Piscine private a uso collettivo: c’è l’obbligo di assistenza ai bagnanti?

La Suprema Corte è chiamata a decidere se siano esonerate dall'obbligo di provvedere alla presenza di un'assistente ai bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private a uso collettivo differentemente dalle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico.

Una S.r.l. proponeva opposizione davanti al Giudice di pace nei confronti della Capitaneria di Porto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di € 1.032 a titolo di sanzione amministrativa comminata perché presso la piscina di uno stabilimento balneare non era presente l'assistente ai bagnanti durante l'orario di apertura. L'opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. La S.r.l. ricorre in Cassazione rifacendosi alla legislazione regionale in particolare la l. reg. Toscana n. 8/2006 per la quale sono esonerate dall'obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come ad uso collettivo , a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. La ricorrente appoggiando la propria argomentazione a tale quadro normativo, valorizza nello specifico il carattere accessorio dell'utilizzo della piscina rispetto ai servizi principali dell'impianto balneare. L'argomentazione censurata della sentenza impugnata è la seguente Sembrerebbe che le piscine facenti parte di uno stabilimento balneare rientrino nella nozione di piscine private ad uso collettivo , non obbligate alla assistenza bagnanti, in quanto accessibili ai soli clienti, soci ed ospiti. Ma proprio questa possibilità di accesso parifica le piscine private ad uso collettivo alle piscine private aperte al pubblico . Si intende allora che non sussistano ragioni valide per ritenere che le piscine private ad uso collettivo […] presentino rischi di utilizzo minori rispetto alle piscine private ad uso pubblico. Corretta è conseguentemente l'ordinanza che ha imposto la presenza di un addetto alla sicurezza con riguardo alle piscine di uso pubblico, come debbono ragionevolmente ritenersi quelle pertinenti agli stabilimenti balneari . La Cassazione accoglie il ricorso della S.r.l. sottolineando come o la piscina di cui al caso di specie è una piscina privata ad uso collettivo ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correlativa struttura non è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti, né quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest'ultimo oppure la piscina de qua è una piscina privata aperta al pubblico ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correlativa struttura è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti e quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest'ultimo . Concludendo La sentenza impugnata si costruisce una impraticabile terza via la piscina sembrerebbe ad uso collettivo, ma deve essere lo stesso sanzionata per la mancanza dell'assistente ai bagnanti, salva la compensazione delle spese e l'abbuono del pagamento di una cifra corrispondente al contributo unificato, considerato che la lettera della l. reg. Toscana 8/2006 è favorevole alla ricorrente . La Cassazione accoglie il ricorso e rinvia al Tribunale.

Presidente Di Virgilio – Relatore Caponi Fatti di causa Nel 2017 l'Immobiliare Franconia s.r.l. proponeva dinanzi al Giudice di pace di Lucca nei confronti della Capitaneria di Porto di omissis opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di Euro 1.032 a titolo di sanzione amministrativa, irrogata poiché presso la piscina dello stabilimento balneare […] a omissis non era presente l'assistente ai bagnanti durante l'orario di apertura. Si allegava la violazione di un'ordinanza della Capitaneria di Porto omissis del 2015, che dispone per la presenza di un addetto alla sicurezza per le piscine di uso pubblico. L'opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione l'Immobiliare Franconia con due motivi, illustrati da memoria. La Capitaneria di Porto di omissis è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto centrale. Il secondo motivo censura la violazione della L.R. Toscana n. 8 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a , n. 2 e D.P.G.R. n. 54 del 2015, art. 25. I due motivi condividono la sostanza e possono essere esaminati congiuntamente. In particolare, fondato è il primo motivo in quanto diretto sostanzialmente a censurare ex art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4 il carattere perplesso della motivazione e fondato è anche il secondo motivo circa la violazione della L.R. Toscana n. 8 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a , n. 2. Il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 105 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del primo capo della L. n. 59 del 1997 affida alle Regioni, tra l'altro, funzioni relative al demanio marittimo. Entra in gioco la L.R. Toscana n. 8 del 2006 norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio , cui è da affiancare il correlativo regolamento di attuazione ex D.P.G.R. n. 54 del 2015. L'art. 3 comma 1 L.R. cit. classifica le piscine secondo i seguenti lineamenti a piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in 1 piscine pubbliche e private aperte al pubblico 2 piscine private ad uso collettivo che sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate il frammento finale, a partire da e agli utenti , è stato inserito successivamente dalla L.R. n. 51 del 2020 3 impianti finalizzati al gioco acquatico b piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli artt. 1117 c.c. e ss Mentre per le piscine aperte al pubblico art. 3, comma 1, lett. a, n. 1 L.R. cit. è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, per le piscine private ad uso collettivo art. 3, comma 1, lett. a, n. 2 L.R. cit. entra in considerazione l'art. 12, comma 5 e 6 L.R. cit. 5 Per le piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a , n. 2, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti 6 Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma precedente, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lett. a , n. 2, tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati . Ne segue che sono esonerate dall'obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come ad uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. La ricorrente appoggia la sua argomentazione a questo quadro normativo, valorizzando in particolare il carattere accessorio dell'utilizzo della piscina rispetto ai servizi principali dell'impianto balneare. 2. - L'argomentazione censurata della sentenza impugnata è la seguente in sintesi . Sembrerebbe che le piscine facenti parte di uno stabilimento balneare rientrino nella nozione di piscine private ad uso collettivo, non obbligate alla assistenza bagnanti, in quanto accessibili ai soli clienti, soci ed ospiti. Ma proprio la possibilità di accesso ai clienti, ai soci ed agli ospiti parifica sostanzialmente le piscine private ad uso collettivo alle piscine private aperte al pubblico. Basti pensare che l'ingresso alle piscine è regolato alla stessa maniera, vale a dire attraverso il pagamento di un biglietto. Si intende allora che non sussistano ragioni valide per ritenere che le piscine private ad uso collettivo di soci, clienti ed ospiti della struttura presentino rischi di utilizzo minori rispetto alle piscine private ad uso pubblico. Corretta è conseguentemente l'ordinanza che ha imposto la presenza di un addetto alla sicurezza con riguardo alle piscine di uso pubblico, come debbono ragionevolmente ritenersi quelle pertinenti agli stabilimenti balneari. Il gravame deve essere, allora, rigettato. Le spese, tuttavia, si compensano, prestandosi la lettera della normativa regionale alla interpretazione favorevole alla ricorrente. Per la stessa ragione, non ricorrono le condizioni per il pagamento del doppio del contributo unificato. 3. - Delle due l'una o la piscina di cui al caso di specie è una piscina privata ad uso collettivo ed allora ex L.R. Toscana n. 8 del 2006 la correlativa struttura non è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti, nè quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest'ultimo oppure la piscina de qua è una piscina privata aperta al pubblico ed allora ex L.R. Toscana n. 8 del 2006 la correlativa struttura è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti e quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest'ultimo. La sentenza impugnata si costruisce una impraticabile terza via la piscina sembrerebbe ad uso collettivo, ma deve essere lo stesso sanzionata per la mancanza dell'assistente ai bagnanti, salva la compensazione delle spese e l'abbuono del pagamento di una cifra corrispondente al contributo unificato, considerato che la lettera della L.R. Toscana n. 8 del 2006 è favorevole alla ricorrente. Tale motivazione non regge nè logicamente, nè giuridicamente, cosicché l'alternativa prospettata dovrà essere risolta dal giudice di rinvio. 4. - È accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, rinviata la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.