L’avvocato non rispetta i criteri redazionali degli atti? Spese compensate

La violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110/2023 giustifica la compensazione delle spese legali.

Lo ha affermato il Giudice di Pace di Verona nell'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di una società. Nello specifico, la compensazione delle spese legali è ricondotta dal GdP alla violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ai sensi dell' art. 46 disp. att. c.p.c. , in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110 del 7 agosto 2023 per quanto attiene alla dimensione caratteri e all' interlinea . Secondo il decreto ministeriale citato infatti l'avvocato, nella redazione degli atti, deve utilizzare carattere con dimensione pari a 12 punti, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm. Per tutti i dettagli vedi la news Limiti redazionali per gli atti del processo civile ecco il decreto .

Giudice Crivellaro letto il ricorso visti gli art. 633 e 634 c.p.c. ingiunge a R. S.R.L. omissis di pagare entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la somma di € 8.540,00 oltre interessi di mora dalle scadenze dei singoli pagamenti al saldo effettivo, oltre anticipazioni non imponibili documentate contributo unificato, marca iscrizione, spese autentica notarile . Spese legali compensate per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110 del 07.08.2023 dimensione caratteri ed interlinea . Avverte l'ingiunto che in mancanza di opposizione avanti questo Giudice di Pace del presente decreto a norma dell' art. 645 c.p.c. si potrà procedere ad esecuzione forzata. Avverte che può essere fatta opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto.