Bicicletta ad assistenza elettrica: per la CGUE non c’è obbligo di assicurazione

La direttiva 2009/103/CE si riferisce all’ assicurazione degli autoveicoli”, dizione che, nel linguaggio corrente, afferisce all’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di mezzi quali i motocicli, le autovetture e gli autocarri, i quali sono mossi in modo esclusivo da una forza meccanica.

Lo ha rilevato la Corte di Giustizia nella sentenza depositata il 12 ottobre 2023, resa sulla causa C-286/22 KBC Verzekeringen NV / P& V Verzekeringen CVBA, ECLI EU C 2023 767 a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie del Belgio, la quale ha inoltre chiarito che l'obiettivo della direttiva risulta quello di proteggere le vittime di incidenti stradali cagionati dagli autoveicoli , non imponendo, quindi, che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di veicolo” , ai sensi della direttiva. Il sinistro tra la bicicletta ad assistenza elettrica e l'autovettura Un ciclista, nel mentre si trovava a circolare a bordo di una bicicletta ad assistenza elettrica lungo una strada pubblica in Belgio, veniva impattato da un'autovettura riportando gravi ferite, che dopo qualche mese lo condussero al decesso. Il ciclista era conducente di veicolo o utente debole della strada? Durante il procedimento giudiziario preordinato a stabilire l'eventuale diritto al risarcimento , insorgeva una controversia sulla qualificazione giuridica della bicicletta ad assistenza elettrica, aprendo l'interrogativo, per finalità anche assicurative, se dovesse essere qualificata come veicolo” o meno. Nella situazione fattuale esaminata, il motore della bicicletta offriva solo pedalata assistita , anche utilizzando la funzione turbo”. Peraltro, detta funzione si azionava unicamente dopo l'utilizzo della forza muscolare, quindi pedalando, ovvero camminando con la bicicletta o spingendola. La qualificazione giuridica della bicicletta, in altre parole, è risultata cruciale per stabilire se l'uomo vittima del sinistro stesse conducendo un autoveicolo” ovvero se potesse aver diritto a un risarcimento automatico in quanto utente debole della strada”, secondo quanto contemplato dal diritto belga. Nell'incertezza, la Corte di cassazione belga ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia in merito all'interpretazione di tale nozione. La questione pregiudiziale Nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie Belga alla Corte di Giustizia, viene chiesto se l'articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, nella versione anteriore alla modifica ad opera della direttiva UE 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in cui viene definito veicolo” qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati , debba essere inteso nel senso che una bicicletta elettrica speed pedelec ” , il cui motore offre solo pedalata assistita cosicché la bicicletta non può avanzare in modo autonomo, senza forza muscolare, ma unicamente utilizzando la forza del motore e la forza muscolare, e una bicicletta dotata di una funzione boost”, per cui la bicicletta, azionando il pulsante boost”, accelera senza pedalare fino a una velocità di 20 km orari, ma in cui è necessaria la forza muscolare per poter utilizzare la funzione boost”, non sono veicoli ai sensi della citata direttiva. La nozione di veicolo” Nella legislazione belga corrisponde a quella contenuta nella direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, afferente all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. La pronuncia della CGUE Nella sua sentenza odierna, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha preliminarmente constatato che la direttiva non contiene indicazioni per stabilire se la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nell'azionamento di un veicolo” . Al contempo, il collegio ha rilevato che la direttiva si riferisce all' assicurazione degli autoveicoli”, dizione che, nel linguaggio attuale, afferisce all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di mezzi quali i motocicli, le autovetture e gli autocarri, i quali sono mossi in modo esclusivo da una forza di natura meccanica. L'obiettivo della direttiva La Corte di Giustizia ha infine evidenziato che l'obiettivo della direttiva risulta quello di proteggere le vittime di incidenti stradali cagionati dagli autoveicoli, non imponendo, quindi, che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di veicolo” come delineato dalla direttiva medesima. Più in dettaglio, i mezzi che non sono azionati in modo esclusivo da una forza meccanica , quali le biciclette ad assistenza elettrica che possono accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non risultano tali da cagionare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o ulteriori veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, potendo questi ultimi circolare molto più velocemente. Una nozione che sta per cambiare La definizione della nozione di veicolo” fornita nella summenzionata direttiva verrà modificata a decorrere dal 23 dicembre 2023 , data in cui diverrà operativa la direttiva UE 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. La rinnovata definizione indicherà in modo espresso che un veicolo ” è qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica ”, e aggiungerà precisazioni in merito a peso e velocità.

CGUE, sentenza 12 ottobre 2023, causa C-286/22 KBC Verzekeringen NV/P& V Verzekeringen CVBA