Danneggia l'auto parcheggiata dell'ex datore di lavoro: si può parlare di fatto tenue?

L'imputato condannato in primo e in secondo grado per il reato di danneggiamento aggravato di una vettura in un parcheggio , presenta ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi, il secondo dei quali negato beneficio ex articolo 131-bis c.p.  viene ritenuto fondato dalla Suprema Corte.

All'imputato veniva negato il beneficio per la gravità del fatto individuata nel movente ritenuto sproporzionato poiché legato a una ingiustificata, nonché eccessiva vendetta nei confronti dell'ex datore di lavoro, in base alla lettura del verbale d'udienza. La Corte di Cassazione sul punto sottolinea come «La difesa, con il presente ricorso ha segnalato – allegando ai fini dell'autosufficienza il verbale – l'errata trascrizione delle parole della persona offesa. Infatti – secondo l'assunto difensivo – la condotta per la quale il ricorrente è stato condannato non fu dovuta ad una vendetta di omissis nella sua qualità di ex dipendente così come ritenuto dalla Corte per negare il beneficio di cui all'articolo 131-bis c.p. ma ad una vendetta di omissis come cliente, per di più inesperto, che era rimasto insoddisfatto dal comportamento della persona offesa». Dunque, la circostanza che la persona offesa fosse stata in passato datore di lavoro dell'imputato e il danneggiamento uno strascico della cessazione del rapporto di lavoro non convince la Suprema Corte che annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità ex articolo 131-bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello così da consentire la «rivalutazione del movente che spinse a compiere la condotta […] e, quindi, eventualmente, concedere il beneficio di cui all'articolo 131-bis c.p.».

Presidente Rago – Relatore Florit Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Rimini che aveva condannato A.D. alla pena di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. 2. L'imputato, nel presentare il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, formula i seguenti motivi - inosservanza/erronea applicazione dell'articolo 635, comma 2 numero 2 e 625 numero 7 c.p. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova la presenza delle telecamere di sicurezza, unitamente all'immediato intervento della persona offesa escludono l'applicabilità dell'aggravante contestata la motivazione addotta si riferisce ad una giurisprudenza obsoleta che non si attaglia al caso di specie. - inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 131 bis c.p. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione la giustificazione addotta per negare l'invocato beneficio è errata poiché fa riferimento ad una circostanza che la persona offesa fosse stato in passato il datore di lavoro dell'imputato e che il danneggiamento fosse uno strascico della cessazione del rapporto di lavoro che non ha alcun fondamento - Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 69 c.p. nonché contraddittorietà e manifeste logicità della motivazione con travisamento della prova il rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno è basato su una motivazione illogica e contraddittoria in quanto l'imputato non è mai stato dipendente della persona offesa e pertanto la sua condotta non è stata dettata da una eccessiva ed ingiustificata vendetta contro il suo ex datore di lavoro. 3. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso replicando con lo stesso mezzo, la difesa dell'imputato ha contestato le argomentazioni addotte nella memoria del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, il secondo è fondato ed il terzo è assorbito. 2. La correttezza della contestazione dell'aggravante deriva dalla natura e dalla conformazione dei luoghi, come accertato da entrambi i giudici di merito che si sono occupati della vicenda. Correttamente è stato allora affermato che l'area ove è avvenuto il danneggiamento della vettura della persona offesa, a prescindere dalla natura pubblica o privata, è aperta alla pubblica circolazione, trattandosi del parcheggio di negozi in struttura industriale capannone per loro precipua destinazione è atta a fornire parcheggio a quivis de populo, in particolare se cliente. Si è poi adeguatamente evidenziato che l'installazione di una telecamera, accorgimento diretto a consentire l'eventuale identificazione del malintenzionato, è del tutto inidonea a costituire un presidio effettivo a tutela della proprietà privata, come avvenuto in questo caso, ove l'imputato ha potuto agire prima di essere individuato ex multis, Sez. 2, numero 2724 del 26/11/2015 Imp. Scalambrieri Rv. 265808 - 01 . 2. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, atteso l'esito della valutazione effettuata dal giudice dei presupposti per la applicazione dell'articolo 131 bis c.p. Si è negato il beneficio per la gravità del fatto, individuata in particolare nel movente ritenuto sproporzionato poiché legato ad una ingiustificata ed eccessiva vendetta nei confronti dell'ex datore di lavoro. La Corte Territoriale pare essere pervenuta a tale conclusione sulla base della lettura del verbale d'udienza. Tuttavia, la difesa, con il presente ricorso ha segnalato - allegando ai fini dell'autosufficienza il verbale - l'errata trascrizione delle parole della persona offesa. Infatti - secondo l'assunto difensivo - la condotta per la quale il ricorrente è stato condannato non fu dovuta ad una vendetta dell'A. nella sua qualità di ex dipendente così come ritenuto dalla Corte per negare il beneficio di cui all'articolo 131-bis c.p. ma ad una vendetta dell'A. come cliente, per di più inesperto, che era rimasto insoddisfatto del comportamento della persona offesa. Poiché la suddetta censura, nei termini in cui è stata dedotta, appare fondata, la sentenza, va, sul punto, annullata, sì da consentire alla Corte la rivalutazione del movente che spinse l'A. a compiere la condotta per cui è processo, e, quindi, eventualmente, concedere il beneficio di cui all'articolo 131-bis c.p. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità ex articolo 131 bis c.p., assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto rigetta nel resto il ricorso.