Immigrazione e protezione internazionale: in GU il decreto

Pubblicato ieri in GU il d.l. 133/2023 recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno”.

Il provvedimento in questione prevede al Capo I le disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell' immigrazione irregolare , in particolare all'art. 1 prevede le misure in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato. Inoltre, all'art. 2 si prevede che per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia , possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all' articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18 , il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni . E al comma 2 viene precisato che al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell' articolo 32del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18 , e ‘autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante . L'art. 3, del Capo II Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori riguarda, invece, le modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento , oltre che le molteplici misure in materia di minori stranieri non accompagnati all'art. 5.Sono previste, infine, disposizioni in materia di accoglienza , misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. Per un maggiore approfondimento vedi la news NADEF, immigrazione e proroghe fiscali all'attenzione del Consiglio dei Ministri ”.

Decreto legge 5 ottobre 2023, n. 133 in G.U. del 5 ottobre 2023, n. 233