La vittima del pestaggio subisce l’asportazione del testicolo: il reato è aggravato

Applicato il principio secondo cui l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo sussiste qualora esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato precedente, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione.

Prende a calci un uomo che, colpito duramente anche nelle parti basse, è costretto a subire l’asportazione di un testicolo. Confermata la condanna dell’aggressore, resa più grave dall’indebolimento permanente dell’organo riproduttivo maschile della vittima. Ricostruito l’episodio oggetto del processo, l’uomo sotto processo viene ritenuto colpevole, sia in primo che in secondo grado, per avere aggredito e colpito con calci e pugni una donna e un uomo. A rendere più delicata la posizione dell’aggressore è la constatazione che la sua vittima maschile ha subito, a seguito dei calci ricevuti nelle parti basse, l’ indebolimento permanente dell’organo riproduttivo , come certificato dall’asportazione di un testicolo. E proprio su questo punto si sofferma il legale che difende l’uomo sotto processo egli sostiene, nello specifico, che è palese l’errore compiuto dai giudici di merito, poiché si è ritenuto in automatico che la perdita di un testicolo comporti l’indebolimento permanente dell'organo riproduttivo , mentre a differenza degli organi plurimi, come ad esempio gli occhi, la rimozione di un testicolo non compromette la funzionalità dell’organo né la capacità riproduttiva . E sempre in questa ottica, poi, il legale lamenta la mancata rilevanza data alla valutazione medico-legale sulla conservata funzionalità dell’organo menomato. Per i Giudici di Cassazione, però, le obiezioni difensive sono prive di fondamento. Ciò soprattutto perché, acclarato che la persona offesa ha subito l' asportazione di un testicolo in conseguenza dell’aggressione subita, la lesione, con perdita definitiva, di un organo geminato ha comportato, in ogni caso - e, cioè, indipendentemente dagli effetti della lesione sulla capacità riproduttiva e indipendentemente dal fatto del minore o maggiore grado di menomazione - un obiettivo indebolimento permanente rispetto all’ originaria potenzialità funzionale dell’organo in questione . Chiarificatore, infine, il richiamo al principio secondo cui l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo certamente sussiste qualora, in conseguenza di un fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato precedente, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione . Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici, ragionando nell’ottica della causa e dell’effetto, sottolineano che nella vicenda presa in esame la causa è stata l' agire violento dell’uomo sotto processo sulla persona offesa e l’effetto è stato la lesione con conseguente asportazione del testicolo .

Presidente De Gregorio – Relatore Bifulco Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il reato di cui al capo d , per intervenuta prescrizione, e conseguentemente rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione nei confronti di G.M., confermando il giudizio di responsabilità per i reati di cui all' art. 582 c.p. , per aver cagionato a G.L. lesioni guaribili in giorni 35, colpendo quest'ultima con calci e pugni capo a , di cui all' art. 582 c.p. , art. 583 c.p. , comma 1, n. 2, per avere cagionato a C.P. lesioni giudicate guaribili in giorni 25, colpendolo con calci e pugni, con l'aggravante di aver prodotto l'indebolimento permanente dell'organo riproduttivo maschile capo a1 , di cui all' art. 635 c.p. , comma 1, capo b e di cui all' art. 612 c.p. capo c . 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Capuano Tommaso, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall' art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con i primi due motivi, strettamente collegati dal punto di vista logico, si duole di violazione di legge processuale, con riferimento all' art. 125 c.p.p. , comma 3, e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto che la perdita di un testicolo comporti l'indebolimento permanente dell'organo riproduttivo, peraltro senza il minimo confronto con la consulenza medica di parte. Sostiene la difesa che, a differenza degli organi plurimi, come ad esempio gli occhi, la rimozione di un testicolo non compromette la funzionalità dell'organo nè la capacità riproduttiva. 2.2 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge sostanziale, per avere la Corte territoriale ravvisato un rapporto di causa-effetto tra la perdita definitiva di una parte dell'organo geminato e l'indebolimento permanente, di cui all'aggravante contestata, senza attribuire rilevanza alcuna alla valutazione medico-legale sulla conservata funzionalità dell'organo menomato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176 , le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Tassone Kate, la quale ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza e il rigetto, nel resto. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, che hanno a oggetto eccezioni già puntualmente disattese dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati, in quanto generici e resi in assenza di un effettivo confronto con l'ineccepibile e compatto iter logico e giuridico della motivazione dell'impugnata sentenza. Il Giudice d'appello, dopo aver premesso che la persona offesa ha subito l'asportazione di un testicolo in conseguenza dell'azione dell'imputato, ha correttamente ritenuto configurata la contestata aggravante di cui all' art. 583 c.p. , comma 1, n. 2, posto che la lesione con perdita definitiva di un organo geminato ha comportato, in ogni caso - e, cioè, indipendentemente dagli effetti della lesione sulla capacità riproduttiva, su cui il ricorrente inutilmente insiste, e indipendentemente dal fatto del minore o maggiore grado di menomazione - un obiettivo indebolimento permanente rispetto all'originaria potenzialità funzionale dell'organo in questione. Risultano, quindi, correttamente applicati al caso di specie gli orientamenti elaborati da questa Corte sul tema dell'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo, che certamente sussiste qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione Sez. 6, n. 7271 del 19/12/2019 , dep. 2020 , Ulisse, Rv. 278351 - 01 in precedenza, ex plur., v. Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010 , Ben Ali, Rv. 247979 - 01 integra la fattispecie criminosa di cui all' art. 583 c.p. , comma 1, n. 2, anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria . 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente muove generiche censure al modo in cui la Corte territoriale ha applicato al caso di specie gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo. Nel lamentare un preteso errore interpretativo, da parte della Corte d'appello, circa il rapporto di causa-effetto tra la perdita definitiva dell'organo e il conseguente indebolimento permanente, il ricorrente mostra, ancora una volta, di non confrontarsi con gli argomenti valorizzati correttamente dai Giudici d'appello. Come già esposto in precedenza, questi ultimi, proprio nel rimarcare la ricorrenza di quel rapporto causa-effetto dove la causa è l'agire violento dell'imputato sulla persona offesa e l'effetto è la lesione con conseguente asportazione del testicolo , hanno correttamente ritenuto configurata la contestata circostanza aggravante. Anche rispetto alle censure proposte nel terzo motivo non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 , Rovinelli, Rv. 276970-01 Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 , Cariolo, Rv. 260608-01 Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 , Arnone, Rv. 243838- 01 . 3. Il ricorso va dichiaro, pertanto, inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103 , al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. 13/6/2000 n. 186 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.