiarito che i due episodi avvenuti nel pianerottolo - e richiamati dalla difesa per sostenere che la prescrizione del reato sarebbe maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado - sono estranei al capo di imputazione, che fa riferimento allo spargimento di sostanza disinfettante in direzione del balcone dell'abitazione delle parti civili, adiacente a quello dell'imputato, evidenziando che il pianerottolo è invece una zona d'uso comune, destinata ad un numero indeterminato di soggetti Sez. 5, n. 34151 del 30/5/2017, Rv. 217679 . È stata esclusa, quindi, la rilevanza penale di tale condotta, perché verificatasi in un luogo diverso pianerottolo da quello indicato nel capo di imputazione balcone , nonché esterno all'abitazione delle parti civili e destinato all'uso di una pluralità di soggetti. Correttamente, dunque, il reato come riqualificato ex art. 674 c.p. , è stato ritenuto prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, essendo stato ritenuto commesso il omissis e non in momenti successivi, tenuto conto dei giorni di sospensione del corso della prescrizione pag. 5 della sentenza impugnata . 2. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.