Riprende vigore la richiesta avanzata da un detenuto. Evidente, sulla carta, la particolare gravità della situazione vissuta dalla donna, con inevitabili ripercussioni sul figlio. Necessario, però, accertare in concreto se la condizione patologica da cui è affetta l’anziana madre del detenuto sia tale da incidere significativamente sulle sue facoltà mentali e, con esse, sulla sua capacità di relazione con il figlio.
Possibile concedere al detenuto il permesso per uscire temporaneamente dal carcere e incontrare l’anziana madre, gravemente malata e, soprattutto, colpita dall’irreversibile morbo di Alzheimer. Proprio quest’ultima patologia, destinata inevitabilmente ad annullare la capacità della donna di relazionarsi col figlio, può rendere eccezionalmente drammatica la situazione familiare del detenuto e legittimare quindi la sua richiesta di incontrare di persona – e non tramite una videochiamata – la madre. A pochi mesi fa risale il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ha confermato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva negato al detenuto «un ‘ permesso di necessità’ per fare visita alla anziana madre, gravemente malata». Decisiva è l’osservazione che «la donna è realmente affetta da gravi patologie ma, tuttavia, non versa in imminente pericolo di vita». Con il ricorso in Cassazione l’avvocato contesta duramente la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, che «pur riconoscendo la gravità delle patologie della madre del detenuto, non autonoma negli aspetti essenziali della propria vita, ha escluso la concessione del beneficio in quanto le sue condizioni patologiche sarebbero connotate dalla cronicità, sicché non sussisterebbe quella situazione di eccezionalità che l’ordinamento penitenziario richiede per la ammissione al permesso» e ha riconosciuto la possibilità di effettuare una videochiamata. Secondo la difesa, però, «l’evento giustificativo del permesso non deve essere necessariamente un fatto drammatico o luttuoso, ma anche un fatto che incide, in modo significativo, nella vicenda umana del detenuto , in specie impedendogli il contatto con i familiari, quel contatto che ha una particolare valenza sul piano della umanizzazione della pena». Proprio ragionando in questa ottica, il legale osserva che «in realtà, la patologia che affligge la madre del detenuto incide sulla possibilità dei colloqui , comprese le videochiamate, che ella non è in grado di effettuare, non essendo autosufficiente a causa di una patologia, l’Alzheimer, il cui decorso» è destinato a portala ad essere «totalmente incapace di riconoscere i propri famigliari». E tale ultima circostanza è sufficiente, sempre secondo il legale, a «rendere eccezionale l’evento familiare rispetto all’esperienza umana del detenuto», con conseguente concedibilità del permesso per un incontro di persona con l’anziana madre». Prima di esaminare in dettaglio la vicenda, la Cassazione ribadisce che «l’ordinamento penitenziario dispone che il magistrato di sorveglianza può concedere ai condannati e agli internati, nel caso di imminente pericolo di vita di un loro familiare o di un loro convivente, il permesso di recarsi a visitare l’infermo». E analoghi permessi possono essere concessi «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità », aggiungono i giudici. Viene poi precisato che «ai fini della concessione del permesso di necessità, previsto dall’ordinamento penitenziario, devono sussistere tre requisiti il carattere eccezionale della concessione la particolare gravità dell’evento giustificativo la correlazione di tale evento con la vita familiare». E in tale ottica «il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto». In questo quadro si inserisce una sottolineatura importante, che si attaglia alla vicenda oggetto del processo nella nozione di evento di particolare gravità va inclusa anche «la strutturazione progressiva di una condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto». Inevitabile pensare al morbo di Alzheimer che ha colpito la madre del ricorrente, che, proprio per questo, vede riprendere vigore la sua richiesta di ottenere un permesso per incontrarla di persona. Sulla questione dovrà pronunciarsi nuovamente il Tribunale di sorveglianza , tenendo presenti, però, le osservazioni proposte dai giudici di Cassazione, i quali sottolineano, in chiusura, la necessità di «spiegare con chiarezza se la condizione patologica da cui è affetta l’anziana madre del detenuto sia tale da incidere significativamente sulle sue facoltà mentali e, con esse, sulla sua capacità di relazione con il figlio, con ciò determinando, in ragione della irreversibilità del relativo processo patologico, quella situazione di eccezionalità che può giustificare la concessione del beneficio» richiesto dal detenuto.
Presidente Siani – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12/01/2023, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di G.A., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza gli aveva negato un permesso di necessità per fare visita alla anziana madre, gravemente malata. Secondo il Collegio, infatti, la donna è realmente affetta da gravi patologie e, tuttavia, non versa in imminente pericolo di vita. 2. G.A., ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Defilippi Claudio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p. , la inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 30 Ord. penumero , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e , c.p.p., che il Tribunale di sorveglianza, pur riconoscendo la gravità delle patologie di P.C., non autonoma negli aspetti essenziali della propria vita, abbia escluso la concessione del beneficio in quanto le condizioni patologiche sarebbero connotate dalla cronicità, sicché non sussisterebbe quella situazione di eccezionalità che l' articolo 30 Ord. penumero richiede per la ammissione al permesso e che abbia, altresì, motivato il rigetto con la possibilità di effettuare una videochiamata. Secondo la difesa, tuttavia, l'evento giustificativo del permesso non deve essere necessariamente un fatto drammatico o luttuoso, ma anche un fatto incidente, in modo significativo, nella vicenda umana del detenuto, in specie impedendogli quel contatto con i familiari che ha una particolare valenza sul piano della umanizzazione della pena. In realtà, la patologia che affligge P.C., inciderebbe sulla possibilità dei colloqui, ivi comprese le videochiamate, che ella non sarebbe in grado di effettuare non essendo autosufficiente a causa di una patologia, l'Alzheimer, il cui decorso dovrebbe portare la donna ad essere totalmente incapace di riconoscere i propri famigliari, concorrendo tale circostanza a rendere eccezionale l'evento familiare rispetto all'esperienza umana del detenuto, la cui centralità sarebbe postulata dall'istituto in questione, come dimostrato dalla concedibilità del beneficio anche quando i legami parentali possano essere rafforzati da cambiamenti positivi. 3. In data Omissis è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati%. 2. L' articolo 30 Ord. penumero dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l'infermo e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità . Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall' articolo 30, comma 2, Ord. penumero , devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto Sez. 1, numero 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01 Sez. 1, numero 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 26721001 . In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è solita ricomprendere accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di prossimi congiunti , nell'accezione offerta dall' articolo 307 c.p. , comma 4, Sez. 1, numero 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01 . Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato Sez. 1, numero 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476-01 , oppure la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto Sez. 1, numero 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01 o di un fratello anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire ai detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso così Sez. 1, numero 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01 per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, numero 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute Sez. 1, numero 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata sino a ritenersi sussumibile nella nozione di evento di particolare gravità di cui all' articolo 30 Ord. penumero anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto Sez. 1, numero 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655-01, relativo alla concessione del permesso in ragione dell'assenza di visite dei familiari protrattasi, per più di un biennio, a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto . 4. Nel caso di specie, la motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza si connota in termini non del tutto rispondenti alla delineata cornice di principio, non essendo stato spiegato, con la necessaria chiarezza, se la condizione patologica da cui la madre del detenuto è affetta fosse tale da incidere significativamente sulle facoltà mentali della donna e, con esse, sulla sua capacità di relazione con il figlio, con ciò determinando, in ragione della irreversibilità del relativo processo, quella situazione di eccezionalità che può giustificare, nella prospettiva anzidetta, la concessione del beneficio. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Brescia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.