Anche la Cassazione contro il decreto Cutro: prevale il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare

Con la sentenza numero 28162/2023, la Suprema Corte ricorda che, anche dopo il c.d. decreto Cutro «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’articolo 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’articolo 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articolo 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».

Nella vicenda in esame, un cittadino extracomunitario aveva ricevuto il decreto di espulsione del prefetto dopo il rigetto della domanda di soggiorno per motivi familiari. Secondo il giudice di merito la protezione non poteva essere concessa perché la moglie non aveva cittadinanza italiana e non risultava dimostrata la convivenza del richiedente con la sorella e il marito italiano. La Corte richiama l'articolo 13, comma 2-bis, TUI e ricorda che tale disposizione è applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, con valutazione “caso per caso”, anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare «in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza numero 202/2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'articolo 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie Cass. 25653/2022 cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019 , e tenendo conto che nel prisma della stesso articolo 8, il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'articolo 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della famiglia nucleare , tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo Cass. 2874/2023 ». Dopo aver così evidenziato le carenze motivazionali del provvedimento impugnato, la Corte coglie l'occasione per sottolineare l'intervento del c.d. decreto Cutro d.l. 10 marzo 2023, numero 20, conv. con modificazioni dalla l. numero 50/2023 che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1. TUI. È restato però immutato il successivo comma 2 che prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto 13 marzo 2023 , ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». Aggiunge però il Collegio un'importante osservazione «in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'articolo 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'articolo 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021 connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articolo 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Nel frattempo, nella giurisprudenza di merito si registrano sempre più provvedimenti che disapplicano le norme previste dal c.d. decreto Cutro. Oltre al Tribunale di Catania v. la news Protezione internazionale il Tribunale di Catania “contro” il d.l. Cutro , a Firenze è stata affrontata la questione procedurale relativa alla richiesta di sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale per la necessità di un aggiornamento della valutazione dei presupposti per inserire il paese d'origine del richiedente nella lista dei paesi sicuri. In questo caso il giudice ha disapplicato «il d.m. 17 marzo 2023 poiché non conforme ai criteri legislativi indicati nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno2013 e dichiarato il diritto del richiedente a permanere sul territorio dello Stato sinché il suo ricorso giurisdizionale non verrà definito, poiché, disapplicato parzialmente e limitatamente agli effetti processuali il decreto, torna ad applicarsi la disciplina ordinaria e quindi la proposizione della domanda giudiziale ha determinato l'effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva della decisione di diniego della Commissione Territoriale, ai sensi dell'articolo 35 bis comma 3 del D.lgs. 25 del 2008» Trib. Firenze, decreto 20 settembre 2023 .

Presidente Abete – Relatore Vella Fatti di causa 1. - Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Catania ha rigettato l'opposizione proposta dal cittadino omissis D.A.F.E. avverso il decreto di espulsione emesso il 14/07/2022 dal Prefetto della Provincia di omissis ai sensi del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, comma 2, lett. b , di seguito TUI , con conseguente invito del Questore di omissis a lasciare autonomamente il territorio dello Stato entro sette giorni, dopo che lo stesso Questore aveva rigettato la sua istanza di rilascio della Carta di soggiorno per motivi familiari con provvedimento notificato il omissis in uno all'invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, rimasto inevaso. 1.1. - Il giudice a quo ha ritenuto inapplicabile il divieto di espulsione previsto dall'articolo 19, comma 2, TUI per difetto del presupposto della nazionalità omissisdel soggetto moglie con il quale il ricorrente convive nata nella omissis ma naturalizzata cittadina omissis e per difetto di prova in merito alla riferita convivenza con i suoi familiari presenti sul territorio sorella coniugata con un cittadino italiano e loro figli . 2. - D.A.F.E. propone ricorso per cassazione in due motivi, cui il Ministero dell'interno resiste con controricorso Prefettura e Questura intimate non svolgono difese. Ragioni della decisione 2.1. - Il primo motivo denuncia Violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, per violazione di norme e conseguente omesso esame di fatto decisivo in relazione al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, comma 2 bis, e articolo 19, comma 2, in combinato disposto agli articolo 28, 29, 30 e 31 del t.u.i Violazione diritto all'unità familiare ex articolo 8 CEDU , per avere il Giudice di Pace affermato che il ricorrente nulla allega circa il proprio inserimento familiare , nonostante la pacifica produzione di copiosa documentazione estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, contratto di locazione, documenti identità, certificato di stato di famiglia a riscontro degli allegati legami familiari esistenti sul territorio italiano, sia con la moglie, cittadina italiana - seppur naturalizzata - sia con la sorella, coniugata a sua volta con un cittadino italiano, e i loro due figli minorenni, oltre che con la propria madre, con conseguente applicabilità dell'articolo 19, comma 2, lett. c TUI. 2.2. - Il secondo mezzo denuncia violazione dell'articolo 19, comma 1.1, TUI, che esclude il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica dovendosi a tal fine tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in omissis, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine , avendo il giudicante del tutto omesso di considerare l'esistenza, oltre a quello con la coniuge del ricorrente, di altrettanti legami affettivi familiari forti sul territorio, ampiamente documentati. 3. - I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 3.1. – L'articolo 13 TUI, comma 2-bis introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, numero 5, articolo 2, comma 1, lett. c , numero 1 dispone che, nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a e b , nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine . 3.2. - Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione caso per caso , in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione Cass. 35653/2022, 14167/2023 , ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018 , in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza numero 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'articolo 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie Cass. 25653/2022 cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019 , e tenendo conto che nel prisma della stesso articolo 8, il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'articolo 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della famiglia nucleare , tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo Cass. 2874/2023 . 3.3. - Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un attento e delicato esame Cass. 25653/2022 cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019 la complessiva condizione di vita privata e familiare allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato articolo 13, comma 2-bis TUI, che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi suppletivi della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU Cass. 24908/2020 cfr. Cass. 19815/2022 . 3.4. - Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19, impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'articolo 19 comma 1, nonché dal comma 1.1. nel testo vigente ratione temporis introdotto dal D.L. numero 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. numero 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia Cass. 8724/2023 . 3.5. - Da ultimo si da atto, per completezza, che il D.L. 10 marzo 2023, numero 20, articolo 7, comma 1, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare c.d. decreto Cutro , convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, numero 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto 13 marzo 2023 , ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente . In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'articolo 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'articolo 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021 connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articolo 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria. 4. - L'ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. 5. - A norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, va disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Catania, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.