Per la confisca di prevenzione basta la verifica della consumazione di reati produttivi nel tempo di profitti illeciti

Con sentenza numero 41157, depositata l’11 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto in tema di confisca di prevenzione.

Il Collegio ricorda a riguardo che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano nella categoria di cui alla lett. b dell'articolo 1 d.lgs. numero 159/2011, richiedono che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca – ovvero abbia costituito in una determinata epoca – il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo Cass. numero 12001/2020 . Ne consegue che «in sede di confisca di prevenzione non è richiesto l'accertamento della stretta derivazione causale dei beni confiscabili da singoli delitti, ipotesi questa riconducibile alla confisca quale misura di sicurezza, essendo sufficiente invece la verifica della consumazione di reati produttivi nel tempo di profitti illeciti e dell'assenza di altri redditi legittimi». Per tutti questi motivi la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso in oggetto.

Presidente Rosi – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 La Corte di Appello di Torino, sezione misure di prevenzione, con decreto in data 6 marzo 2023, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Torino dell'8-7-2022, revocava la confisca del saldo di un conto corrente intestato a R.L. limitatamente ai ratei di pensione e di un'autovettura intestata a G.K. , confermando la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni 3 applicata al R. e la confisca di vari beni immobili, mobili e c/c intestati al predetto ovvero a suoi familiari. Riteneva la corte di appello dovere confermare il giudizio di pericolosità sociale del proposto quale soggetto rientrante nel novero del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 1 lett. b . 1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto, Avv.to Michele Ambra, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex articolo 173 disp. att. c.p.p. violazione ex articolo 606 lett. b c.p.p. in relazione al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 1 lett. b per avere i giudici di merito basato il giudizio di pericolosità su fatti esclusi da sentenze definitive di assoluzione e ciò in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l'impossibilità di ribaltamento in sede di prevenzione del giudicato assolutorio definitivo - violazione ex articolo 606 lett. b c.p.p. in relazione al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 1 lett. b per avere la corte di appello ritenuto i delitti di tentata estorsione e di detenzione di armi effettivamente produttivi di reddito illecito senza alcuna specifica valutazione circa la possibilità per il prevenuto di ottenere profitto - violazione ex articolo 606 lett. c c.p.p. in relazione al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 1 lett. b per mancanza di motivazione sulla congruità tra i profitti illeciti ipotizzati ed il patrimonio sequestrato - violazione ex articolo 606 lett. b c.p.p. in relazione al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 1 lett. b in relazione al difetto del requisito della correlazione temporale tra manifestazione di pericolosità e confisca. 1.3 Con atto dell'Avv.to Antonio Palazzo, G.K. e R.F. deducevano con distinti motivi qui riassunti - nullità del decreto nella parte in cui disponeva la confisca dell'immobile di OMISSIS intestato alla G. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 lett. e c.p.p., inadeguata valutazione dei fatti e delle prove poste a fondamento del provvedimento impugnato violazione ex articolo 606 lett. b c.p.p. con riguardo alla disciplina dettata dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 26 si osservava in primo luogo che la misura di prevenzione era stata proposta il 26 ottobre 2021 oltre il biennio dall'acquisto posto che l'atto traslativo era datato 17 maggio 2019 si contestava poi la fittizia intestazione e la riconducibilità a R.L. in forza del meccanismo presuntivo che non aveva tenuto conto del decorso del termine biennale in ogni caso la corte di appello avrebbe dovuto rilevare la buona fede della G. che aveva utilizzato per il pagamento somme non riconducibili a R.L. - nullità del decreto in ordine alla attribuzione delle spese di custodia e conservazione dell'autovettura … alla stessa G. in forza del provvedimento di correzione di errore materiale, assunto in violazione della disciplina dettata dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 150 secondo cui dette spese sono a carico dell'avente diritto solo decorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione. Considerato in diritto 2.1 Tutti i motivi dell'impugnazione di R.L. appaiono non fondati ed il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Quanto alla prima doglianza, non sussiste la lamentata violazione di legge posto che la corte di appello dopo avere elencato tutti i procedimenti penali anteriori al 2000, già valutati nel distinto procedimento concluso dal tribunale di Caltanissetta con il rigetto della richiesta di sorveglianza speciale, enucleava gli ulteriori fatti per i quali il R. risultava essere stato sottoposto a giudizio penale ed anche condannato per estorsione nel 2018 così da compiere quella valutazione complessiva circa la pericolosità del proposto che è tipica del giudizio di prevenzione. Se è vero quindi che nell'elencazione dei procedimenti penali sono stati inclusi anche alcuni episodi per i quali risulta emessa sentenza di assoluzione è però certo che il giudizio di pericolosità è stato collegato al reiterato coinvolgimento. del R. in vari procedimenti alcuni dei quali conclusi anche con sentenze di condanna. Nè è precluso al giudice la valutazione delle condotte ricostruite in provvedimenti di archiviazione posto che, secondo l'indirizzo della corte di legittimità, in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione Sez. 5, numero 182 del 30/11/2020, Rv. 280145 - 02 . Nel caso di specie il giudice della prevenzione ha proprio proceduto ad una valutazione complessiva delle condanne, delle denunce e dei fatti per i quali risulta emesso provvedimento di archiviazione senza incorrere nei lamentati vizi. Il secondo ed il terzo motivo propongono doglianze non prospettabili in relazione alla confisca di prevenzione al proposito va ricordato come le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano nella categoria di cui al D.Lgs. numero 6 settembre 2011, numero 159, lett. b dell'articolo 1, richiedono che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo Sez. 2, numero 12001 del 15/01/2020 Rv. 278681 - 01 . Ne deriva pertanto affermare che in sede di confisca di prevenzione non è richiesto l'accertamento della stretta derivazione causale dei beni confiscabili da singoli delitti, ipotesi questa riconducibile alla confisca quale misura di sicurezza, essendo sufficiente invece la verifica della consumazione di reati produttivi nel tempo di profitti illeciti e dell'assenza di altri redditi legittimi. Con le precise osservazioni svolte alle pagine 22 e seguenti il giudice di appello ha evidenziato la carriera criminale del R. nei reati contro il patrimonio sottolineando, poi, come il calcolo delle spese familiari si concluda con un saldo negativo per 400.000 Euro. Risulta, pertanto, che il giudice del merito ha esattamente adempiuto all'obbligo impostogli sia in ordine alla individuazione dei delitti sia con riguardo alla netta sproporzione tra redditi ed acquisti. E tali considerazioni eliminano ogni fondamento anche all'ultima doglianza posto che con le precise osservazioni svolte alle pagine 33-34 la corte di appello ha precisato come, a fronte di acquisti effettuati negli anni 2018-2019, fossero state poste in essere condotte ancora indicative di pericolosità sociale così che la sproporzione con i redditi aveva assunto un rilievo più che evidente. 2.2 Il primo motivo del ricorso G. -R.F. è inammissibile in quanto avanza questioni in punto difetto di motivazione a fronte di impugnazioni proponibili solo per violazione di legge. Al proposito si ricorda che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e , c.p.p. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge Sez. 2, numero 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01 . In ogni caso la dedotta violazione di legge non appare sussistere posto che la corte di appello a pagina 38 del decreto impugnato esclude la sussistenza della presunzione di riconducibilità dell'immobile al proposto ma afferma che la confisca trova fondamento non nella predetta presunzione bensì nella specifica verifica dell'acquisizione dell'immobile con denaro proveniente da R.L. in costanza di pericolosità si veda p. 40 . Fatta tale premessa, ed escluso quindi che sia stata applicata la presunzione oltre il biennio di operatività, le ulteriori doglianze prefigurano una lettura alternativa di elementi di prova in procedimenti ammessi soltanto per violazione di legge ed appaiono prospettare quindi doglianze del tutto inammissibili. Infine, quanto all'ultimo motivo relativo alle spese di conservazione del mezzo, va sottolineato come la ordinanza di correzione non può intendersi avere derogato alla chiara ed inequivocabile disposizione normativa, secondo la quale le spese di conservazione del bene sono a carico del titolare a seguito di restituzione solo per il periodo successivo il trentesimo giorno. In questi termini pertanto deve essere intesa la disposizione assunta dalla corte di appello. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate a norma dell'articolo 606 comma 3 c.p.p. alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.