Il GIP non può convalidare il DASPO senza valutare la pericolosità del tifoso

La Suprema Corte con la sentenza numero 41899/2023 annulla l'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi, per motivazione apparente e mancata valutazione di pericolosità concreta e attuale, necessaria anche nel caso di recidiva.

L'imputato propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del questore di applicazione, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi c.d. DASPO , dell'obbligo di presentazione presso la questura in concomitanza di tutti gli incontri di una certa squadra di calcio per il tempo di cinque anni. Quattro i motivi del ricorso che la Cassazione accoglie ad eccezione del terzo circa l'omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza. Secondo la Suprema Corte «il GIP […] ha affermato apoditticamente che la descrizione della condotta effettuata dalla polizia giudiziaria smentisce la tesi difensiva tale tesi di fatto non è stata neanche analizzata, posto che le specifiche deduzioni sulla condotta non risultano valutate neanche risulta se il Giudice per le indagini preliminari abbia visionato il video allegato alla memoria, su cui si fondava la diversa ricostruzione del fatto». La condotta contestata ovvero l'apertura di una porta antipanico strattonando una steward che controllava il varco di accesso, sarebbe stata determinata – come sostenuto dalla difesa del ricorrente – dalla situazione di pericolo creatasi per la pressione dei tifosi. Sottolinea la Cassazione che nel fascicolo trasmesso dal GIP vi è l'informativa di reato ma non gli allegati tramite i quali il Giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza della ricostruzione della polizia giudiziaria da confrontarsi con la documentata tesi difensiva. E l'assenza degli allegati «incide sulla sussistenza del dedotto vizio della motivazione, perché attesta l'assenza del controllo dei fatti oggetto di contestazione mediante la memoria». Del tutto assente poi la motivazione sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto necessaria anche nel caso di recidiva. Il punto riguarda la condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell'automatismo dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 6 della legge numero 401 del 1989 come modificato dal d.l. numero 119 del 2014, conv. In l. numero 416 del 2014 «rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l'esistenza di tutti i presupposti di legge». «Nel caso in esame il ricorrente ha esplicitamente dedotto che il precedente Daspo risulta applicato nel 2004, tenuto conto del rilevante tempo decorso dal fatto, mentre nessuna valutazione in punto di pericolosità è stata effettuata dal Giudice per le indagini preliminari». L'ordinanza impugnata viene dunque annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

Presidente Aceto – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il difensore di D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13 marzo 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che ha convalidato il provvedimento del Questore di omissis del 9 marzo 2023 di applicazione, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi, dell'obbligo di presentazione presso la Questura di […] in occasione di tutti gli incontri della squadra di calcio del […] per la durata di 5 anni. 1.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione. Mancherebbe il fumus per l'applicazione della misura la condotta contestata - l'apertura di una porta antipanico strattonando una steward che controllava il varco di accesso - sarebbe stata determinata dalla situazione di pericolo venutasi a creare per la pressione dei tifosi, tutti forniti di biglietto e sottoposti a controllo alla partenza. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di motivare sulle argomentazioni contenute nella memoria difensiva, corredata da 2 video, limitando la risposta ad una affermazione apodittica avrebbe deciso senza gli allegati, compresi i filmati, alla comunicazione di notizia di reato dunque, non avrebbe valutato tutti gli elementi, in assenza degli allegati e la motivazione sarebbe, pertanto, apparente. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di motivare sul contenuto della memoria difensiva con cui si contestava la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura di prevenzione mancherebbe la motivazione sulla pericolosità sociale e sulle contestazioni in fatto contenute nella memoria difensiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza, tenuto conto del tempo trascorso tra il fatto e l'emissione del provvedimento, e sulla memoria difensiva sul punto. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione alla corretta determinazione della modalità di presentazione al controllo, e l'omessa motivazione con riferimento all'attività lavorativa. Su tale ultimo punto la motivazione sarebbe apodittica. 2.5. Il 12 settembre 2023 il difensore ha depositato una memoria, con allegati, rappresentando che il Tar Calabria ha annullato il provvedimento del Questore di omissis a seguito della visione dei filmati escludendo l'esistenza della condotta contestata con il Daspo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, ad esclusione del terzo motivo. 1.1. Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono a le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento b la pericolosità concreta ed attuale del soggetto c l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, numero 401, articolo 6 d la congruità della durata della misura cfr. Sez. 3, numero 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186 Sez. 3, numero 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 . 1.2. Quanto ai requisiti di necessità e di urgenza, che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento, la convalida riveste la natura di pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede, non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia . Ciò posto, la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive Sez. 3, numero 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294 . Coerentemente, si è affermato che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato. In tal modo, deve provare il proprio interesse al ricorso infatti, se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza così Sez. 3, numero 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244 . 1.3. Nel caso in esame il ricorrente nulla ha specificato o concretamente dedurre sul punto, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità. 2. Gli altri motivi sono fondati. 2.1. Il Giudice per le indagini preliminari, rispetto ad una articolata memoria difensiva volta a contestare specificamente le ragioni dell'applicazione della misura, ha affermato apoditticamente che la descrizione della condotta effettuata dalla polizia giudiziaria smentisce la tesi difensiva tale tesi, tenuto conto della motivazione del provvedimento impugnato, di fatto non è stata neanche analizzata, posto che le specifiche deduzioni sulla condotta non risultano valutate neanche risulta se il Giudice per le indagini preliminari abbia visionato il video allegato alla memoria, su cui si fondava la diversa ricostruzione del fatto. Per altro, risulta effettivamente quanto indicato nel ricorso nel fascicolo trasmesso dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari vi è l'informativa di reato ma non vi sono gli allegati mediante i quali il Giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza della ricostruzione della polizia giudiziaria, riassunta nell'informativa, e confrontarla con la documentata tesi difensiva. L'assenza degli allegati, se non determina l'invalidità dell'atto, incide però sulla sussistenza del dedotto vizio della motivazione, perché attesta l'assenza del controllo dei fatti oggetto di contestazione mediante la memoria. 2.2. Del tutto assente è la motivazione sulla pericolosità concreta ed attuale del soggetto, necessaria anche nel caso di recidiva. Ed invero, va ricordato che la L. 13 dicembre 1989, numero 401, articolo 6, comma 5, come modificato dal D.L. numero 119 del 2014, conv. in L. numero 146 del 2014 - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento così Sez. 3, numero 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Lepoldo, Rv. 270329 - 01, i cui principi devono essere ribaditi. Afferma la sentenza Leopoldo in motivazione che, diversamente opinando, l'automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'articolo 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe, infatti, limitato alla sola verifica dell'esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. In altri termini, la condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell'automatismo dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione previsto dalla L. numero 401 del 1989, articolo 6, nuovo comma 5 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l'esistenza di tutti i presupposti di legge. Nello stesso senso, da ultimo, Sez. 3, del 30/03/2023 numero 17411, Salvador, in motivazione, non massimata. Nel caso in esame il ricorrente ha esplicitamente dedotto che il precedente Daspo risulta applicato nel 2004, tenuto conto del rilevante tempo decorso dal fatto, mentre nessuna valutazione in punto di pericolosità è stata effettuata dal Giudice per le indagini preliminari. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, sussistendo i dedotti vizi della motivazione, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in altra persona fisica. Va sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di omissis del 9 marzo 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di omissis per nuovo esame. La Corte sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di omissis del 09/03/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di omissis .