Le nuove linee guida FICG per le società sportive sul contrasto alle molestie e agli abusi sui minori

Lo scorso 31 agosto 2023, la FIGC ha approvato con comunicato ufficiale le linee guida per la predisposizione, da parte delle società sportive, di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché codici di condotta a tutela dei minori, la prevenzione di molestie, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. 

Tale approvazione segue l'adozione, da parte della Giunta Nazionale del CONI con delibera del 25 luglio 2023, del Modello di regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni su tesserati Regolamento Safeguarding , che costituisce riferimento di tutte le Federazioni Sportive Nazionali. Nel particolare, le linee guida si prefiggono una serie di obiettivi promuovere i diritti dei tesserati promuovere un ambiente sportivo più inclusivo rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele garantire l'attuazione da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla FIGC adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding garantire una gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti informare i tesserati, anche minori, in ordine a misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi garantire la partecipazione delle società e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC nell'ambito delle politiche di Safeguarding adottate coinvolgere tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione di misure, procedure e politiche di Safeguarding delle rispettive Affiliate.   Le società dovranno entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle linee guida dotarsi di modelli organizzativi e di codici di condotta conformi ad esse, aggiornare i modelli organizzativi con cadenza quadriennale e prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche Safeguarding. I modelli devono tener conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva. I suddetti modelli devono contenere le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni così come descritti nelle linee guida, individuare precisi protocolli di contenimento di detto rischio e di gestione delle segnalazioni di tali reati, attraverso la predisposizione di un sistema di flussi informativi. La funzionalità del Modello organizzativo per il contrasto a tali fenomeni sarà garantita da un Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni, una nuova figura, che avrà il compito di gestire le segnalazioni.  I Modelli devono prevedere altresì precise e adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza in particolare dell'immediata pubblicazione dell'adozione del modello nonché i nominativi e i contatti del Responsabile. Infine, i Modelli devono garantire al Responsabile, alla Commissione Federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché alla Procura federale se competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva. Sanzioni disciplinari sono previste in caso di mancata adozione dei modelli organizzativi e di controllo e dei codici di condotta conformi alle linee guida. Le linee guida hanno durata quadriennale e potranno essere aggiornate ogni qual volta si renda necessario al fine di recepire ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA, nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche del Safetiguarding. Il comma 4 dell'articolo 16 del d.lgs. 39 ripreso dall'articolo 4 comma 4 delle Linee guida FIGC prevede espressamente che le Associazioni e società sportive già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 debbano integrarlo sulla base delle Linee guida federali. Il primo e più immediato intervento suggerito agli Enti già muniti di Modelli 231 deve riguardare i Codici etici e di condotta i quali devono essere implementati secondo le precise indicazioni contenute nelle Linee Guida cfr. artt. dal 10 al 14 . Appare consigliabile, a tal proposito, la creazione di un'apposita sezione del Codice dedicata interamente sia ai contenuti minimi obbligatori articolo 11 , sia alla specificazione di doveri e obblighi dei tesserati articolo 12 , dei dirigenti sportivi e tecnici articolo 13 e degli atleti articolo 14 . Per gli Enti sprovvisti di Modello 231 sarà sufficiente adottare un Codice di Condotta rispondente ai dettami delle Linee Guida. Si rileva come i Modelli 231 degli Enti dovrebbero avere già implementato una sezione relativa ai reati presupposto contenuti nell'articolo 25 quinquies delitti contro la personalità individuale ed una sezione relativa all'articolo 25 terdecies razzismo e xenofobia del Decreto 231 che si sovrappongono parzialmente ai dettami del decreto 39 e delle Linee Guida e, pertanto, avere già operativa tutta la parte relativa alla valutazione e gestione del rischio e conseguenti presidi di legalità in relazione a tali reati che, comunque, andrà rivista alla luce della nuova normativa. Qualche dubbio si solleva con riferimento a quelle condotte espressamente sanzionate dal Decreto 39 ad es. molestia sessuale, abuso sessuale, bullismo, cyberbullismo ma che non fanno parte dei reati presupposto del decreto 231/2001. Seppur inseriti all'interno dei Modelli 231, per l'omessa o carente gestione del rischio relativo alle condotte rientranti in queste fattispecie non sarà possibile a meno che non intervenga l'ennesima implementazione legislativa azionare la responsabilità 231 degli Enti ma saranno applicate solo delle sanzioni disciplinari. Certamente, la normativa in commento si propone di arginare il fenomeno degli abusi commessi in ambienti particolarmente sensibili e si colloca nell'alveo di quell'approccio risk based ormai pervasivo nella vita degli Enti.