Si folgora a causa di alcuni fili elettrici scoperti in strada: nessun risarcimento

Oggetto dell’ordinanza in esame è la richiesta di risarcimento danni da parte di un uomo che, a seguito del contatto con una centralina elettrica c.d. armadio stradale adagiata al suolo con i fili elettrici scoperti, è rimasto folgorato provocandosi gravissimi danni alla persona.

La Corte territoriale rilevava come i danni alla persona subiti dall'attore dovessero ricondursi integralmente alla condotta del tutto abnorme ed anomala dello stesso danneggiato , che era venuto a contatto con i fili elettrici scoperti nonostante la piena consapevolezza del pericolo. La vittima” ricorre in Cassazione sostenendo di essersi comportato in quel determinato modo per salvaguardare alcuni bambini che si sarebbero potuti tagliare con alcuni fili di metallo che fuoriuscivano dalla centralina incriminata, senza la consapevolezza del pericolo legato alla conduzione dell' elettricità . La doglianza è inammissibile. Il Collegio osserva come la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente non vale ad escludere che un eventuale contatto dello stesso con i fili elettrici avrebbe potuto prevedibilmente determinare un grave danno connesso all'azione dell'elettricità nulla, infatti, giustificava, al cospetto di una centralina elettrica ragionevolmente riconoscibile … , anche solo un ragionevole affidamento che la corrente elettrica non fosse presente in loco . Pertanto, il ricorrente si è limitato unicamente a proporre una rilettura dei fatti di causa sulla base di una diversa interpretazione dei mezzi di prova si tratta, ancora una volta, di una censura svolta secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, avendo la corte territoriale ritenuto assorbente, rispetto alla valutazione causale del comportamento della società elettrica , il decisivo riscontro dell'imprevedibilità e dell'a bnormità del comportamento imprudente riconosciuto in capo al danneggiato , valutato di per sé solo idoneo a determinare, attraverso l'attivazione di una serie causale autonoma, la produzione dei danni denunciati in questa sede . Per tutti questi motivi la S.C. rigetta il ricorso in oggetto.

Presidente De Stefano – Relatore Dell'Utri Rilevato che con sentenza resa in data 24/4/2019, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla Enel Distribuzione s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.Z. per la condanna della Enel Distribuzione s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall'A. a seguito di un contatto con una centralina elettrica c.d. armadio stradale adagiata al suolo con i fili elettrici scoperti, in conseguenza del quale l'attore era rimasto folgorato provocandosi gravissimi danni alla persona a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato come i danni alla persona subiti dall'attore, in occasione della vicenda dedotta in giudizio, dovessero integralmente ricondursi alla condotta del tutto abnorme ed anomala dello stesso danneggiato, il quale si era volontariamente e inopinatamente posto in contatto con i fili elettrici scoperti senza alcuna effettiva e concreta necessità e nonostante la piena consapevolezza del pericolo avverso la sentenza d'appello A.Z. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione E-distribuzione s.p.a. già Enel distribuzione s.p.a. resiste con controricorso, invocando la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. E-distribuzione s.p.a. ha depositato memoria il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. Considerato che con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 5 , per avere la corte territoriale totalmente trascurato l'esame della circostanza di fatto in forza della quale il danneggiato si sarebbe accostato alla centralina elettrica dedotta in giudizio al solo fine di evitare che dei bambini si tagliassero con i fili di metallo che fuoriuscivano da detta centralina, senza alcuna consapevolezza circa il pericolo legato alla conduzione dell'elettricità, nonché per aver omesso di considerare la deposizione del teste L. , non avendo quest'ultimo mai parlato di segni di effrazione della cabina, nella specie, viceversa, erroneamente attribuiti, dalla sentenza impugnata, alla responsabilità del danneggiato il motivo è inammissibile osserva il Collegio come la circostanza di fatto dedotta dall'odierno ricorrente - secondo cui quest'ultimo, nel compiere l'azione dedotta in giudizio, intendesse proteggere i bambini che giocavano nei dintorni della centralina dal rischio di tagliarsi con i fili di rame scoperti che fuoriuscivano da detta centralina - non vale ad escludere che un eventuale contatto del ricorrente con i fili elettrici avrebbe potuto prevedibilmente determinare un grave danno connesso all'azione dell'elettricità nulla, infatti, giustificava, al cospetto di una centralina elettrica ragionevolmente riconoscibile anche in ragione dei fili elettrici che ne fuoriuscivano , anche solo un ragionevole affidamento che la corrente elettrica non fosse presente in loco del tutto plausibilmente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto abnorme il comportamento del ricorrente, il quale, senza minimamente porsi il problema del possibile pericolo di un contatto diretto con i fili elettrici, decise di maneggiarli in modo così platealmente incauto o incosciente quanto alla questione relativa all'attribuzione dell'effrazione dell'armadio alla responsabilità del danneggiato, va considerato come la corte d'appello abbia trattato detta circostanza alla stregua di una mera, ulteriore conferma della volontarietà del contatto del danneggiato con i fili elettrici circostanza, quest'ultima, ritenuta già comprovata attraverso l'esame degli altri elementi di prova , sì da destituire la censura in esame di alcun profilo di concreta decisività varrà conclusivamente rilevare come, attraverso la proposizione della censura de qua, il ricorrente si sia unicamente limitato a proporre una reinterpretazione degli elementi di prova acquisiti al fine di sostenere l'affermazione dell'assenza di alcuna consapevolezza, da parte dello stesso, dell'esistenza di elettricità in loco una consapevolezza che, viceversa, la corte territoriale ha ragionevolmente e coerentemente ricavato dall'esame critico del complesso delle evidenze richiamate nel provvedimento impugnato da tali premesse deriva il conseguente riconoscimento dell'inammissibilità della censura, nella specie unicamente volta a prospettare una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell' art. 115 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , nn. 4 e 5 , per essere la corte d'appello incorsa nel travisamento della prova relativa alla deposizione del teste L. , omettendo di valutarne il contenuto con riguardo allo stato di abbandono dell'armadio stradale e all'inconsapevolezza del pericolo di folgorazione da parte del danneggiato nell'avvicinarvisi, e per avere al contrario estrapolato da tale deposizione parole decisive come scarica elettrica mai pronunciate dal teste e per avere attribuito al danneggiato la responsabilità dei segni di effrazione rinvenuti sulla cabina elettrica in totale contrasto con il contenuto delle prove acquisite il motivo è inammissibile osserva il Collegio come - fermo il già rilevato difetto di decisività della questione concernente l'attribuzione della responsabilità dei segni di effrazione della cabina all'odierno ricorrente segnatamente in relazione al punto concernente la già avvenuta dimostrazione aliunde della volontarietà dell'accesso ai fili elettrici da parte del ricorrente - debba del tutto escludersi nella specie il ricorso di alcun preteso travisamento di prove, non avendo il ricorrente in alcun modo argomentato l'impossibilità logica, per il giudicante, di attribuire, agli elementi di prova complessivamente raccolti, l'informazione probatoria concernente il rischio che i fili elettrici conducessero effettivamente elettricità, sì da escludere alcun comportamento gravemente imprudente da parte del danneggiato a tale riguardo, varrà richiamare insegnamento della giurisprudenza di questa Corte là dove, pur ammettendo la possibilità di denunciare, in sede di legittimità, il vizio di travisamento della prova, ammonisce come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell' art. 115 c.p.c. può essere dedotta qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, ciò, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto , a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022 , Rv. 664816 - 01 nella specie, la censura in esame, lungi dal denunciare il ricorso di un effettivo travisamento di prove, si configura alla stregua di una mera rilettura nel merito degli elementi di prova secondo il soggettivo punto di vista dell'odierno ricorrente, ancora una volta secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità da ultimo, è appena il caso di escludere la riconoscibilità di alcuna rilevanza al mancato pronunciamento dell'espressione scarica elettrica da parte dei testimoni che ammonirono il danneggiato di non toccare l'armadio, essendo del tutto ragionevole e nient'affatto abnorme l'implicita conclusione, tratta dai giudici d'appello, che il pericolo paventato da tali testimoni fosse proprio quello legato ai rischi di un contatto con l'elettricità con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 4 , per avere la corte territoriale dettato una motivazione del tutto irragionevole a fondamento della decisione assunta, affermando la consapevolezza del danneggiato circa il rischio di folgorazione a seguito dell'avvertimento che allo stesso sarebbe stato trasmesso dal teste L. in realtà con parole non dette nello stesso momento della folgorazione, senza considerare l'impossibilità di ricevere tale avvertimento in tempo utile il motivo è infondato osserva il Collegio come, ai sensi dell' art. 132 c.p.c. , n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione , ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009 , Rv. 609353 - 01 ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d'appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica, avendo del tutto logicamente attribuito al danneggiato l'adozione di una condotta del tutto abnorme nel compiere l'azione dedotta in giudizio pur avendo acquisito una piena consapevolezza del pericolo cui fu ammonito dai testi avendo peraltro risposto non c'è problema nell'avvicinarsi a una cabina elettrica con i fili scoperti l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente le considerazioni sviluppate dal ricorrente, con riguardo alla pretesa decisività della mancata utilizzazione delle parole scarica elettrica da parte dei testi che ammonirono l'odierno ricorrente, o con riferimento alla pretesa eccessiva brevità dello iato temporale tra l'ammonizione e il contatto con i fili, devono dunque ritenersi semplici espressioni di una rilettura nel merito dei mezzi di prova, come tale non consentita in questa sede con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2050 e 1227 c.c. , nonché degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente omesso di considerare le gravi violazioni di legge in cui era incorso la società avversaria nel disattendere l'adozione delle misure di sicurezza obbligatorie nell'esercizio dell'attività di gestione della conduzione dell'energia elettrica, con particolare riguardo all'abbandono di un armadio contenente fili elettrici scoperti lungo la strada, in condizioni di estrema pericolosità per vari giorni il motivo è inammissibile osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente, lungi dal censurare effettivamente l'avvenuta violazione delle norme di legge richiamate, si sia bensì limitato a proporre una rilettura dei fatti di causa con particolare riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità tra il comportamento del danneggiato e i danni dallo stesso subiti sulla base di una diversa interpretazione dei mezzi di prova si tratta, ancora una volta, di una censura svolta secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, avendo la corte territoriale ritenuto assorbente, rispetto alla valutazione causale del comportamento della società elettrica, il decisivo riscontro dell'imprevedibilità e dell'abnormità del comportamento imprudente riconosciuto in capo al danneggiato, valutato di per sé solo idoneo a determinare, attraverso l'attivazione di una serie causale autonoma, la produzione dei danni denunciati in questa sede sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure avanzate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso ritiene il Collegio insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la pronuncia della condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. invocata dalla società controricorrente le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione all'attività effettivamente svolta si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater.