Sulla mancata notifica del decreto di espulsione al difensore di fiducia

Nel caso di specie, un imputato straniero ricorre in giudizio avverso il provvedimento di espulsione nei suoi confronti, emesso ai sensi dell’articolo 16, comma 5, d.lgs. numero 286/1998.

L'accusato sostiene in Cassazione la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio in relazione alla mancata notifica del decreto di espulsione al difensore di fiducia precedentemente nominato dallo stesso. La doglianza è fondata. Nel caso di specie risulta, infatti, violata la disciplina dettata dall'articolo 16, comma 6, d.lgs. numero 286/1998, come modificato dal d.l. numero 146/2013, convertito con modificazioni dalla l. numero 10/2014, «a mente del quale il magistrato di sorveglianza è tenuto a notificare, attraverso la sua cancelleria, il decreto che dispone l'espulsione sia all'interessato, sia al suo difensore di fiducia, al fine di consentirgli di proporre opposizione, provvedendo alla nomina di un difensore di ufficio solo qualora il detenuto sia sprovvisto del patrono di fiducia». Con la modifica prevista dal d.l. 146/2023 il difensore «è stato incluso nel novero dei soggetti processuali legittimati, insieme al detenuto e al pubblico ministero, alla proposizione dell'opposizione. E per tale ragione la norma novellata ha previsto anche l'obbligo di comunicazione del provvedimento al difensore fiduciario, statuendo che in mancanza la comunicazione debba essere fatta al difensore di ufficio all'uopo nominato». Pertanto, la violazione degli obblighi di comunicazione, «incidendo sulla possibilità, per l'interessato di proporre opposizione, ovvero», come nel caso in esame, «di presentare i motivi a sostegno dell'opposizione già presentata dal detenuto, incide in maniera determinante sulle facoltà difensive nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito, cui al difensore fiduciario è sostanzialmente impedito di partecipare, configurandosi una ipotesi di nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c , c.p.p.». Per tutti questi motivi il Collegio annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Presidente Di Nicola – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 30/01/2023, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, per mancata presentazione dei motivi, l'opposizione proposta nell'interesse di B.A.M. avverso il decreto in data con cui il Magistrato di sorveglianza di Varese ne ha disposto l'espulsione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, D.Lgs. numero 286 del 1998. 2. B.A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luca Verga, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 16, comma 6, D.Lgs. numero 286 del 1998, in relazione agli articolo 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c ed e , c.p.p., la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio del condannato in relazione alla mancata notifica del decreto di espulsione al difensore di fiducia precedentemente nominato dal detenuto e alla conseguente impossibilità, da parte del patrono, di presentare i motivi a sostegno dell'impugnazione già proposta dall'interessato. 3. In data 24/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di B. è stato presentato tempestivamente. Dal fascicolo processuale del procedimento di merito, accessibile a questo Collegio in ragione della natura dell'accertamento, emerge che il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano è stato notificato al detenuto e al difensore di fiducia, avv. Piras, in data omissis , mentre il ricorso per cassazione è stato depositato dal difensore nominato per il presente procedimento, avv. Luca Verga, in data omissis . 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che già in data 14/10/2022, e quindi prima dell'emissione del decreto di espulsione da parte del Magistrato di sorveglianza di Varese, B. aveva provveduto alla nomina, con dichiarazione resa presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di […], dell'avv. Gianmarco Piras quale difensore di fiducia nel procedimento numero 264/2022 SIEP, E che tale nomina fosse stata formalizzata con riferimento al procedimento di sorveglianza finalizzato all'espulsione trova conferma nella successiva dichiarazione, resa in data 3/12/2022 sempre all'ufficio matricola, con cui il detenuto, nel proporre opposizione avverso il decreto di espulsione, ha riservato la proposizione dei motivi allo stesso difensore di fiducia. 3.1. Ne consegue che risulta violata la disciplina dettata dall'articolo 16, comma 6, D.Lgs. numero 286 del 1998, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, numero 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, numero 10, a mente del quale il magistrato di sorveglianza è tenuto a notificare, attraverso la sua cancelleria, il decreto che dispone l'espulsione sia all'interessato, sia al suo difensore di fiducia, al fine di consentirgli di proporre opposizione, provvedendo alla nomina di un difensore di ufficio solo qualora il detenuto sia sprovvisto del patrono di fiducia. 3.2. In argomento giova osservare che l'articolo 16, comma 6, D.Lgs. numero 286 del 1998, prima della modifica del 2013, non attribuiva al difensore del detenuto la facoltà processuale di proporre opposizione avverso il decreto di espulsione e corrispondentemente non contemplava nemmeno l'obbligo di comunicargli il relativo provvedimento. Per tale ragione, si era consolidato un indirizzo giurisprudenziale che escludeva la configurabilità di un obbligo di comunicazione al difensore del decreto espulsivo ex plurimis Sez. 1, numero 25622 del 20/04/2011, Bahij, Rv. 250690 - 01 . Con la modifica introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013, numero 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, numero 10, il difensore è stato incluso nel novero dei soggetti processuali legittimati, insieme al detenuto e al pubblico ministero, alla proposizione dell'opposizione. E per tale ragione la norma novellata ha previsto anche l'obbligo di comunicazione del provvedimento al difensore fiduciario, statuendo che in mancanza la comunicazione debba essere fatta al difensore di ufficio all'uopo nominato. Ne consegue, pertanto, che la violazione degli obblighi di comunicazione, incidendo sulla possibilità, per l'interessato di proporre opposizione, ovvero, come nella specie, di presentare i motivi a sostegno dell'opposizione già presentata dal detenuto, incide in maniera determinante sulle facoltà difensive nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito, cui al difensore fiduciario è sostanzialmente impedito di partecipare, configurandosi una ipotesi di nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c , c.p.p 3.3. Nel caso di specie, infatti, la nomina del difensore di ufficio è stata disposta nonostante la pregressa nomina dell'avv. Gianmarco Piras, al quale non è stata consentita la proposizione dell'opposizione e, con essa, la presentazione dei motivi di doglianza a sostegno dell'opposizione presentata dal suo assistito, con conseguente emissione di un decreto di inammissibilità da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, in conformità dell'indirizzo interpretativo secondo cui l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo,,alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione Sez. 1, numero 15115 del 26/02/2021, Hajassine, Rv. 280987 - 01 . Emissione del decreto de plano che non ha nemmeno consentito al difensore di prospettare eventuali doglianze di merito nel giudizio di opposizione, al quale egli è rimasto del tutto estraneo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti all'Ufficio di sorveglianza di […] per l'ulteriore corso del procedimento. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. Per questi motivi Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti all'Ufficio di sorveglianza di […] per l'ulteriore corso.