Sul giudizio instaurato davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici

Con sentenza n. 28009/2023, il Collegio si è espresso sulla natura demaniale civica di taluni appezzamenti di terreno situati in un Comune romano.

Nel caso di specie, un Comune romano ricorreva al competente Commissario per la liquidazione degli usi civici al fine di far accertare la natura demaniale civica di taluni appezzamenti di terreno , le cui particelle avevano formato oggetto di un decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio, che ne aveva disposto il trasferimento dal Comune in questione alla Comunione tra le ASL del Lazio, ai sensi della legge regionale n. 18/1994. Per la Cassazione la Corte d'appello ha errato nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, alla quale avrebbe dovuto conseguire la restituzione degli atti al Commissario, ai sensi dell' art. 354 c.p.c. Per dirimere la pronuncia in esame, la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo quindi il ricorso in oggetto, ha infatti dichiarato che rivestono la qualità di contraddittori necessari nel giudizio instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo di cui si tratti, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che possa assumere rilievo il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge - salvo che non trattasi di terreni che non appartengono al demanio universale o comunale, ai sensi del combinato disposto del primo e del secondo comma dell' art. 3 della legge n. 1766 del 3/10/1927 - per la inapplicabilità della decadenza ai fondi appartenenti al demanio universale o comunale si veda Sez. 2, n. 10645, 26/10/1993 Sez. 2, n. 1663, 5/7/1963 .

Fatto Osserva 1. Il Comune di Tolfa ricorse al competente Commissario per la liquidazione degli usi civici al fine di far accertare la natura demaniale civica di taluni appezzamenti di terreno Omissis , le cui particelle avevano formato oggetto di un Decreto Presidente della Giunta regionale del Lazio, che ne aveva disposto il trasferimento dal Comune alla Comunione tra le ASL del Lazio ai sensi della L.R. n. 18 del 1994. Il Commissario escluse la demanialità collettiva, non risultando essere stati denunciati usi civici ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 3, con la conseguente decadenza. 2. La decisione venne reclamato dal Comune di Tolfa davanti alla Corte d'appello di Roma, reclamò in via incidentale la Regione Lazio, costituitasi in secondo grado. Nel medesimo giudizio intervenne l'Università Agraria di Omissis eccependo la nullità di quello di primo grado per difetto del contraddittorio, per non essere stata chiamata in causa. La Corte d'appello, con la sentenza n. 5/2015 della Sezione speciale dichiarò la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio. 3. L'Università Agraria di Omissis e il Comune di Tolfa riassunsero il giudizio di primo grado e disposta consulenza tecnica, con la sentenza n. 78/2018 il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana dichiarò che il fondo era gravato da usi civici di pascolo in favore dei naturali di Tolfa e, pertanto, dichiarò la nullità di qualsiasi atto di disposizione o di concessione, non preceduto da assegnazione a categoria o mutamento di destinazione d'uso. Stabilì, inoltre, il possesso e l'amministrazione in capo all'Università Agraria della Omissis . 4. La Regione Lazio propose reclamo, l'Università Agraria resistette, proponendo ricorso incidentale dolendosi della compensazione delle spese il Comune di Tolfa eccepì il difetto di giurisdizione del Commissario e nel merito concluse per il rigetto del reclamo, inoltre, con doglianza incidentale, chiese che fosse affermato che la gestione spettasse al Comune, o, in subordine unitamente all'Università Agraria. Si costituì l'Università Agraria di Omissis , assumendo la qualità di litisconsorte necessario pretermesso in primo grado, rivendicando a sé l'appartenenza del demanio collettivo. La Corte d'appello di Roma, rigettati tutti i reclami, confermò la decisione di primo grado. 5. Avverso la decisione d'appello ricorre la Regione Lazio sulla base di cinque motivi. Ricorre del pari l'Università agraria di Omissis sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su due motivi, il Comune di Tolfa. Resiste con controricorso, enunciando di proporre ricorso incidentale condizionato, l'Università Agraria di Omissis . L'università Agraria di Omissis ha depositato controricorso nei confronti della Regione Lazio, l'Università Agraria di Omissis e il Comune di Tolfa. L'università Agraria di Omissis ha depositato controricorso nei confronti della Regione Lazio, l'Università Agraria di Omissis e il Comune di Tolfa. L'Università Agraria di Omissis ha depositato due controricorsi. Il primo, nei confronti della Regione Lazio, contro l'Università Agraria di Omissis , contro il Comune di Tolfa e nei confronti di altri. Il secondo, contro il Comune di Tolfa, nei confronti dell'Università Agraria di Omissis , nei confronti della regione Lazio e di altri. Hanno depositato memorie il Comune di Tolfa, l'Università Agraria di Omissis e la Regione Lazio. 6. Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso della Regione Lazio risulta essere stato avviato alla notifica per primo 1/9/2020 , rispetto al ricorso dell'Università Agraria di Omissis 2/9/2020 . Di conseguenza, il primo ricorso deve qualificarsi principale e il secondo incidentale. Vale, in materia il principio espresso da questa Corte, secondo il quale nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell' art. 371 c.p.c. , in relazione all' art. 333 c.p.c. , salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell' art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo Sez. 5, n. 33809, 19/12/2019, Rv. 656495 conf. Cass. n. 25054/2013 . 7. Si procede a riportare i motivi del ricorso della Regione Lazio. 7.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 102 c.p.c. , R.D. n. 283 del 1934, art. 17, artt. 822-824 c.c. . Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d'appello aveva escluso che l'Università Agraria di Omissis avesse la qualità di litisconsorte necessaria ingiustamente pretermessa in primo grado, stante che trattavasi di terreni la cui titolarità è imputata alla collettività di utenti rappresentati dall'U.A. di Omissis , quale Ente esponenziale . I beni in discorso, in altri termini, non potevano far parte di quelli demaniali di cui all' art. 822 c.c. , bensì dovevano considerarsi appartenenti ab antiquo alla generalità degli abitanti di un determinato territorio e non nella diretta titolarità dell'Ente pubblico . 7.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927, art. 3, per non avere la sentenza affermato l'improponibilità della domanda a causa della mancata denuncia dell'esistenza di usi civici L. n. 1766 del 1927, ex art. 3 . 7.3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927, art. 2 ,artt. 2727,2729 e 2699 c.c. e segg., anche in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 5. Con il complesso motivo la ricorrente aggredisce l'intero ordito argomentativo della decisione. Il principio ubi feuda ibi demania riguardava solo le terre del Regno di Napoli. Non essendo rimasto dimostrato che l'uso civico era cessato anteriormente al 1800, sarebbe occorsa la prova documentale richiesta dalla L. n. 1766 del 1927, art. 2 . La Corte d'appello non si era confrontata con la consulenza tecnica di parte, limitandosi a una adesione acritica alla consulenza d'ufficio. Inoltre, la presenza di un demanio non ne dimostra la sua universalità a riguardo dell'intero territorio. Il c.t.u. aveva assegnato significato improprio al termine tenimento , da intendersi una proprietà fondiaria e non un feudo. Non era stata dimostrata, in altre parole, l'infeudazione. 7.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927, art. 2, anche ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 5. Con il motivo si contesta la circostanza che il c.t.u. aveva esaminato un fascicolo, risalente al 1707, contenente documentazione relativa ai diritti civici di cui qui si discute, rinvenuto presso la biblioteca del Senato della Repubblica l'atto non provava gli usi civici, ma solo il fatto che i residenti li avessero rivendicati. Inoltre, l'impossibilità di un esame diretto del documento aveva impedito il vaglio critico da parte della Corte e, comunque, da esso si poteva solo trarre la concessione parziale della semina e del pascolo in concorrenza con gli affittuari. 7.5. Con il quinto motivo la regione Lazio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, artt. 65, 66, D.Lgs. n. 502 del 1992 , art. 5, L.R. n. 18 del 1994, art. 24, L.R. n. 14 del 2008, art. 1, L. n. 1766 del 1927 , artt. 11 e 12, R.D. n. 332 del 1928, artt. 39-41. Chiarisce la ricorrente che la sentenza non aveva tenuto conto del vincolo apposto al bene dalle leggi di cui in premessa trasferimento dapprima ai comuni per i servizi USL e poi alle neo-costituite ASL e, infine, alla regione Lazio. 8. Si procede a riportare i motivi del ricorso dell'Università Agraria di Omissis . 8.1. Con il primo motivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione dell' art. 24 Cost. , comma 2, violazione e falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927, art. 1 ,artt. 822 e 824 c.c., art. 12 preleggi, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 35 e 36, del R.D. n. 383 del 1934, nel suo complesso e dell' art. 310 c.p.c. . La critica esposta con il motivo in esame è assimilabile a quella proposta dalla Regione Lazio con il suo primo motivo. l'uso civico spetta ai naturali del luogo e non può essere trasferito ad altra comunità per il solo fatto della modifica territoriale fra comuni, poiché quelle terre sono di proprietà di quelle popolazioni e non dell'ente pubblico. Nella specie il diritto spettava ai naturali di Civitavecchia, che avevano perciò instaurato contenzioso nel 1931 e la circostanza che il procedimento non fosse stato proseguito nel 1984 non assumeva rilievo, vertendosi in materia ove vige l'impulso officioso, non soggetto a estinzione e perché, in ogni caso, ai sensi dell' art. 310 c.p.c. , comma 1, l'estinzione del processo non estingue l'azione. 8.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell' art. 24 Cost. , comma 2, L. n. 1766 del 1927, art. 1 ,artt. 822 e 824 c.c., art. 12 preleggi, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 35 e 36, R.D. n. 383 del 1934, nel suo complesso e della L. n. 297 del 1894. A integrazione del precedente motivo espone la ricorrente che la Corte d'appello aveva errato a reputare che la ridefinizione dei confini fra i due comuni concernesse anche le associazioni agrarie. 8.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell' art. 24 Cost. , comma 2, artt. 101,344 e 404 c.p.c. . La Corte d'appello aveva escluso il contraddittorio necessario attraverso considerazioni che riguardavano il merito, peraltro erronee, mentre non si era avveduta che la questione era di rito, mancando l'integrità del contraddittorio. L'Università agraria di Omissis aveva denunciato il demanio collettivo in via esclusiva o in subordine con l'Università Agraria di Omissis e/o con il Comune di Tolfa, con denuncia del Commissario Prefettizio dell'Associazione Agraria di Civitavecchia 18 marzo 1926, n. 64. Proprio perciò la esponente aveva chiesto che la Corte d'appello dichiarasse la nullità della sentenza del Commissario del 2018, al quale il procedimento andava rimesso, ai sensi dell' art. 354 c.p.c. , comma 1. 8.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell' art. 24 Cost. , comma 2, artt. 101,344,359 e 404 c.p.c. . Con il presente motivo, subordinato rispetto la precedente, si lamenta la nullità della sentenza per avere deciso a sorpresa in ordine all'inammissibilità dell'intervento. 8.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell' art. 24 Cost. , comma 2, artt. 81,101 c.p.c., art. 183 c.p.c. , comma 1, artt. 344,359, 4040 c.p.c In via subordinata ai primi quattro motivi, viene prospettato che la Corte d'appello aveva negato che la ricorrente fosse contraddittore necessario senza verificare se sussistessero altri profili di legittimazione all'intervento in appello. Se avesse esercitato un tale potere officioso avrebbe verificato che l'espone patisce dalla decisione un pregiudizio anche solo potenziale, rilevante ai sensi dell' art. 404 c.p.c. , comma 1, e quindi, giustificante l'intervento ex art. 344 c.p.c. . 8.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell' art. 24 Cost. , comma 2, L. n. 1766 del 1927, artt. 1, 3, 5, 9, R.D. n. 302 del 1928, art. 1, artt. 81,101 c.p.c., art. 183 c.p.c. , comma 1, artt. 344,359,404 c.p.c In subordine ai primi cinque motivi con il motivo in rassegna la ricorrente contesta la ricostruzione storica fatta propria dalla sentenza impugnata, esponendone diffusamente le ragioni da pag. 43 a pag. 57 del ricorso. 8.7. Con il settimo motivo, posto in via di subordine rispetto agli altri, la ricorrente chiede correggersi la motivazione della sentenza, ai sensi dell' art. 384 c.p.c. , comma 4, nel senso che escludere che l'Università Agraria di Omissis sia nel presente giudizio contraddittore necessario non implica un'esclusione della titolarità sostanziale di usi civici in capo alla stessa sulle terre controverse, dal momento che, in una causa di accertamento di diritti reali, l'esclusione della legittimazione a proporre intervento in appello non può equivalere ad un giudizio di merito di accertamento negativo della titolarità degli stessi in capo all'interventore . 9. Risultano fondati i motivi con i quali la Regione Lazio e l'Università Agraria di Omissis si dolgono del difetto di contraddittorio in primo grado primo motivo del ricorso della Regione Lazio, primo e terzo motivo dell'Associazione Agraria Omissis . 9.1. Preliminarmente al vaglio della questione in esame va rigettato il ricorso incidentale condizionato dell'Università Agraria di Omissis . Quest'ultima ha dedotto la tardività dell'intervento nel giudizio d'appello dell'Università Agraria di Omissis . Non è controverso che il Presidente del Collegio della Corte d'appello il 18/4/2019 rinviò all'udienza collegiale del 21/11/2019, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche quest'ultima udienza venne rinviata d'ufficio al 3/12/2019 e, infine al 4/2/2020. L' art. 352 c.p.c. , comma 1, al tempo vigente, dispone che, salvo il caso il giudice provveda a norma dell'art. 356, invita alla precisazione delle conclusioni e dispone lo scambio di memorie conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 e la sentenza verrà depositata nei sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine del deposito delle memorie di replica. A sua volta l'art. 344 prevede che l'intervento in appello è ammesso solo per il terzo che potrebbe proporre opposizione ex art. 404 e l'art. 268 consente l'intervento del terzo sino a che non vengano precisate le conclusioni norma da intendersi richiamata in quanto applicabile dall'art. 359 . Nel caso di specie il Presidente del Collegio si limitò ad assegnare i termini per le conclusionali e le repliche e, nominato il relatore, rimise le parti all'udienza collegiale del 21/11/2019, che non si tenne, perché d'ufficio, fuori udienza, venne disposto rinvio al 3/12/2019, udienza, quest'ultima, nella quale si costituì l'interveniente come ammette la stessa ricorrente incidentale Università Agraria di Omissis . In ragione del carico del ruolo del Relatore il Presidente rinviò ulteriormente al 4/2/2020. Udienza nella quale le parti esposero le proprie conclusioni. Dall'iter sopra descritto emerge uno scostamento dal modello legale di cui all' art. 352 c.p.c. , il quale impone, esaurita l'eventuale attività istruttoria, l'invito alla precisazione delle conclusioni e lo scambio delle conclusionali e repliche , con l'incameramento della causa per la sentenza constando, per contro, l'anticipato scambio di quest'ultime in relazione a un'udienza che appare avere le caratteristiche della vecchia udienza di discussione. Andata a vuoto l'udienza del 21/11/2019 rinviata d'ufficio sul ruolo , all'udienza successiva del 3/12/2019 si costituì, a questo punto, ritualmente, l'Università Agraria di Omissis e la precisazione definitiva delle rispettive conclusioni venne resa all'udienza del 4/2/2020, alla quale il processo era stato ulteriormente rinviato. 9.2. La Corte d'appello ha reputato di negare il diritto vantato dall'Università Agraria Omissis esaminandolo nel merito, giungendo a una tale conclusione sulla base della ridefinizione dei confini tra il Comune di Civitavecchia e quello di Tolfa avvenuta negli anni Venti del secolo scorso. Invece, sarebbe occorso affrontare la questione preliminare attinente alla legittimazione della intervenuta. Nonostante la sentenza mostri piena consapevolezza della deliberazione del 1926 di cui si è detto, con la quale l'allora Associazione aveva avanzato il diritto sugli usi civici della tenuta, diritto esercitato con ricorso risalente al 14/3/1931 e coltivato fino all'udienza del 31/3/1984, all'esito del quale era stato sospeso, non s'avvede che così provvedendo negava a quest'ultima il diritto a contraddire in primo grado. Reputa il Collegio che l'accertamento sullo ius soli non poteva non coinvolgere l'intervenuta, stante che un tale accertamento deve riguardare tutti i soggetti rivendicanti, a prescindere, ovviamente, dal fondamento della pretesa. Di conseguenza, all'Università Agraria di Omissis risulta essere stato ingiustamente negato il diritto di partecipare al giudizio di primo grado. Trattasi, all'evidenza, di un diritto processuale che non può essere obliterato dall'avere il Giudice di secondo grado negato la sussistenza del fondamento della domanda sostanziale, eludendo il tema della lesione del contraddittorio davanti al Commissario. A mente della L. n. 1766 del 1927, art. 3, la veste di parte nel procedimento riguardante la qualitas soli davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici presuppone, quale condizione necessaria e sufficiente la denuncia di aver esercitato un uso civico. Denuncia che nella specie l'Università Agraria di Omissis allora Associazione ebbe a formulare già con ricorso del 1931 davanti al Regio Commissario regionale per gli usi civici di Roma. La circostanza che il procedimento venne sospeso nel 1984 non incide affatto sulla sussistenza della condizione in parola. Particolarmente significativo della peculiarità della materia risulta la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 1995 , con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, comma 2 Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, art. 26 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, art. 2 , nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo medesimo . Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto rivestono la qualità di contraddittori necessari nel giudizio instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo di cui si tratti, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che possa assumere rilievo il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge - salvo che non trattasi di terreni che non appartengono al demanio universale o comunale, ai sensi del combinato disposto della L. 3 ottobre 1927, n. 1766, art. 3, commi 1 e comma 2 - per la inapplicabilità della decadenza ai fondi appartenenti al demanio universale o comunale si veda Sez. 2, n. 10645, 26/10/1993 Sez. 2, n. 1663, 5/7/1963 . Di conseguenza il Giudice d'appello ha errato a non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, alla quale avrebbe dovuto conseguire la restituzione degli atti al Commissario, ai sensi dell' art. 354 c.p.c. Pertanto, la sentenza d'appello deve essere cassata e gli atti rimessi al Commissario per la liquidazione per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Umbria e Toscana. Quanto deciso assorbe tutti gli altri motivi del ricorso principale della Regione Lazio e di quello incidentale dell'Università Agraria di Omissis . Restano, del pari, assorbiti i motivi del ricorso incidentale, con i quali il Comune di Tolfa lamenta plurime violazioni di legge per non essere stato individuato quale soggetto titolare del diritto e per non avere la Corte romana preso in esame i rilievi del proprio consulente di parte. Il Giudice del merito regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale della Regione Lazio, nonché il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale dell'Università Agraria di Omissis dichiara assorbiti gli altri motivi dei medesimi ricorsi rigetta il ricorso incidentale condizionato dell'Università Agraria di Omissis dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale del Comune di Tolfa cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, in diversa composizione, al quale rimette la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.