Nuovo imprinting a intercettazioni e cybersicurezza con la legge di conversione del Decreto Giustizia

Istituite le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. Implementato il contrasto alla criminalità informatica e le azioni per la cybersicurezza. Delegata l'audizione delle parti e l'ascolto del minore ai giudici onorari. Debutta così il nuovo provvedimento sulla Giustizia, che peraltro modifica la disciplina sulla gestione del virus COVID-19 e riorganizza il Ministero della Cultura. In GU la Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Da 13 a 17 articoli La legge di conversione del decreto-legge n. 105/2023, che reca disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è stata approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 4 ottobre, nel testo modificato alla Camera. Il provvedimento, infatti, originariamente era composto da 13 articoli, ma a seguito delle modifiche apportate nel corso dell' iter di conversione in legge, consta di 17 articoli. Giustizia La parte più corposa del provvedimento artt. da 1 a 6- ter reca delle disposizioni in materia di giustizia in ambito intercettazioni , la disciplina speciale per disporre intercettazioni, già contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata ovvero di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, viene allargata anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso art. 1, comma 1 in riferimento alla disciplina generale delle intercettazioni, è introdotta nel codice di rito penale una norma indirizzata a prevedere in modo esplicito che nei verbali delle intercettazioni non si dia conto, neanche in modo sommario, dei contenuti che non rilevano ai fini delle indagini art. 1, comma 2 vengono istituite le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e viene previsto un graduale iter , con l'emanazione di una serie di D.M., per consentire di localizzare presso le dette infrastrutture digitali l' archivio digitale previsto dalla normativa vigente e, in seguito, di effettuare le medesime intercettazioni tramite tali infrastrutture. Viene prevista la specifica registrazione delle spese sostenute per le intercettazioni art. 2 vengono previsti alcuni interventi per implementare il contrasto alla criminalità informatica e aumentare la cybersicurezza . Vengono integrate le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevendo l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, come pure un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica ovvero attacchi informatici. Vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all' art. 51, comma 3- bis e 3- quater , c.p., finanche ai procedimenti relativi a taluni gravi delitti di criminalità informatica art. 2-bis una norma transitoria è dedicata ai procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni che hanno per oggetto la responsabilità genitoriale , in virtù della quale il giudice ha facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, a un giudice onorario. Tale disposizione si applica fino al 30 aprile 2024 art. 3 viene modificata la disciplina dei corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, statuendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inoltrato al CSM pure con riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi, mutando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di 5 anni in cui è maturato il requisito della partecipazione al corso, quindi escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nello stesso periodo, ovvero per parte di esso, abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi. Si prevede che tali disposizioni si applichino anche alle procedure bandite dal 21 giugno 2022, e non ancora concluse art. 4 una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, afferisce al conferimento di incarichi ai dirigenti penitenziari art. 5 viene previsto l'incremento da 45 a 70 dei posti di dirigente penitenziario con incarichi superiori, restando inalterata la vigente dotazione organica della dirigenza penitenziaria art. 5-bis sono introdotte alcune modifiche al reato di incendio boschivo art. 423- bis c.p. rincarando il trattamento sanzionatorio art. 6 viene novellato il codice dell'ambiente d.lgs. n. 152/2006 , per innalzare a reati contravvenzionali alcuni illeciti amministrativi in materia di abbandono di rifiuti, nonché il d.lgs. n. 231/2001 , per allargare i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, come pure il codice penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro l'ambiente art. 6-ter . Otto per mille IRPEF Gli artt. 7 e 8 intervengono sulla disciplina della quota dell'8 per mille IRPEF attribuita alla diretta gestione statale l'art. 7 contiene misure afferenti alla destinazione della quota dell' 8 per mille dell' IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno corrente, riferita alle opzioni non espresse dai contribuenti nella dichiarazione annuale dei redditi, statuendo che la stessa venga impiegata in via principale per sovvenzionare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Si rinvia a un decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, per l'individuazione dei parametri di valutazione delle domande riferite alla nuova tipologia di interventi afferenti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle ulteriori dipendenze patologiche, e anche per la disciplina delle modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, la quale ha il compito di valutare le domande. Nella composizione di detta Commissione di valutazione sono stati aggiunti due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, oltre ai 3 rappresentanti della PDCM, ai 5 rappresentanti del MEF e ai 5 rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti per materia. Mediante un successivo D.P.COMMAM. da adottarsi entro il 30 novembre 2023, dovrà essere individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti relativi agli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle ulteriori dipendenze patologiche l' art. 8 novella gli artt. 47 e 48 della l. n. 222/1985 , in ambito di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale , prevedendo l'inserimento, a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno corrente, di una nuova finalità di destinazione della quota di risorse di competenza statale, concernente interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, e che le risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali i contribuenti non hanno effettuato un'opzione siano ripartite tra gli interventi di cui all'art. 48 secondo finalità stabilite di anno in anno mediante deliberazione del Consiglio dei ministri ovvero, in assenza, in proporzione alle opzioni espresse. Ministero della Cultura e musei La disciplina contenuta all'art. 10 comma 1, 2, 3 mira alla riorganizzazione del Ministero della cultura, anche novellando il d.lgs. n. 300/1999 si riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della Cultura , tuttavia senza mutarne le attribuzioni si modifica il modello organizzativo , già basato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, prediligendo uno schema articolato in dipartimenti, che tuttavia non potranno essere più di 4 l'attuazione della riorganizzazione dovrà avvenire attraverso DPCM da adottarsi entro la data del 31 dicembre 2023, e la cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti. Inoltre il comma 4 novella la l. 140/2022 che reca Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi” abolendo l'art. 2, comma 3, così sopprimendo la previsione che rinviava a un DPCM per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima il comma 5 novella l' art. 14, comma 1, del d.l. n. 61/2023 , facendo slittare di 3 mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre 2023, il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del prezzo dei ticket di ingresso negli istituti e luoghi della cultura statali, finalizzato a finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale , pubblico e privato , inclusi i musei, deteriorato a causa degli eventi alluvionali il comma 5- bis dell'art. 10, allarga, quanto ai requisiti, la platea degli esperti ai quali possono essere conferiti gli incarichi, di livello dirigenziale, relativi ai poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale. COVID-19 Sul versante salute, l'art. 9, al comma 1, prevede la soppressione di taluni obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza , come anche la revisione della disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus COVID-19. Viene statuito che gli individui risultati positivi, in ragione del mutato quadro epidemiologico, non siano più obbligati all'isolamento, che comportava il divieto, sanzionabile con ammenda e possibile arresto, di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. Altresì, è stato soppresso l'obbligo di autosorveglianza dei contatti stretti, nel caso di positività al virus, oltre che soppressa la corrispondente disciplina sanzionatoria. Inoltre, è stata novellata la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica , prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza giornaliera, come già stabilito a livello legislativo, ma in linea con la periodicità che dovrà essere scandita da un provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Al medesimo dicastero è affidato il compito, in virtù del comma 2 dell'art. 9, anche sulla base dei dati ricevuti, di verificare l'andamento della situazione epidemiologica, restando in capo allo stesso il potere di emettere ordinanze di natura contingibile e urgente con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o per singole regioni, in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate all'adozione di misure semmai necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus. Pubbliche Amministrazioni Il Capo VIII reca alcune disposizioni in materia di pubblica amministrazione I comma 1 e 2 dell'art. 11 autorizzano le pubbliche amministrazioni , fino al 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio, oltrepassando il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio, dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, ovvero di strutture corrispondenti a questi ultimi, secondo i rispettivi ordinamenti . Tale possibilità viene posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che risultino attuatori di interventi previsti nel PNRR. Al contempo viene soppressa una precedente norma transitoria, entrata in vigore nel giugno scorso, in tema di trattenimento in servizio, la quale faceva riferimento, parimenti col termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale, senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture. Restando salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti ovvero confermati sulla base alla succitata norma abrogata. Il comma 3 dell'art. 11 introduce, per gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione , una deroga alla disposizione art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un anno il comma 3- bis dell'art. 11 amplia a tutti gli enti locali la possibilità di prevedere riserve di posti per personale interno nell'ambito di concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale, possibilità attualmente prevista, ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023 , per i soli comuni.

Legge 9 ottobre 2023, n. 137 in G.U. del 9 ottobre 2023, n. 236 Testo coordinato d.l. 10 agosto 2023, n. 105