Impossibile mettere in discussione la responsabilità penale dell'imputato, collaboratore di un’agenzia di viaggi brasiliana, finito sotto processo per le operazioni ai danni di diversi cittadini italiani. Riconosciuta dai Giudici la minorata difesa delle persone truffate, poiché la conclusione dell’acquisto dei biglietti aerei, risultati poi inesistenti, è avvenuta esclusivamente attraverso contatti a distanza.
Condanna confermata per l’uomo che da collaboratore di un’agenzia di viaggi – operativa in Brasile – riesce a vendere telematicamente in Italia biglietti aerei fittizi. Va applicata anche una pena più severa, però, chiariscono i Giudici, poiché il realizzatore della truffa ha palesemente approfittato della distanza dai compratori anche perché impossibilitati a fare adeguate verifiche sulla validità dei ticket acquistati e regolarmente pagati. A finire sotto processo è un uomo di origini italiane che, operando come collaboratore di un’agenzia viaggi con sede in Brasile, è riuscito a raggirare diversi cittadini italiani, che hanno acquistato e pagato biglietti aerei risultati poi assolutamente inesistenti. Il quadro probatorio è ritenuto chiarissimo dai giudici di merito, i quali condannano, sia in primo che in secondo grado, l’imputato, ritenendolo colpevole del delitto di truffa aggravata dalla minorata difesa delle vittime, realizzata «concludendo l’acquisto di biglietti aerei – risultati inesistenti – per voli transcontinentali» e «facendo ricorso a contatti e comunicazioni telematiche». A fronte del carattere non genuino dei biglietti aerei inviati alle persone offese, l’avvocato difensore dell’uomo accusato di truffa chiede almeno di vedere non applicata l’aggravante riconosciuta in Appello per la minorata difesa delle vittime. Su questo punto, in particolare, col ricorso in Cassazione, il legale osserva che le risultanze di fatto hanno dimostrato che sono state le persone offese a prendere l’iniziativa di «contattare, ricorrendo anche alla rete internet e a messaggi, il collaboratore dell’agenzia di viaggi» posizionata in Brasile, e aggiunge poi che «l’uso», da parte del suo cliente, «delle proprie generalità» e «l’assenza di annunci on line» da parte del suo cliente e «la vendita di beni immateriali» sono elementi che contrastano con il fine di «schermare la propria identità» e di «rendersi facilmente irreperibile». Tutto ciò consente, secondo il legale, di escludere la circostanza aggravante della minorata difesa delle vittime. Prima di esaminare l’obiezione difensiva, i Giudici di Cassazione ritengono acclarata la truffa messa a segno dal collaboratore dell’agenzia di viaggi. Ciò perché, «indipendentemente dal difetto di esito degli accertamenti documentali sui titoli di viaggio», è chiara «la circostanza dell’inesistenza dei biglietti acquistati, tanto da non trovare corrispondenza con i voli indicati nelle carte d’imbarco ricevute» dalle persone offese. Significative, a questo proposito, anche «le singolari modalità di pagamento dei biglietti», ossia «frazionati versamenti di denaro non su un conto dell’agenzia di viaggi, ma su una carta intestata al collaboratore dell’agenzia». Passando poi al nodo relativo alla minorata difesa delle persone truffate, i Magistrati sottolineano che è necessario tenere presenti «le peculiarità delle transazioni commerciali che possono realizzarsi in ambienti virtuali, come per il commercio elettronico e per gli acquisti operati sulla rete Internet», poiché «quelle circostanze di tempo in ragione della rapidità con cui si perfezionano le transazioni sulla rete e di luogo operando le parti in un ambiente virtuale in cui ogni relazione è affidata a contatti di tipo telematico a distanza possono, in relazione alle peculiarità della singola vicenda fattuale, esser piegate per ostacolare le ordinarie cautele adottate nella conclusione di contratti». Ragionando in questa ottica, quindi, «la circostanza aggravante della minorata difesa non richiede alcuna verifica in ordine a quale delle parti abbia intrapreso l’iniziativa di concludere la transazione, operando a distanza». Ciò che rileva, invece, «secondo la scansione dell’accertamento dell’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto e in concreto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa e del fatto che un soggetto ne abbia concretamente profittato, avendone, quindi, consapevolezza», è che «una delle parti, agendo nell’ambito di un rapporto contrattuale instaurato e poi concluso non in presenza, ma a distanza e attraverso sistemi di comunicazione telematica, approfitti delle circostanze di tempo e di luogo per ostacolare la difesa della controparte da possibili intenti fraudolenti o comunque abusivi, impedendo l’immediato accertamento della condotta illecita realizzata grazie all’agevolazione che discende dall’utilizzazione dello strumento della rete«, da cui la parte in malafede abbia «consapevolmente tratto specifici vantaggi». Tirando le somme, è evidente che «la conclusione dell’acquisto dei biglietti aerei da parte delle persone residenti in Italia, mentre la persona sotto accusa operava presso un’agenzia di viaggi in Brasile, operazione avvenuta esclusivamente attraverso contatti a distanza» vada valutata, sanciscono i Magistrati, come «idonea ad ostacolare le verifiche da parte degli acquirenti sull’effettività dell’operazione – risultando a loro inviati esclusivamente documenti relativi alle presunte carte di imbarco – e funzionale all’agevole impossessamento definitivo del denaro versato» al collaboratore dell’agenzia di viaggi.
Presidente Rago – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di V.M.P. dal Tribunale di Bergamo in data 30 giugno 2021, in ordine al delitto di truffa aggravata realizzata concludendo l’acquisto di biglietti aerei per voli transcontinentali, facendo ricorso a contatti e comunicazioni telematiche, biglietti risultati inesistenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata dimostrazione del carattere non genuino dei biglietti aerei inviati dall’imputato alle persone offese, pur considerando la rinnovazione dell’istruttoria disposta d’ufficio dalla Corte territoriale a questo specifico fine e i risultati negativi ottenuti. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all’articolo 61, numero 5 c.p. la Corte d’appello aveva affermato la sussistenza della circostanza aggravante in contrasto con le risultanze di fatto che dimostravano l’iniziativa presa dalle persone offese di contattare l’imputato, ricorrendo anche alla rete internet e a messaggi l’uso da parte dell’imputato delle proprie generalità l’assenza di annunci on line da parte del ricorrente e la vendita di beni immateriali, elementi tutti che contrastavano con il fine di schermare la propria identità e di rendersi facilmente irreperibile, elemento costitutivo della circostanza aggravante. 3. La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’articolo 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 numero 176, applicabili ai sensi dell’articolo 94, comma 2, D.Lgs. numero 10 ottobre 2022, numero 150 come modificato dall’articolo 5 duodecies, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, numero 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022 numero 199 . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico il ricorrente supera e ignora il passaggio della motivazione in cui, in primo luogo, si attesta la sicurezza del teste, indipendentemente dal difetto di esito degli accertamenti documentali sui documenti di viaggio, in ordine alla circostanza dell’inesistenza dei biglietti acquistati, tanto da non trovare corrispondenza con i voli indicati nelle carte d’imbarco ricevute inoltre, la Corte territoriale ha messo in rilievo le singolari modalità di pagamento dei biglietti pag. 2 eseguite con versamenti frazionati non su un conto dell’agenzia ove operava l’imputato, ma su una carta a lui intestata. L’omesso confronto con questi argomenti rende la censura generica, poiché il complesso della motivazione della sentenza fornisce una ricostruzione non manifestamente illogica, e neppure contraddittoria rispetto ai dati dichiarativi acquisiti e alle modalità della condotta. 1.2. Il secondo motivo è infondato. La circostanza aggravante in esame si realizza quando l’agente approfitti di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la privata difesa . La più recente giurisprudenza di legittimità, apprezzando le peculiarità delle transazioni commerciali che possono realizzarsi in ambienti virtuali , come per il commercio elettronico e per gli acquisti operati sulla rete Internet, ha affermato che quelle circostanze di tempo in ragione della rapidità con cui si perfezionano le transazioni sulla rete e di luogo operando le parti, appunto, in un ambiente virtuale in cui ogni relazione è affidata a contatti di tipo telematico a distanza possano, in relazione alle peculiarità della singola vicenda fattuale, esser piegate dall’agente per ostacolare le ordinarie cautele adottate nella conclusione di contratti. È evidente, dunque, che la circostanza aggravante in esame non richiede alcuna verifica in ordine a quale delle parti abbia intrapreso l’iniziativa di concludere la transazione, operando a distanza ciò che rileva secondo la scansione dell’accertamento dell’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa della produzione in concreto dell’effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne sia derivato del fatto che l’agente ne abbia concretamente profittato avendone, quindi, consapevolezza - Sez. Unite, numero 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 02, S 14. è che una delle parti, agendo nell’ambito di un rapporto contrattuale instaurato e poi concluso non in presenza, ma a distanza e attraverso sistemi di comunicazione telematica, approfitti delle indicate circostanze di tempo e di luogo per ostacolare la difesa della controparte da possibili intenti fraudolenti o comunque abusivi, impedendo l’immediato accertamento della condotta illecita realizzata grazie all’agevolazione che discende dall’utilizzazione dello strumento della rete, da cui l’agente abbia consapevolmente tratto specifici vantaggi Sez. 2, numero 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 01 Sez. 6, numero 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 0 Sez. 2, numero 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450 0 Sez. 2, numero 18252 del 13/4/2022, Carino, numero m. mentre a diverse conclusioni dovrà giungersi quando le modalità telematiche della vendita non abbiano in concreto avvantaggiato il reo, sussistendo ad esempio la possibilità di visionare il bene in un luogo fisico indicato ed esistente Sez. 2, numero 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 01 -, ovvero quando dopo il primo contatto tra venditore e acquirente avvenuto su una piattaforma, la trattativa si sia sviluppata mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso Sez. 2, numero 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515 01 . Si tratta di interpretazione che si pone in linea di continuità con la ratio della norma che disciplina la circostanza in esame, individuata dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930 e ribadita di recente dalla giurisprudenza a Sezioni unite della Corte Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi Sez. Unite, numero 40275 del 15/07/2021, Cardellini, cit.,S 12. . La conclusione dell’acquisto dei biglietti aerei da parte dei querelanti residenti in Italia, mentre l’imputato operava presso un’agenzia di viaggi in […], operazione avvenuta esclusivamente attraverso contatti a distanza, è stata correttamente valutata come idonea ad ostacolare le verifiche da parte degli acquirenti sull’effettività dell’operazione risultando inviati agli acquirenti esclusivamente documenti relativi alle presunte carte di imbarco e funzionale all’agevole impossessamento definitivo del denaro versato all’imputato. 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.