Impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità tra favor veritatis e stabilità dello status filiationis

Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento dell'instaurazione del corrispondente giudizio ex articolo 263 c.c., il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata.

Né può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. Questo il principio di diritto ribadito dalla Prima Sezione civile e a seguito del quale l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio. Il caso Due sorelle avevano promosso un'azione ex articolo 263 c.c. volta all'impugnazione, per difetto di veridicità, della dichiarazione con la quale, nel lontano 1994, il loro padre aveva operato il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. Nel giudizio così instaurato, si costituì il figlio naturale, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne, chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti delle attrici e del di loro padre, al fine di ottenerne, per l'ipotesi di accoglimento della richiesta di controparte, la condanna, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c., anche nell'interesse della propria figlia. Disposta ed eseguita una c.t.u. immunoematologica, le risultanze della quale confermarono la totale incompatibilità genetica fra dichiarante e convenuto, e completata l'istruttoria orale, il Tribunale accertò e dichiarò che non rispondeva al vero il riconoscimento effettuato dal padre delle attrici ordinò al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della statuizione, dando atto dell'assunzione, da parte del convenuto, del cognome materno dichiarò inammissibile la domanda diretta ad ottenere un indennizzo da atto lecito o abuso del diritto. Tale decisione trovava conferma anche in sede di gravame. Da qui, il ricorso in Cassazione promosso dal figlio naturale in quanto, a suo dire, la Corte distrettuale aveva completamente omesso il bilanciamento dei contrapposti interessi del favor veritatis, propugnato dalle donne e della stabilità del suo status filiationis, specie alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e di quella di legittimità. L'azione di impugnazione del riconoscimento L'azione in questione rientra nel quadro più ampio di quelle di stato, ovvero di quelle istanze tipizzate volte ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis della persona quali la dichiarazione giudiziale di genitorialità – nella filiazione fuori dal matrimonio – e le azioni di disconoscimento della paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, in caso di filiazione matrimoniale . La riforma della filiazione, ad opera del d.lgs. 154/2013, pur avendo mantenuto distinte le azioni di stato appena ricordate, ha profondamente innovato la precedente disciplina al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è subentrata una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio. Il bilanciamento in concreto degli interessi in gioco In merito, poi, ai giudizi promossi ex articolo 263 c.c., la Corte costituzionale, in diversi interventi, ha provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento in concreto fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti. Infatti, nei giudizi in questione, il giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, in quanto la regola di giudizio che è tenuto ad applicare deve tener conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso cfr. Corte cost. 133/2021 . Del resto, la norma di cui all'articolo 263 c.c., regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando tanto casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità, quanto ipotesi in cui, come nella vicenda in esame, il consenso all'atto personalissimo si fondi sull'erronea supposizione del legame biologico. Di un tale bilanciamento, però, per la Suprema Corte non vi era traccia alcuna nella pronuncia impugnata.

Presidente Genovese – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con atto notificato il 13 novembre 2015, C.D. e V. promossero un'azione ex articolo 263 c.c., avanti al Tribunale di Reggio Emilia, volta all'impugnazione, per difetto di veridicità, della dichiarazione con la quale, il Omissis , Ca.Ma., loro genitore, aveva riconosciuto quale suo figlio naturale C.C., nato U 1.1. Si costituì C.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne C.M., chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti delle attrici e dell'altro convenuto Ca.Ma., al fine di ottenerne, per l'ipotesi di accoglimento delle richiesta di controparte, la condanna, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. , anche nell'interesse della propria figlia. 1.2. A seguito della notifica, nei suoi confronti, della comparsa recante la descritta riconvenzionale, si costituì anche Ca.Ma., concludendo per il rigetto di tutte le domande rivolte contro di lui da C.C 1.3. Disposta ed eseguita una c.t.u. immunoematologica, le risultanze della quale confermarono la totale incompatibilità genetica fra dichiarante e convenuto, e completata l'istruttoria orale, l'adito tribunale, con sentenza numero 472 del 26 marzo 2019, accertò e dichiarò che Ca.Ma. non era il padre di C.C., non rispondendo al vero il riconoscimento dal medesimo effettuato ordinò al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della statuizione, dando atto dell'assunzione, da parte dell'appena menzionato convenuto, del cognome materno, dichiarandone inammissibile la domanda diretta ad ottenere un indennizzo da atto lecito o abuso del diritto e rigettando pure la sua domanda risarcitoria compensò interamente le spese di lite tra le attrici e Ca.Ma. e, per un terzo, quelle afferenti i rapporti processuali tra le altre parti, ponendone la quota residua a carico di C.C 2. Il gravame promosso da quest'ultimo, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore C.M., contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 novembre 2021, numero 2877, resa nel contraddittorio con C.D., C.V. e Ca.Ma., nonché con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso quell'ufficio. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, disattesa, preliminarmente, un'eccezione di incostituzionalità, sollevata dall'appellante, riguardante la pretesa illegittimità del D.Lgs. numero 154 del 2013, articolo 104, comma 10 nella parte in cui prevede che il termine per proporre l'azione di impugnazione di cui all'articolo 263 c.c., decorra, nel caso di riconoscimento effettuato anteriormente alla riforma della suddetta norma, dall'entrata in vigore del D.Lgs. i ha ritenuto infondata la formulata doglianza concernente l'asserita erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, di pretese circostanze di prova presuntiva circa la consapevolezza, in capo a Ca.Ma., di non essere il padre di C.C Tanto perché l'azione non era stata promossa dal predetto dichiarante, bensì da soggetti terzi C.D. e V. , diversi dall'autore del riconoscimento , con conseguente irrilevanza dello stato di buona o mala fede di quest'ultimo . Lo stato soggettivo del dichiarante, inoltre, doveva considerarsi in ogni caso ininfluente e non utilmente invocabile, posto che l'articolo 263 c.c., conferisce rilevanza esclusivamente alla discrepanza tra dato formale e verità biologica ii ha considerato inammissibile, come già il tribunale, la domanda riconvenzionale dell'appellante mirante al conseguimento di un indennizzo da atto lecito in quanto tardiva, essendo stata avanzata, per la prima volta, nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, numero 1 ed integrante una domanda nuova per diversità di causa petendi iii ha valutato come infondata la domanda risarcitoria del medesimo appellante, non potendo ravvisarsi né dolo né colpa nella condotta dell'autore del riconoscimento , alla luce del materiale probatorio acquisito e passato in analitica rassegna nel corpo motivazionale iv ha confermato, infine, le statuizioni della sentenza di primo grado concernenti l'inammissibilità della domanda di C.C. tesa alla conservazione dell'attuale cognome trattandosi, anche in questo caso, di domanda nuova, in quanto proposta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni ed il regime delle spese di lite, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare una pronuncia di integrale compensazione. 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre C.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne C.M. , affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c Resistono, con separati controricorsi, pure corredati da analoghe memorie, C.D. e V., e B.R., nella qualità di coniuge ed erede legittima del defunto Ca.Ma Non svolge difese, in questa sede, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, pure destinatario della notificazione del menzionato ricorso. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi I Ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 263 c.c. . Si ascrive alla corte distrettuale di avere completamente omesso il bilanciamento dei contrapposti interessi del favor veritatis, propugnato dalle sorelle C.D. e V. e con adesione di Ca.Ma. e della stabilità dello status filiationis di C.C., che si traduce nella violazione dell'articolo 263 c.c., alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione II Ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 183 c.p.c., in connessione con motivazione apparente e in parte contraddittoria . Invocandosi i principi sanciti da Cass., SU, numero 12310 del 2015 quanto ai limiti entro i quali è consentita la modifica della domanda in corso di giudizio, viene contestata la inammissibilità, ribadita dalla corte territoriale, della domanda di C.C. volta al conseguimento di un indennizzo da atto lecito III Ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5 Violazione o falsa applicazione degli articolo 2727 e 2729 c.c., e vizio di motivazione n connessione con gli articolo 115 e 116 c.p.c. , per avere la corte bolognese applicato un criterio di valutazione atomistico dei vari elementi di prova presuntiva disponibili, senza operare anche una valutazione sistematica e d'insieme degli stessi, così violando i canoni dettati, in materia, dalla Suprema Corte. Si assume che L'applicazione del corretto criterio di valutazione della prova presuntiva può, in astratto, incidere in modo determinante sulla decisione tanto in punto di bilanciamento tra favor veritatis e status filiationis, quanto in punto all'accertamento dei profili quantomeno colposi su cui poggia la domanda risarcitoria IV Ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, in riferimento all'articolo 167 c.p.c. auspicio ad una pronuncia, anche di ufficio, ex articolo 363 c.p.c. . Si lamenta l'avvenuta acritica adesione, da parte della corte felsinea, alla tesi che la domanda di conservazione del cognome avanzata dal convenuto nell'azione ex articolo 263 c.c., sia sottoposta a preclusioni analoghe alla domanda riconvenzionale ovvero alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, dunque da formularsi ex articolo 167 c.p.c., nonostante la conservazione del cognome quale imprescindibile elemento identitario della persona è considerato - per ius receptum - diritto personalissimo inalienabile ed assistito da tutela di carattere potestativo dell'interessato, ragione per cui la proposizione della relativa istanza di conservazione dovrebbe essere consentita anche in corso di causa V Ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5 Violazione o falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c. motivazione apparente e in parte contraddittoria omesso esame di un fatto decisivo per la decisione dello specifico motivo di appello , per non essersi la corte di appello discostata dalla rigida applicazione del principio di soccombenza, malgrado i principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale numero 77 del 2018. 2. La prima di tali doglianze si rivela fondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. Fin da ora, peraltro, deve rimarcarsi che l'eccezione di sua inammissibilità per asserita novità della questione ivi posta, sollevata, per la prima volta, solo nelle rispettive memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c., di entrambe le parti controricorrenti costituite, non merita condivisione per la dirimente ragione che il tema del bilanciamento tra favor veritatis e status filiationis era insito comunque nell'accertamento dovuto dal tribunale investito dalla originaria domanda ex articolo 263 c.c., sicché, una volta rimessa in discussione la pronuncia di quest'ultimo dal gravame cfr. il suo secondo motivo come riportato nella stessa sentenza oggi impugnata dell'odierno ricorrente, anche la corte distrettuale, decidendo quella impugnazione, doveva provvedere a tale bilanciamento. 2.1. Giova premettere, allora, che l'azione di impugnazione del riconoscimento ex articolo 263 c.c., rientra nel quadro più ampio delle azioni di stato, ovvero di quelle istanze tipizzate volte ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis della persona quali la dichiarazione giudiziale di genitorialità - nella filiazione fuori dal matrimonio - e le azioni di disconoscimento della paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, in caso di filiazione matrimoniale . 2.1.1. In passato, l'orientamento prevalente individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris o status filiationis, sicché l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva ispirarsi al principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere atteso che la falsità del riconoscimento ledeva il diritto del figlio, specie se minore, alla propria identità. Invero, la crescente considerazione del favor veritatis agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e delle indagini fortemente attendibili non si poneva in conflitto con il favor minoris o lo status filiationis, poiché, anzi, la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico cfr. Corte Cost. sent. numero 112 del 1997 . 2.1.2. La riforma della filiazione, che ha equiparato i figli naturali a quelli nati in costanza di matrimonio, ha attribuito al minore la facoltà prima negata di impugnare il riconoscimento cfr. articolo 264 c.c. , oltre ad aver parificato l'azione di disconoscimento articolo 244 c.c. e quella di impugnazione del riconoscimento articolo 263 c.c. , attraverso la previsione della imprescrittibilità - solo per il figlio - di entrambe le azioni. Quest'ultimo, in sostanza, è l'unico soggetto a poter agire senza limiti temporali. Dunque, anche la nuova formulazione giuridica delle azioni di stato evidenzia la centralità del figlio, specie se minore, come soggetto di diritto, il cui interesse deve essere valutato tutelando la discendenza biologica e la connessa identità personale, ma sempre nell'ottica della conservazione del rapporto familiare costituito, pur a discapito del favor veritatis cfr., in motivazione, Cass. numero 3252 del 2022 . 2.1.3. In altri termini, la riforma dell'articolo 263 c.c., introdotta con il D.Lgs. numero 154 del 2013 qui applicabile ratione temporis , ha profondamente innovato la precedente disciplina, nell'ambito di una novella legislativa che, pur avendo mantenuto distinte le azioni di stato, si è ispirata all'obiettivo di eliminare ogni discriminazione tra i figli . nel rispetto dell'articolo 30 Cost. L. 10 dicembre 2012, numero 219, articolo 2, comma 1 . Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è subentrata, così, una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio. 2.2. La modifica del dato normativo è stata accompagnata, poi, da alcuni interventi della Corte costituzionale, la quale ha provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento in concreto fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale. Significativa, in proposito, si rivela l'affermazione - già rinvenibile in Corte Cost., sent. numero 272 del 2017, e successivamente richiamata nelle più recenti Corte Cost. sent. numero 127 del 2020 e numero 133 del 2021 - secondo cui l'articolo 263 c.c. sottende l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti , posto che la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi deve tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso . Si è al cospetto, quindi, di un'azione nella quale il giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti cfr. Corte Cost. sent. numero 133 del 2021 , ricordandosi, peraltro, che la menzionata norma regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando tanto casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità, quanto ipotesi in cui - come nella vicenda oggi all'attenzione di questa Corte - il consenso all'atto personalissimo si fondi sull'erronea supposizione del legame biologico. 2.3. Meritano, allora, di essere rimarcati alcuni passaggi motivazionali di Corte Cost. sent. numero 127 del 2020, laddove si è osservato che i pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti ii in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del figlio, specie se minore, è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta iii il distacco tra identità genetica e identità legale è alla base proprio della disciplina dell'adozione . , quale espressione di un principio di responsabilità di chi sceglie di essere genitore, facendo sorgere il legittimo affidamento sulla continuità della relazione iv nell'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, vi è anche l'espresso riconoscimento, da parte di questa Corte, che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa sentenza numero 162 del 2014 v l'esigenza di operare un'adeguata comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti e, in particolare, del minore, è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, con riferimento all'azione di disconoscimento della paternità. La giurisprudenza di legittimità ha escluso, infatti, che il favor veritatis costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'articolo 30 Cost., non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale. Nel disporre, al comma 4, che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità , l'articolo 30 Cost., ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 30 maggio 2013, numero 13638 22 dicembre 2016, numero 26767 e 3 aprile 2017, numero 8617 vi ci sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa. In altri, il legislatore impone, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata . Ma l'interesse del figlio, specie se minore, non è per questo cancellato vii fuori da tali ipotesi legislativamente predeterminate, un tale bilanciamento comporta un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore. Si è già visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso. Tra queste, oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato, le modalità del concepimento e della gestazione e, dall'altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela . 2.4. Queste considerazioni, riguardanti soprattutto la pervasiva operatività del principio dell'interesse del minore anche in relazione all'azione di impugnazione del riconoscimento, debbono essere rilette, in senso ampliativo, come si è condivisibilmente sostenuto in dottrina, alla luce del tenore dell'articolo 263 c.c., ove, al comma 3, è previsto che l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita . la recente Corte Cost., sent. numero 133 del 2021, peraltro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità e, al comma 4, che l'azione non può essere promossa dai legittimati diversi dall'autore del riconoscimento o dalla madre oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento . Tali nuovi termini di decadenza rispondono alla ratio di preservare la stabilità dello stato di filiazione, seppur non veridico, goduto dal figlio per un certo lasso di tempo. Ciò che si intende bilanciare e', infatti, da un lato, la stabilità del rapporto di filiazione acquisito col riconoscimento e, dall'altro, l'interesse a far emergere la verità biologica della filiazione. Tuttavia, come pure affermato in dottrina, se l'interesse ad uno stato di filiazione veridico, ex latere filii, si configura - in ragione del carattere imprescrittibile dell'azione - come diritto pieno, per il genitore o chiunque altro vi abbia interesse, l'accertamento della non veridicità dello stato è soccombente di fronte alla contrapposta esigenza di conservare la relazione genitoriale protrattasi per un certo lasso di tempo. 2.4.1. E' da notare come il dato letterale della norma richiamata prefiguri il godimento annuale o quinquennale dello status filiationis quale elemento fondante la inamovibilità dello status predetto, sebbene non veridico l'estensione temporale del termine, infatti, non decorre dalla nascita del figlio, bensì dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita salvo quanto sancito dalla già richiamata Corte Cost. sent. numero 133 del 2021 . Se ciò è vero, non vi è dubbio che l'ordinamento privilegi il mantenimento dello stato acquisito, favorendo l'apparenza rispetto alla realtà, non solo a fronte della verifica in concreto della corrispondenza della conservazione dello status quo all'interesse del figlio, ma - più radicalmente - presumendo che trascorso un certo termine la contestazione dello stato sia contrastante con tale parametro cfr., in motivazione, la già citata Cass. numero 3252 del 2022 . 2.4.2. Vi e', a ben vedere, - come affermato da alcuni commentatori della descritta sentenza della Consulta numero 127 del 2020 - una salvaguardia dell'apparenza anche oltre l'interpretazione delle azioni di stato data dalla giurisprudenza prima della Riforma, estesa infatti, ora, al figlio maggiorenne l'ottica, in tal caso, non è quella di evitare una turbativa dello sviluppo psico-fisico del minore, bensì di mantenere lo stato di filiazione corrispondente ad una non meno incisiva esigenza di preservare il figlio da un succedersi di mutamenti di stato l'acquisizione a distanza di tempo dalla nascita e la ravvicinata contestazione dello stesso cfr., in motivazione, la menzionata Cass. numero 3252 del 2022 . 2.4.3. Si è opinato, quindi, che quanto, in sostanza, viene posto in rilievo non è più solo l'interesse pubblico alla certezza degli status che si pone, invero, in contrapposizione con la previsione della imprescrittibilità dell'azione con riguardo al figlio , bensì lo stato di filiazione come diritto del figlio, tanto nella fase della acquisizione - costituendo il riconoscimento un diritto del figlio, cui corrisponde un dovere del genitore - quanto nella fase di contestazione, atteso che lo stato di filiazione non può essere rimosso per iniziativa di soggetti diversi dal figlio allorché esso debba considerarsi entrato a far parte della sua identità personale. Di guisa che l'ordinamento non si muove più solo in una prospettiva di tutela di un soggetto intrinsecamente debole, sacrificando il favor veritatis per preservarne l'armonico sviluppo ed evitargli il trauma dell'avvicendarsi delle figure genitoriali, ma anche in riferimento al figlio maggiorenne, sulla base della considerazione che - a discapito del generale interesse alla coincidenza tra genitorialità naturale/biologica e legale - egli non possa essere privato dello stato di filiazione acquisito. 2.5. Attraverso una sentenza interpretativa di rigetto, pertanto, il Giudice delle leggi ha inteso mediare tra declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo legislativo letteralmente evincibile dall'articolo 263 c.c. nella sua tradizionale interpretazione non più attuale e suo mantenimento sic et simpliciter, preferendo affidare al giudice di merito la valutazione non soltanto dei termini, ma della stessa apprezzabilità di una concorrenza - caso per caso - tra paradigmi responsabilità individuale solidarietà sociale tutela dell'identità del figlio, spogliato dello status acquisito, sulla base di una riconsiderazione di personali interessi altrui espressivi di principi potenzialmente antitetici. 2.6. In quest'ottica, allora peraltro già sostanzialmente utilizzata dalle recenti Cass. numero 30403 del 2021 e Cass. numero 3252 del 2022, in fattispecie riguardanti, rispettivamente, un minore, e - come nella specie - un soggetto maggiorenne , ritiene il Collegio che quel bilanciamento, in concreto, fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale e richiesto dalla riportata giurisprudenza costituzionale intervenuta sull'articolo 263 c.c., assuma un significato ancora più pregnante in una vicenda - quale quella oggi all'attenzione di questa Corte - caratterizzata dal fatto che si è in presenza di un giudizio intrapreso non da uno dei genitori di C.C. il procedimento, infatti, è stato introdotto da C.D. e V., figlie di Ca.Ma. nate dal suo matrimonio con B.R., mentre Ca.Ma. si è limitato a contestare la domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente replicando di aver proceduto al riconoscimento nell'assoluta convinzione di esserne il padre. La madre di C.C., invece, è deceduta nel Omissis e che riguarda un soggetto attualmente di circa Omissis anni, che ne aveva Omissis al momento del riconoscimento oggi impugnato e circa Omissis al momento della instaurazione, nei suoi confronti, del giudizio di primo grado. In una siffatta fattispecie, dunque, ancor più si impone l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti , posto che la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi deve tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso cfr. Corte Cost. sent. numero 127 del 2020 . 2.6.1. Di un tale bilanciamento, invece, non c'e' traccia alcuna nella sentenza impugnata, la quale, invero, dopo aver premesso che l'azione non era stata promossa dal dichiarante Ca.Ma. , bensì da soggetti terzi C.D. e V. , diversi dall'autore del riconoscimento , con conseguente irrilevanza dello stato di buona o mala fede di quest'ultimo , ha puntualizzato cfr. pag. 11 che lo stato soggettivo del dichiarante doveva considerarsi in ogni caso ininfluente e non utilmente invocabile, posto che l'articolo 263 c.c., conferisce rilevanza esclusivamente alla discrepanza tra dato formale e verità biologica vedi Cass. 24 maggio 1991, numero 5886 e Cassazione Civile Sez. I, 11 aprile 2017, numero 3834 , così sostanzialmente basandosi sul solo criterio del favor veritatis. 2.6.2. E' configurabile, dunque, la violazione di legge come complessivamente prospettata dalla censura in esame, sicché la stessa va accolta, dovendosi ribadire il seguente principio di diritto già enunciato dalla più volte richiamata Cass. numero 3252 del 2022 Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex articolo 263 c.c., il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, né può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore . 2.6.3. La sentenza impugnata, quindi, non in linea con l'appena riportato principio, deve essere cassata sul punto, affidandosi al giudice di rinvio il compito di procedere, al nuovo esame della domanda ex articolo 263 c.c., di C.D. e V., previo il bilanciamento dei diversi interessi in gioco alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti. 3. Tutti gli altri motivi di ricorso devono considerarsi assorbiti. 4. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di C.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne C.M., deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbiti gli altri. 4.1. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua del principio enunciato al precedente p. 2.6.2., e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 5. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso di C.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne C.M., limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua del principio enunciato al p. 2.6.2. della motivazione, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.