Il termine breve per impugnare la sentenza di fallimento decorre dalla notifica della stessa al debitore

In tema di impugnazioni, compreso il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine breve ex art. 325 c.p.c. decorre dal momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare a seguito cioè di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso. Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento tale termine breve decorre dalla data della notifica della sentenza integrale al debitore fallito.

Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento di una s.r.l. Avverso tale sentenza proponevano reclamo personalmente l'ex amministratore e il liquidatore. La Corte d'Appello con sentenza n. 69/2018 giudicava non ammissibile il reclamo perché tardivo. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proponeva reclamo anche la società. La Corte d'Appello respingeva anche tale impugnazione sostenendo che fosse tardiva e che la società non avesse legittimazione poiché già cancellata dal registro imprese. La società propone allora ricorso in Cassazione. La ricorrente sostiene che il proprio reclamo fosse tempestivo per due ordini di ragioni. Esso fu proposto entro il termine lungo” ex art. 327 c.p.c. giacché la sentenza dichiarativa di fallimento non era stata notificata alla società e non poteva avere alcun valore in tal senso il fatto che il liquidatore/e l'amministratore ne avessero avuto contezza. Sotto altro profilo la società sottolineava che la sentenza della Corte d'Appello 69/2018 , divenuta definitiva, non spiegava comunque effetti di giudicato nei confronti della ricorrente poiché era stata resa in un giudizio di reclamo svolto in proprio dal liquidatore e dall'amministratore. Da ultimo la società ricorrente sosteneva la propria legittimazione ad impugnare pur essendo stata dichiarata fallita ex art. 10 l.fall. entro un anno dalla cancellazione dal registro imprese. In ordine al primo aspetto la Suprema Corte verifica che né dagli atti di causa, né dalla lettura della sentenza impugnata era possibile evincere che la sentenza di fallimento fosse stata notificata ritualmente alla società. Ciò vale ad escludere la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., non potendo equiparare la notifica ai sensi del codice di rito con la mera conoscenza del contenuto della medesima tramite eventuali altre fonti. In sostanza la Cassazione non si discosta dall'orientamento consolidato in base al quale è necessario ancorare sempre la decorrenza dei termini brevi alla conoscenza legale del provvedimento da impugnare. È indispensabile a tal fine una conoscenza formale avvenuta per effetto di attività svolte nel processo o in funzione dello stesso non essendo sufficiente, né rilevante la conoscenza acquisita aliunde . Nel caso di specie era emerso che avevano avuto contezza della decisione il legale rappresentante e l'ex amministratore ma, senza una notificazione della sentenza alla società reclamante , simile situazione è di per sé inidonea a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione. In ordine poi al fatto che la sentenza di rigetto del reclamo proposto dall'ex amministratore e dal liquidatore - la n. 69/2018 - fosse coperta da giudicato, la Suprema Corte condivide la tesi della ricorrente escludendo che la definitività di tale provvedimento la riguardasse. Era emerso infatti che il reclamo conclusosi con la sentenza 69/2018 non era stato svolto dalla società, bensì dalle due persone fisiche sopra indicate personalmente. In altri termini la decisione coperta da giudicato non era stata pronunciata nei confronti della persona giuridica fallita e pertanto non poteva fare stato nei riguardi della medesima. La Cassazione esclude di conseguenza che il reclamo proposto dalla società potesse essere dichiarato inammissibile in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 69/2018 che aveva a sua volta dichiarato non ammissibile il gravame interposto dal liquidatore e dall'ex amministratore. Infine, anche sul tema della legittimazione ad agire della società fallita la Cassazione condivide le difese della ricorrente. Per orientamento pacifico e consolidato infatti la società dichiarata fallita ex art. 10 l.fall. entro un anno dalla cancellazione dal registro imprese conserva la legittimazione a stare in giudizio nel procedimento prefallimentare ed anche nelle eventuali successive fasi di impugnazione tramite una fictio iuris. La rappresentanza legale della persona giuridica in tali casi permane in capo a colui che ne era il legale rappresentante al momento della cancellazione Cass. 5253/2017 Cass. 24968/2013 Cass. 28096/2018 .

Presidente Cristiano – Relatore Crolla Rilevato che 1 Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24/11/2017 emessa a seguito dell'accoglimento da parte della corte d'appello del reclamo L.Fall., ex art. 22 avanzato dalla creditrice istante l'allora Equitalia Servizi Riscossione, poi divenuta Agenzia delle Entrate Riscossione contro un primo decreto di rigetto dichiarò il fallimento di Omissis s.r.l. in liquidazione, trasferitasi il Omissis , dove aveva assunto la nuova denominazione di Omissis s.r.l., e cancellatasi dal R.I. Omissis il Omissis . 1.2. Il reclamo proposto contro la decisione da A.A., già liquidatore di Omissis , e da I.F., amministratore di Omissis s.r.l., fu dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 69/018 del 14/4/2018 passata in giudicato, perché proposto dai due reclamanti oltre il termine di giorni trenta dall'iscrizione della sentenza di fallimento al Registro delle Imprese. 1.3. Omissis s.r.l., in persona dell'amministratore e legale rappresentante I.F., ha a sua volta proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa. 1.4. La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile anche la seconda impugnazione osservando a che la circostanza di fatto su cui si fondava il reclamo, ovvero la mancata notifica della sentenza di fallimento alla società, da cui sarebbe discesa l'operatività del termine di decadenza di sei mesi di cui all' art. 327 c.p.c. , comma 1 che era stato osservato perché l'atto era stato depositato il Omissis non era invocabile, dal momento che I.F. aveva avuto piena conoscenza della dichiarazione di fallimento sin dal Omissis , data di deposito del primo reclamo con la conseguenza che, essendo questi amministratore di Omissis e agendo in tale veste, l'effetto di legale conoscenza derivante dalla proposizione del precedente reclamo nell'esclusivo interesse personale doveva ritenersi consolidato anche nei confronti della compagine da lui rappresentata b che la reclamante, estinta sin dal Omissis per effetto della sua cancellazione dal R.I., era priva di capacità giuridica, con conseguente carenza di legittimazione processuale e di interesse ad impugnare. 2 Omissis ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 7/11/2018, affidandosi a due motivi Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento di Omissis s.r.l. è rimasto intimato. Ritenuto che 1. Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in via pregiudiziale di rito dall'Amministrazione Finanziaria. 1.1. La questione, mista di fatto e di diritto, concernente il difetto di legittimazione al processo della società ricorrente, per non avere I.F. fornito la prova del suo potere di rappresentanza, non risulta essere stata sollevata nel corso del giudizio di merito. Di là del rilievo che l'onere della prova sul punto incombeva all'Agenzia cfr., fra molte, Cass. nn. 11091/020 , 6799/020 , trova dunque applicazione il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non può essere dichiarato il difetto di capacità processuale di una delle parti se esso non risulti dagli atti e se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del processo senza eccepire nulla al riguardo. Non è infatti consentito chiedere a questa Corte un apprezzamento di nuovi elementi e profili probatori a favore o contro il conferimento in concreto della legitimatio ad processum a chi agisca in rappresentanza di altri, in contrasto con le presunzioni consolidatesi nel corso del procedimento e con le conclusioni probatorie del giudizio di merito, correttamente ispirate al costante ed univoco comportamento processuale delle parti. cfr. Cass. 15854/2004 . 1.2 Può aggiungersi che nel caso di specie la corte del merito ha comunque implicitamente accertato che la società era legittimamente rappresentata in giudizio da I., tant'e' che ha dichiarato il reclamo tardivo proprio perché questi, quale amministratore di Omissis , era venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa sin dal Omissis . 1.3 Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Agenzia ai sensi dell' art. 366 c.p.c. , perché i documenti su cui il ricorso si fonda sentenza dichiarativa, sentenza n. 69/2018 passata in giudicato sono stati specificamente allegati all'atto, mentre i motivi di censura sottopongono a critica la sentenza impugnata non per erronee valutazioni ed apprezzamenti in fatto, ma per violazioni di legge sostanziale e processuale. 1.4 Infine, proprio perché i motivi non si appuntano sul vizio di cui all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, va esclusa in radice l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell' art. 348 ter c.p.c. , u. c. peraltro in via generale non applicabile al procedimento di reclamo L.Fall., ex art. 18 cfr Cass. 34531/2022 . 2 Venendo all'esame dei motivi del ricorso, il primo mezzo, che denuncia violazione della L.Fall., artt. 18, comma 3, artt. 325 327 c.p.c. e art. 2909 c.c. , censura la prima delle due ragioni di diritto sulle quali la corte d'appello ha fondato la statuizione di inammissibilità del reclamo. 2.1.La ricorrente premette che la mera conoscenza, anche piena, della sentenza non è circostanza idonea e sufficiente a far decorrere il termine breve di impugnazione di una sentenza, essendo invece necessaria a tal fine la conoscenza legale del provvedimento, conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale osserva quindi che nella specie, poiché la sentenza dichiarativa non le è stata notificata, e poiché essa non ha mai dato corso a siffatta attività, il reclamo come riconosciuto dalla stessa corte d'appello era tempestivo, in quanto proposto entro il termine di cui all' art. 327 c.p.c. , di sei mesi dalla data di pubblicazione di detta sentenza. 2.2. Sotto altro profilo, la ricorrente aggiunge che l'esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 69/2018 non potrebbe costituire ulteriore motivo di inammissibilità del reclamo, secondo quanto eccepito nel giudizio a quo dalle parti resistenti, atteso che quella sentenza ha definito il reclamo proposto in proprio, e non in suo nome e per suo conto, dal suo ex liquidatore, A., e dal suo attuale legale rappresentante, I 2.3 Il motivo è fondato. 2.4. Va preliminarmente escluso che il reclamo proposto dalla società fallita potesse essere dichiarato inammissibile in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 69/2018, che aveva dichiarato inammissibile il precedente reclamo. 2.5. E' opportuno precisare che nella sentenza qui impugnata la corte d'appello non solo non ha mai affermato che il reclamo di Omissis fosse precluso da detto giudicato esterno, ma ha rimarcato cfr. pag. 7, rigo 6 della sentenza che il primo reclamo era stato proposto da I. nell'esclusivo interesse personale in ogni caso, indipendentemente da quanto ritenuto dal giudice del merito, questa Corte resterebbe investita del compito di valutare l'effettiva portata della sentenza definitiva il giudicato esterno, rilevabile d'ufficio, al pari di quello interno, anche nel giudizio di cassazione Cass. n. 1534/2018 , risponde infatti alla finalità di interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni e partecipa della natura dei comandi giuridici, con relativa sua assimilazione agli elementi normativi, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere effettuata alla luce dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici e che gli eventuali errori compiuti dal giudice del merito nella sua interpretazione vanno sindacati ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, e non n. 5 fra molte, Cass. nn. 15339/2018 , 21200/2009 . 2.6. Orbene, da più passaggi della motivazione della citata sentenza n. 69/018 risulta chiaramente che A.A. e I.F., il primo liquidatore di Omissis s.r.l. fino alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese italiano per effetto del trasferimento della società in Omissis e il secondo amministratore di Omissis , iscritta al Registro delle Imprese di Omissis in data Omissis sino alla cancellazione avvenuta in data Omissis , avevano proposto il reclamo a titolo personale e non nella veste di rappresentanti della fallita. 2.7. Si legge infatti a pagina tre della sentenza come si evince dalla intestazione del reclamo e della procura rilasciata all'avv. Pisanelli peraltro anche priva di firma e timbro della società il reclamo è stato proposto da I.F. e A.A. in proprio, indicando ognuno la precedente qualifica di amministratore e liquidatore della società fallita al solo fine di evidenziare il rapporto pregresso con la società e dunque l'interesse da loro rivestito nella presentazione del reclamo ed ancora a pagina sei consegue altresì da quanto s'e' appena detto che il reclamo deve essere considerato come proposto da I.F. e A.A. in proprio, a tanto legittimati in quanto, appunto, come correttamente indicato nel reclamo, ex amministratore ed ex liquidatore della società fallita . 2.8. Del resto l'unica ragione fondante la declaratoria di inammissibilità del primo reclamo, per essere stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla iscrizione della sentenza di fallimento al R.I., riposa proprio sul presupposto che il gravame fosse stato interposto non dalla società debitrice ma dalle persone fisiche che, pur essendone stati legali rappresentanti, avevano agito nel loro esclusivo interesse personale, ovvero nella qualità di terzi interessati . 2.9. Alla luce di tale inequivoca statuizione, svolta sulla scorta degli accertamenti in fatto appena sopra riportati, le ulteriori considerazioni contenute nella medesima sentenza, in ordine all'inammissibilità del reclamo proposto dalla società dopo la sua cancellazione dal R.I., non attengono a un passaggio motivazionale suscettibile di autonoma impugnazione perché integrante una seconda ratio decidendi, ma costituiscono un mero obiter dictum. 2.10. In conclusione, va affermato che la sentenza coperta da giudicato non è stata pronunciata nei confronti della società fallita e non può pertanto far stato contro la stessa. 2.11 Passando all'esame della questione della tempestività del reclamo proposto in proprio da Omissis , occorre ancora precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la corte d'appello non ha accertato che la sentenza dichiarativa è stata notificata alla società il 20/12/2017. 2.12. Nel 2 cpv. di pag. 6 della pronuncia impugnata la corte napoletana si è infatti limitata a rilevare che in tale data la sentenza di fallimento è stata notificata a A.A. che si sarebbe costituito nel secondo procedimento di istruttoria prefallimentare, svoltosi a seguito dell'accoglimento del reclamo L.Fall., ex art. 22 proposto dall'Agenzia delle Entrate al domicilio da questi eletto presso il proprio difensore, avv. Pisanelli. 2.13 Va subito detto che il rilievo appare fondato sull'errata premessa di fatto della costituzione di A. nel procedimento prefallimentare, atteso che la sentenza dichiarativa risulta emessa nella contumacia non solo di Omissis , ma dello stesso ex liquidatore della società, e che la procura da questi rilasciata all'avv. Giovanni Pisanelli al fine di proporre reclamo reca la data del 27/11/2017, successiva alla pubblicazione della predetta sentenza avvenuta il 24/11/2017 ed è stata depositata in Cancelleria il 6/12/2017 già per questo aspetto, andrebbe dunque escluso che la comunicazione della sentenza medesima, effettuata presso lo studio del difensore di A., possa considerarsi alla stregua di una notifica al debitore presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dalla L.Fall., art. 15 . 2.14 Peraltro, pur a voler prescindere da tale considerazione, resta che la corte d'appello ha ritenuto tardivo il reclamo di Omissis perché proposto non già oltre il termine di 30 giorni dal 20/12/2017, ma oltre il termine di 30 giorni dal Omissis , ovvero dalla data in cui I.F. e non già A. ha avuto piena conoscenza della sentenza. 2.15. Ciò significa che, quand'anche A. si fosse effettivamente costituito nel procedimento prefallimentare per conto di Omissis , il giudice del reclamo ha escluso con accertamento implicito, che avrebbe dovuto essere censurato dalla controricorrente in via di ricorso incidentale, eventualmente condizionato che l'ex liquidatore fosse legittimato a rappresentare la fallenda in detto procedimento spettando la rappresentanza esclusivamente a I.F., amministratore in carica alla data di deposito dell'istanza di fallimento nonché a quella della cancellazione della società dal R.I. Omissis e che dunque la notifica della sentenza eseguita nei suoi confronti il 20/12/2017 valesse quale notifica anche nei confronti della reclamante. 2.16 In realtà, nel rilevare che il termine lungo di cui all' art. 327 c.p.c. . risulta osservato . ma non è invocabile, dal momento che della dichiarazione di fallimento . I.F. aveva avuto piena conoscenza sin dal Omissis . Ne consegue che . anche nei confronti della società deve ritenersi consolidato l'effetto di legale conoscenza derivante dalla proposizione da parte dell' I. del precedente reclamo nell'esclusivo interesse personale la corte d'appello sembra, piuttosto, aver dato per scontata la mancata notificazione delle sentenza di fallimento alla società , da essa stessa, subito prima, definita la circostanza di fatto alla quale il ricorso si riferisce per autoattribuirsi la necessaria tempestività . 2.17. D'altro canto, ove vi fosse stata prova dell'avvenuta notificazione della sentenza alla società nelle forme previste dagli artt. 137 c.p.c. e ss., richiamate dalla L.Fall., art. 17, comma 1, la corte d'appello avrebbe potuto e anzi dovuto verificare la tempestività del reclamo a partire dalla data di detta notificazione, senza alcuna necessità di avvalersi dell'unico argomento in concreto speso a sostegno della decisione proprio da tale argomento si trae anzi conferma che la sentenza non risultava notificata a Omissis che non aveva eletto domicilio nel corso del procedimento prefallimentare, in cui era rimasta contumace né presso la sede, né in persona dell' I., essendosi la corte del merito limitata a rilevare che quest'ultimo ne aveva comunque avuto piena conoscenza sin dalla data di proposizione in proprio del primo reclamo. 2.18 Può dirsi, in definitiva, che né dagli atti di causa né dalla lettura della sentenza impugnata è dato evincere che la sentenza di fallimento sia stata ritualmente notificata alla società debitrice. 2.19 Ciò premesso, va escluso che ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare ex art. 325 c.p.c. , la legale conoscenza della sentenza da parte del soggetto che ne è destinatario possa essere surrogata, come affermato dai giudici napoletani, dalla conoscenza del contenuto della sentenza medesima da questi acquisita attraverso altre fonti. 2.20 Tanto vale anche in relazione al termine breve per proporre il reclamo contro la sentenza di fallimento, il quale decorre per il debitore fallito soltanto a partire dalla data della notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, per evidenti ragioni di certezza di tutela del diritto di difesa, ferma restando poi, in mancanza di notifica del provvedimento a cura della cancelleria o del creditore istante, l'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. , comma 1. 2.21 Non v'e' infatti ragione per discostarsi, in materia, dal consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di impugnazioni che, nell'evidenziare l'esigenza di operare un bilanciamento tra la tutela della certezza giuridica e quella del diritto di difesa, ha costantemente evidenziato la necessità di ancorare la decorrenza dei cc.dd. termini brevi alla conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ovverosia ad una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso, della quale la parte sia destinataria o da essa stessa posta in essere, e normativamente idonea a determinare detta conoscenza, o comunque a farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale non essendo sufficiente la conoscenza effettiva dell'atto aliunde acquisita cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 11366/2016 , Cass. n. 7962/2009 , 3782/2015 , 28759/2017 , 20182/2017 . 2.22 Non meritano pertanto condivisione le argomentazioni della corte partenopea circa l'equipollenza alla conoscenza legale data dalla notifica della sentenza alla società dell'evento costituito dalla proposizione da parte di soggetti diversi dalla società, sia pur ad essa collegabili, di un precedente atto di reclamo. 2.23 Tale atto, infatti, può evidenziare al più una conoscenza della sentenza da parte della debitrice meramente indiretta e fattuale, ma è di per sé inidoneo a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione. 2.24 Ne consegue che, in mancanza di prova dell'avvenuta notificazione della sentenza alla società reclamante, non poteva operare il termine breve di decadenza dall'impugnazione di cui alla L.Fall., art. 18, comma 1, e il reclamo avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, in quanto proposto, secondo quanto accertato dalla stessa corte d'appello, entro il termine di cui all' art. 327 c.p.c. . 3. Il secondo motivo prospetta la violazione della L.Fall., artt. 10 e 18, per avere la corte del merito erroneamente affermato che la società dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto soggetto ormai estinto ex lege, è priva di capacità giuridica e non è legittimata a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa. 3.1 Anche tale motivo merita accoglimento, dovendo trovare applicazione sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non v'e' ragione di discostarsi, secondo cui il disposto della L.Fall., art. 10, a norma del quale la società estinta può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, implica che il giudizio prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio juris, nei confronti della società medesima, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale cfr. Cass. n. 5253/2017, 24968/2013 , 21026/2013 , 18138/2013 e S. U. 6070/2013 . 3.2 E' stato, inoltre, precisato che la legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto della società estinta, anche nella fase di secondo grado, spetta a colui che ne era il legale rappresentante al momento della cancellazione dal registro delle imprese, Cass. n. 3457/2023 , 22449/2021 , 28096/2018 , 5253/2017 , 24968/2013 . 3.3 Ne consegue che Omissis , in persona di I.F., che ne era amministratore e legale rappresentante al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese Omissis , era pienamente legittimata alla proposizione del reclamo. 4. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che, attenendosi ai principi sopra enunciati, procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.