Il rifiuto di sottoporsi all’esame del DNA può costituire prova della paternità?

La Suprema Corte è chiamata a decidere nell’ambito dei giudizi di riconoscimento della paternità, se il figlio debba provare o meno l’esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre antecedentemente all’ammissione della CTU avente ad oggetto l’esame del DNA.

Il tribunale accoglieva la domanda di accertamento di paternità proposta da una figlia nei confronti dell'odierno ricorrente che si rifiutava di sottoporsi al test del DNA. La Corte d'Appello, adita dal presunto padre a seguito dell'impugnazione del provvedimento del tribunale, escludeva che l'ammissione di una consulenza tecnica genetica fosse subordinata all'esito della prova dell'esistenza di una relazione tra la madre e il presunto padre. Quest'ultimo proponeva allora ricorso in Cassazione sul presupposto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che l'attrice dovesse offrire un principio di prova in ordine all'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre prima dell'ammissione della consulenza tecnica genetica esame del DNA . In mancanza dell'assolvimento di un simile onere probatorio, non sarebbe sufficiente, come sostenuto dal ricorrente, il rifiuto allo svolgimento di tali indagini per riconoscere il padre presunto come padre effettivo. La Cassazione riprendendo previa giurisprudenza di legittimità che «ha chiarito come nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre» stabilisce che «Il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'articolo 269, comma 2, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 14976/2007, Cass. 19583/2013, Cass. 3479/2016, Cass. 16128/2019 ». Va dunque escluso che il figlio attore debba fornire prova in ordine all'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre antecedentemente all'ammissione della CTU con oggetto l'esame del DNA. La Suprema Corte, concordando con i giudici distrettuali ribadisce come «il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti». È possibile dunque trarre dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Presidente Antonio – Relatore Pazzi Rilevato che 1. Il Tribunale di Terni, con sentenza numero 297/2019, accoglieva la domanda di accertamento della paternità proposta da P.A. nei confronti di R.M. 2. La Corte d'appello di Perugia, a seguito dell'impugnazione del R., escludeva che l'ammissione di una consulenza tecnica genetica fosse subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra la madre e il presunto padre. In applicazione del medesimo principio negava, poi, che il rifiuto espresso dal R. a sottoporsi al test genetico potesse considerarsi giustificato in ragione del fatto che all'interno del giudizio non era stata fornita alcuna prova orale o documentale in ordine alla sussistenza di una relazione tra il medesimo appellante e la madre della P. Riteneva, di conseguenza, che il giudice di prime cure avesse correttamente valorizzato il reiterato e ingiustificato rifiuto del R., ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., comma 2, ai fini dell'accoglimento della domanda. 3. R.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto dell'appello, pubblicata in data 8 giugno 2022, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito P.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c. Considerato che 4.1 Il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione o falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., in relazione agli articolo 2729 c.c., comma 1 e articolo 2697 c.c., assume che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso che l'attrice dovesse offrire un principio di prova in ordine all'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre prima dell'ammissione della C.T.U. avente ad oggetto l'esame del D.N.A. In mancanza dell'assolvimento di un simile onere probatorio, le indagini ematologiche possono fornire in via esclusiva adeguati elementi di valutazione per affermare il rapporto biologico di paternità solo nell'eventualità in cui esse vengano svolte per disponibilità della parte al contrario, quando le stesse non vengano espletate e vi sia una coerente giustificazione, correlata al mancato assolvimento di tale onere probatorio, non è sufficiente - in tesi di parte ricorrente - il rifiuto a prestarsi allo svolgimento di tali indagini per far sì che il presunto padre possa essere riconosciuto come padre effettivo. 4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., in relazione all'articolo 269 c.c., in quanto il rifiuto opposto dal convenuto allo svolgimento delle indagini ematologiche, essendo stato fondato sulla mancanza della dovuta prova in ordine alla sussistenza di una sua relazione con la madre della convenuta, non poteva essere considerato come ingiustificato di conseguenza, il giudice non aveva la possibilità di trarre argomenti da un simile comportamento per accogliere la domanda di accertamento giudiziale della paternità. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 360-bis c.p.c., numero 1 . In tesi di parte ricorrente nell'economia del giudizio volto alla dichiarazione di paternità le indagini genetiche potrebbero essere disposte soltanto se risulti dimostrata in altro modo la sussistenza di una relazione sentimentale tra il presunto padre e la madre in assenza di questa prova il rifiuto opposto alle indagini genetiche sarebbe giustificato e impedirebbe l'applicazione del disposto dell'articolo 116 c.p.c. La fondatezza di una simile tesi è stata smentita, da tempo, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'articolo 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, nè, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 14976/2007, Cass. 19583/2013, Cass. 3479/2016, Cass. 16128/2019 . Va dunque escluso che nei suddetti giudizi il figlio attore debba fornire alcuna prova o principio di prova in ordine all'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre antecedentemente all'ammissione della C.T.U. avente ad oggetto l'esame del D.N.A. Ne discende che una simile pretesa probatoria, del tutto infondata, non poteva giustificare il rifiuto dell'odierno ricorrente di sottoporsi alle indagini ematologiche disposte dal primo giudice, come giustamente ha rilevato la Corte territoriale i giudici distrettuali, di conseguenza, hanno fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato di questa Corte Cass. 7092/2022, Cass. 3479/2016, Cass. 6025/2015, Cass. 12971/2014, Cass. 11223/2014 secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Per questo motivo è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex articolo 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017, Cass. 28886/2019 . 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.