Interdittiva antimafia e presupposti per l’applicazione del controllo giudiziario volontario dell'azienda

L'art. 34- bis, comma 6, prevede la possibilità per l'imprenditore di sottoporsi volontariamente alla misura del controllo giudiziario sulla base degli stessi presupposti previsti dal comma 1, consistenti nell'accertamento della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa che permette il recupero dell'azienda al circuito imprenditoriale sano in virtù della valutazione esperita dal giudice della prevenzione.

Il caso concreto Il procedimento ha origine dal decreto di rigetto della Corte d'Appello di Napoli su ricorso di un consorzio di cooperative sociali avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il quale veniva rigettata l'istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 -bis d.lgs. n. 159/2011 . Le tappe procedimentali Con decreto del 6 luglio 2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava il ricorso presentato dal consorzio di Cooperative Sociali per richiedere l'applicazione del controllo giudiziario prevista dall' art. 34 -bis d.lgs. n. 159/2011 . In seguito all'impugnazione anche la Corte d'Appello di Napoli rigettava la richiesta della società ritenendo ancora attuale un condizionamento camorristico sul consorzio poiché la variazione formale degli amministratori con conseguente rimozione dei precedenti soggetti interessati dall'interdittiva, non forniva l'adeguata garanzia sul reinserimento dello stesso in un contesto economico sano. Avverso detto decreto è stato promosso Cassazione eccependo due motivi di impugnazione. Il ricorso in Cassazione motivi di impugnazione Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamentava l'inosservanza o erronea applicazione degli art. 34 -bis d.lgs. n. 159/2011 , 125 comma 3 , 178 comma 1, lett. c c.p.p. e 24 Cost. riferita alla mancata acquisizione e ostensibilità delle intercettazioni. L'interdittiva e le informative di polizia giudiziaria si limitano soltanto a richiamarle rappresentando la qualità di prestanome del legale rappresentante del consorzio al momento dell'emissione interdittiva rappresentando e curando in concreto le disposizioni impartite P.C. ritenuto vero dominus del consorzio e al quale si riconduce la qualità di infiltrazione camorristica. La Corte pur ritenendo necessaria l'ostensione delle intercettazioni decideva nel merito in seguito all'impossibilità verificata di acquisizione delle stesse. Il secondo motivo attiene alla inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34- bis d.lgs. n. 159/2011 con riferimento alla non occasionalità del pericolo d'infiltrazione . Il Giudice di merito non avrebbe considerato il processo di autopulizia adottato nonché il fatto che l'interdittiva antimafia teneva conto del decreto di perquisizione nei confronti di P.C., ritenuto il vero dominus , mentre non erano stati sottoposti a perquisizione né il consorzio stesso né il legale rappresentante rimosso poiché interessato dall'interdittiva. La risposta della Corte Suprema Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha respinto e ritenuto infondato il ricorso. In premessa la Corte ricorda come il d.lgs. n. 159/2011 prevede oltre le misure più invasive del sequestro e della confisca. L'art. 34- bis comma 6 prevede la possibilità per l'imprenditore di sottoporsi volontariamente alla misura del controllo giudiziario sulla base degli stessi presupposti previsti dallo stesso articolo comma 1, consistenti nell'accertamento della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa che consente il recupero dell'azienda al circuito imprenditoriale sano in virtù della valutazione esperita dal giudice della prevenzione. Il Tribunale della prevenzione deve quindi esperire due verifiche. La prima attiene alla occasionalità delle agevolazioni di cui beneficiano i portatori di pericolosità qualificata per riconosciuta appartenenza o contiguità ad associazioni di stampo mafioso, valutando l'impatto delle stesse nel libero svolgimento dell'attività economica. La seconda attiene alla verifica della concreta possibilità di emendare l'azienda attraverso l'adozione di comportamenti aziendali volti al risanamento nonché alla cessazione di rapporti con persone o società collegate ad ambienti mafiosi , favorendo il reinserimento della stessa nell'economia sana sotto la guida del giudice della prevenzione. Il primo motivo d'impugnazione è stato ritenuto infondato dalla Corte poiché i contenuti delle intercettazioni sono stati riportati specificatamente e analiticamente nell'interdittiva prefettizia, nelle informative della polizia giudiziaria e nel provvedimento impugnato rappresentando altresì con logica e coerenza il ruolo predominante di P.C. vero dominus . Sul secondo motivo d'impugnazione ritiene la Corte che l'avvicendamento formale degli amministratori - con la rimozione dei due soggetti interessati dall'interdittiva - elemento insufficiente poiché le informative redatte dai gruppi interforze hanno evidenziato come il ricorrente sia ritenuto la sostanziale continuazione di altro consorzio – attinto da analogo provvedimento – espressione imprenditoriale del clan camorristico capeggiato da Z.

Presidente Siani – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 16/02/2023, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse della società omissis Onlus avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6/07/2022 che aveva a sua volta respinto l'istanza di ammissione al controllo giudiziario formulata dalla predetta società ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 159 del 2011 . Secondo il Collegio, infatti, sulla base di alcune risultanze captative emergenti nell'ambito di un procedimento penale ancora pendente, doveva ritenersi che sul consorzio fosse tuttora esercitato un condizionamento camorristico attraverso l'attività di C.P., sottoposto a procedimento penale per reati di criminalità organizzata mentre il mero mutamento dei formali amministratori, con la sostituzione dei soggetti coinvolti dall'interdittiva emessa nei confronti del consorzio, non consentiva di ipotizzare la concreta possibilità dell'impresa di riallinearsi con il contesto economico sano. 2. Il Consorzio ha proposto, con il proprio legale rappresentante pro tempore R.G., ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Andrea Imperato, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b e c , c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34-bis, D.Lgs. n. 159 del 2011 , 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c , c.p.p. e 24 Cost. La difesa lamenta che, nel corso del presente procedimento, compresa la fase di appello, non siano state acquisite e rese ostensibili le intercettazioni, solo astrattamente richiamate nella informativa interdittiva adottata dal Prefetto di Caserta e nelle informative della polizia giudiziaria in data 3/11/2021 e 3/12/2021, dalle quali si ricaverebbe la qualità di prestanome dell'avv. L.S. , rappresentante legale del consorzio fino al momento della emissione della interdittiva, la quale avrebbe, in realtà, rappresentato e curato le disposizioni di C.P., vero dominus del consorzio e al quale sarebbe riferibile, nell'attualità, l'infiltrazione camorristica. La Corte, ritenendo necessaria l'ostensione delle intercettazioni, avrebbe disposto ripetuti rinvii per procedere alla loro acquisizione, decidendo, nel merito, solo una volta verificata l'impossibilità di conseguirle. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ed e , c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell' art. 34-bis, D.Lgs. n. 159 del 2011 , sotto il profilo della non occasionalità del pericolo di infiltrazione. Il Giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle misure di self cleaning immediatamente adottate e non avrebbe considerato che l'interdittiva antimafia teneva conto di un decreto di perquisizione nei confronti di C., mentre non erano mai stati sottoposti a perquisizione nè la L. nè il consorzio. 3. In data 19/06/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che la normativa in materia di prevenzione contempla un articolato catalogo di misure attraverso il quale graduare l'intervento istituzionale sulle imprese interessate da fenomeni di infiltrazione mafiosa. L'ordinamento, infatti, appronta gli strumenti del sequestro e della confisca sia per le aziende mafiose nelle quali vengono investiti i profitti dei reati commessi dalla consorteria, sia per le imprese colluse che intrattengono con essa uno stabile rapporto di cointeressenza, grazie al quale gli attori della relazione sinallagmatica ottengono reciproci vantaggi e benefici. Di converso, le misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, caratterizzate da una finalità recuperatoria e di ripristino funzionale dell'attività di impresa, sono state approntate per realtà economiche che, seppure infiltrate da organizzazioni mafiose, risultano esposte a un contagio di minore gravità o pervasività. È il caso, in primo luogo, in cui l'azienda sia assoggettata stabilmente alle pretese estorsive del gruppo criminale o in cui emergano rapporti non collusivi ma di oggettiva agevolazione. In tali casi, in luogo delle misure di carattere ablativo, il D.Lgs. n. 159 del 2011 contempla, all'art. 34, l'istituto della amministrazione giudiziaria dei beni, attraverso il quale, anche di ufficio, si dispone l'integrale sostituzione dell'imprenditore nella governance dell'azienda. Nel caso in cui, invece, ricorra un pericolo di infiltrazione di minore gravità, ovvero quando i rapporti di agevolazione non abbiano superato la soglia della occasionalità e non siano perduranti, la misura esperibile è quella del controllo giudiziario, consistente in una sorta di vigilanza prescrittiva, consistente in obblighi di comunicazione di determinate attività o, in alternativa, nella nomina di un amministratore giudiziario con funzioni di controllo ed eventuali prescrizioni. 3. In tale contesto si colloca, per quanto qui rileva, la misura del cd. controllo volontario, prevista dall'art. 34-bis, comma 6, attraverso la quale l'imprenditore si sottopone volontariamente a penetranti controlli gestionali e di verifica dei flussi di finanziamento, i quali devono avvenire secondo le regole dettate dall'art. 34-bis, comma 2, lett. b . Il presupposto per la sua attivazione, comune al controllo giudiziario previsto dall' art. 34-bis, comma 1, D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 , risiede nell'accertamento della natura occasionale della infiltrazione mafiosa e nella prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell'azienda al circuito imprenditoriale sano, in base alla valutazione esperita, in concreto e non vincolata da alcun automatismo, dal giudice della prevenzione Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge S.r.l., Rv. 281450 - 01 Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Società Costruzioni S.r.l., Rv. 280851 - 01 . 3.1. La verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda, quindi, lungo due direttrici. La prima concerne il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34-bis, portatori di pericolosità qualificata per riconosciuta appartenenza o contiguità ad associazioni di stampo mafioso. La seconda riguarda, invece, la prognosi della concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l'impresa infiltrata si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Società Costruzioni S.r.l., Rv. 280851 , da escludere nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906-01 Sez. 1, n. 31831 del 22/04/2021, Società Eurocostruzioni S.r.l., non massimata . Tale verifica, peraltro, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo in parola Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, in motivazione Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi S.p.a., Rv. 280341 - 01 Sez. 6, n. 30168 del 7/07/2021, Gruppo Samir Global Service S.r.l., Rv. 281834 - 01 . Infatti, la possibilità di affrancamento dal condizionamento mafioso deve esteriorizzarsi in comportamenti aziendali concreti, in prospettive di risanamento, in decisioni di cessazione di rapporti con persone o società collegate compromesse con l'ambiente mafioso o raggiunte a loro volta da interdittive. 4. Tanto premesso, deve ritenersi infondata la censura difensiva formulata con il primo motivo, relativa alla mancata ostensione delle intercettazioni dalle quali emergerebbe la riferibilità a contesti mafiosi di C.P., a sua volta ritenuto come vero dominus delle attività del consorzio. Invero, i relativi contenuti captativi sono stati specificamente e analiticamente indicati nel provvedimento impugnato si vedano le puntuali citazioni alle pagg. 45 del decreto , che, a sua volta, ha ripreso quanto riportato nell'interdittiva prefettizia e nelle informative di polizia giudiziaria, fornendo una spiegazione logicamente coerente e del tutto congrua delle ragioni per le quali si è ritenuto di configurare il ruolo egemone di C. nella compagine consortile. La circostanza che i contenuti de quibus siano stati compiutamente indicati consente di ritenere pienamente soddisfatte, nel caso in esame, le esigenze difensive, senza che, per converso, il ricorso abbia spiegato per quale ragione sia configurabile un vulnus delle stesse, risultando le relative doglianze, per questa via, del tutto generiche. 5. Quanto, poi, alla prognosi concernente la concreta possibilità dell'impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, la parte ricorrente aveva prospettato il mero mutamento dei formali amministratori e, dunque, la sostituzione dei due soggetti coinvolti nell'interdittiva emessa nei confronti del consorzio. Un avvicendamento, questo, che il decreto ha, però, ritenuto insufficiente, tenuto conto del fatto che, sulla base di specifiche informative redatte dai Gruppi interforze, il omissis Onlus è stato ritenuto la sostanziale continuazione del consorzio […], già attinto da analogo provvedimento, in quanto proiezione imprenditoriale del clan camorristico capeggiato da Zagaria. Una continuità operativa che il provvedimento impugnato ha motivatamente ritenuto non essere stata affatto intaccata dal cennato avvicendamento dei formali amministratori. Ne consegue che la decisione oggetto di ricorso risulta essere stata giustificata con una motivazione che non può certo dirsi mancante, nè apparente ciò che, pertanto, impedisce qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità. Va, infatti, ricordato che anche nella presente materia opera l' art. 4, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 , richiamato dall' art. 3-ter, comma 2, L. 31 maggio 1965, n. 575 e confermato dall' art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 , secondo il quale il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ivi compresa l'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, con esclusione dei casi di illogicità manifesta Sez. 5, n. 34856 del 6/11/2020, Biessemme S.r.l., Rv. 279982 - 01 . 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per questi motivi Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.