RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA numero 7604 DEL 16/03/2023  FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO. Procedimento di fallimento nei confronti di soggetto deceduto – Convocazione dell'erede non imprenditore e non subentrante nell'impresa davanti al Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento – Necessità – Ragioni. Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del de cuius , deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall'articolo 15, comma 2, della l. fall., come sostituito dall'articolo 13 d.lgs. numero 5/2006 e dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. numero 169/2007 tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo. In senso difforme, Cass. Sez. I, Sentenza numero 7181/2013 nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte non è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 10 legge fall., l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile solo attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare, dovendosi ritenere l'audizione dell'erede necessaria solo quando anch'egli sia imprenditore commerciale o lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria.   SEZ. I ORDINANZA numero 7537 DEL 15/03/2023  FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Fallimento in estensione – Istanza proposta dal P.M. – Difetto di legittimazione – Adesione dei creditori – Conseguenze – Valenza autonoma – Sussistenza. Proposta dal P.M. non legittimato istanza di fallimento in estensione, ai sensi dell'articolo 147, comma 5, l.fall., l'adesione ad essa degli originari creditori istanti per il fallimento della società fallita vale quale istanza autonoma, ai sensi della disposizione citata, idonea ad incardinare validamente il procedimento di fallimento in estensione. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 21721 del 2005 A seguito delle sentenze della Corte costituzionale numero 142/1970 e numero 127/1975, che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 147 del r.d. 16 marzo 1942, numero 267, la categoria dei soggetti abilitati a proporre l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili si è sostanzialmente ricomposta nei termini di cui all'articolo 6 della legge fallimentare, ad eccezione del P.M., il cui difetto di titolarità dell'azione non comporta tuttavia l'invalidazione della pronuncia, la quale rientra pur sempre nei poteri ufficiosi del tribunale, riconosciuti dall'articolo 147, comma 2, che possono essere esercitati anche sulla base di elementi utili acquisiti aliunde , dovendo distinguersi dalla legittimazione all'esercizio dell'azione la mera segnalazione di dati informativi di provenienza esterna, la quale impegna l'organo decidente a pronunziare il fallimento solo in quanto ne ravvisi gli estremi.   SEZ. I ORDINANZA numero 7530 DEL 15/03/2023 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE. Vendita di partecipazioni sociali - Corrispettivo - Obbligo degli acquirenti di eseguire un finanziamento alla società compravenduta - Obbligo della società di utilizzare il finanziamento per tenere indenni i soci alienanti di precedenti versamenti in conto aumento capitale - Nullità della clausola - Esclusione. Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l'accordo che il socio entrante si attivi affinché quest'ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale, tale accertata natura di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'articolo 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda. Si vedano a Sez. I, Sentenza numero 7919/2020 l'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva in conto capitale in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residual claimant . b Sez. I, Ordinanza numero 29325/2020 in tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale , sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva affermato la nullità del bilancio, in cui si era proceduto ad inserire le dazioni di denaro di alcuni soci tra i debiti della società, mutando, senza alcuna spiegazione, la collocazione tra le riserve, operata nell'esercizio precedente, ritenuta dal giudice corretta, in quanto rispondente alla qualificazione di tali dazioni in termini di versamenti in conto futuro aumento capitale .