Condannato per omesso assegno ai figli

Inutili le obiezioni sollevate dall'uomo a fronte della decisione presa dal Tribunale di sorveglianza. Decisivo il riferimento a due denunce sporte dalla ex coniuge nei suoi confronti, aventi ad oggetto fatti identici a quelli che lo hanno portato a subire due distinte condanne. Ciò consente, secondo i Giudici, di valutare complessivamente le azioni dell'uomo come dimostrative della carenza di un percorso di definitivo cambiamento, anche soltanto avviato, e della totale assenza di resipiscenza.

Niente affidamento in prova ai Servizi sociali né tantomeno detenzione domiciliare per l'uomo che, nonostante due condanne per violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stato nuovamente denunciato dall'ex moglie per non averle versato l' assegno di mantenimento stabilito in sede divorzio e destinato a contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei loro figli minorenni. Risale a pochi mesi fa la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza nega a Tizio sia l'affidamento in prova ai Servizi sociali sia la detenzione domiciliare . Tizio deve continuare a scontare in carcere la pena – di mesi sette di reclusione – relativa al cumulo di due sentenze di condanna per mancata e parziale corresponsione dell'assegno di mantenimento – fissato in sede di divorzio – ai propri figli minori. Per dare solidità alla loro decisione, comunque, i giudici del Tribunale di sorveglianza hanno valorizzato non soltanto la condotta accertata con le sentenze irrevocabili, condotta che smentisce la tesi difensiva secondo cui l'inadempimento da parte di Tizio era connesso a condizioni economiche dovute a difficoltà occupazionali ma anche la successiva reiterazione, dopo le due condanne, dell'omesso adempimento agli obblighi di assistenza familiare verso i figli. In questa ottica, peraltro, i giudici, sottolineano che proprio il riferimento operato dall'uomo alla circostanza che al mantenimento dei figli provvedesse il compagno attuale della sua ex moglie è elemento sintomatico della volontà, anche successiva alle condanne riportate, di non adempiere agli obblighi di mantenimento genitoriale , come, peraltro, attestano le denunce sporte nei suoi confronti, nel 2020 e nel 2021, dalla ex moglie. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici del Tribunale di sorveglianza negano valenza all'attuale condizione di Tizio, risultato essere padre di altri due figli tale circostanza non elide il suo obbligo nei confronti della prole , mentre è palese come la condotta da lui tenuta sia stata diretta a sottrarsi alle proprie responsabilità di padre. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall'avvocato che difende Tizio. Per i Giudici di terzo grado, difatti, è corretta, e quindi merita di essere confermata, la posizione assunta dal Tribunale di sorveglianza respingendo le istanze avanzate dall'uomo e mirate all'ottenimento dell'affidamento in prova ai Servizi sociali e alla detenzione domiciliare. In premessa, i Magistrati tengono a ribadire che quali fonti di conoscenza da valutare vi è l'esame, da una parte, del reato commesso, dei precedenti penali e delle pendenze processuali e l'esame, dall'altra, dei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere, sulla base di un giudizio prognostico, il buon esito dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante . Ragionando in questa ottica, i Magistrati osservano che il Tribunale di sorveglianza ha giustamente valorizzato l'esito delle risultanze della relazione redatta dall'Ufficio di esecuzione penale esterna e delle informative delle forze dell'ordine e ha rilevato l'insussistenza, a monte, di un giudizio prognostico favorevole all'uomo, avendo quest'ultimo espressamente mantenuto, anche in epoca successiva alla condanna, la condotta di inadempimento dell'obbligo di mantenimento genitoriale . Il riferimento è, nello specifico, alla presenza di due denunce, per gli anni 2020 e 2021, sporte dalla ex coniuge nei confronti di Tizio, denunce aventi ad oggetto fatti identici a quelli che lo hanno portato a subire due distinte condanne , fatti relativi a condotte espressione, secondo la relazione socio-familiare, di una scelta consapevole dell'uomo. Tali circostanze sono state correttamente considerate, valutando complessivamente le azioni di Tizio, dimostrative della carenza di un percorso di definitivo cambiamento, anche soltanto avviato, e della totale assenza di resipiscenza . Tirando le somme, è sacrosanto negare a Tizio sia l'affidamento in prova ai ‘Servizi sociali' sia la detenzione domiciliare, poiché egli non ha neppure abbozzato un processo di revisione critica , concludono i Giudici di Cassazione.

Presidente Siani – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare, proposte da A.A., in relazione all'espiazione della pena di mesi sette di reclusione, relativa al cumulo di due sentenze di condanna per mancata e parziale corresponsione dell'assegno di mantenimento ai propri figli minori, fissato in sede di divorzio. 1.1. Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del diniego, non soltanto la condotta accertata con le sentenze irrevocabili che smentisce, secondo il provvedimento impugnato, la tesi difensiva che voleva l'inadempimento connesso a condizioni economiche dovute a difficoltà occupazionali, ma anche quella successiva, risultando la reiterazione dell'omesso adempimento agli obblighi dopo le condanne. 1.2. Si sottolinea che proprio il riferimento operato dal condannato alla circostanza che al mantenimento dei figli, di cui uno minore, provvedesse il compagno attuale della sua ex moglie, è elemento sintomatico della volontà, anche successiva alle condanne riportate, di non adempiere agli obblighi di mantenimento genitoriale, come, peraltro, attestano le denunce nel 2020 e 2021, sporte dalla ex moglie a carico del ricorrente. Si valorizza, infine, l'esito delle indagini patrimoniali svolte tramite gli organi finanziari e si nega valenza all'attuale condizione del condannato di padre di altri due figli, circostanza considerata tale da non elidere il proprio obbligo nei confronti della prole, con evidente condotta diretta a sottrarsi alle proprie responsabilità. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. P. Zaramella, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell' art. 47 Ord. pen. Si sottolinea che, come accertato in epoca successiva alla proposizione del ricorso al Tribunale di sorveglianza, il condannato ha trovato un'occupazione e ha versato un contributo per il mantenimento dei figli, nei limiti delle proprie possibilità economiche. In ogni caso, si sottolinea che l'assenza di attività riparatoria non è di per sé incidente sul giudizio prognostico del condannato, ai fini della concessione di misure alternative, nè rappresenta causa ostativa. Si rimarca, peraltro, che il condannato aveva offerto alla ex moglie la somma di Euro novemila, da questa rifiutata, così formulando proposta risarcitoria. Su tale punto si segnalano pronunce che escludono che possa negarsi la misura alternativa esclusivamente in base alla mancanza di attività risarcitoria, precedenti che richiamano il giudice di sorveglianza ad una valutazione complessiva dell'attuale personalità del condannato e alla necessità che sia soltanto avviato il processo di revisione critica della condotta per la quale è intervenuta condanna. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell' art. 47-ter Ord. pen. I presupposti a base delle due misure alternative richieste sono diversi mentre la motivazione del Tribunale, per entrambe le istanze, è comune. Del resto, si osserva che la detenzione in carcere porrebbe il condannato in una condizione non utile al suo reinserimento e ai fini riparatori, perché impedirebbe al ricorrente di lavorare e di provvedere alla prole. Peraltro, la detenzione domiciliare poteva essere considerata adeguata, in quanto di carattere marcatamente contenitivo mentre la misura non è stata concessa, pur in assenza di valutazione degli elementi specifici richiesti dal legislatore per la concessione della misura. 3.Il Sostituto Procuratore generale, F. Costantini, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. La costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nè può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 , dep. 2020 , Rv. 277924 . Si impone, invece, quali fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare, l'esame, da una parte, del reato commesso, dei precedenti penali e delle pendenze processuali, ma anche, dall'altra, dei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere, sulla base di un giudizio prognostico, il buon esito dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Va, poi, rilevato che la giurisprudenza di legittimità considera l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non integrare requisito per l'ammissione al beneficio, ma neppure quale condizione necessaria per valutarne, ex post, l'esito positivo, tenuto conto che questa può essere imposta in quanto compatibile , di qui la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimità dell'incondizionato obbligo di risarcimento del danno Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009 , Colatore, Rv. 245886 Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012 , dep. 2013, Mariotti, Rv. 254235 Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014 , Mariotti, Rv. 258884 . In conformità a tali principi, l'ordinanza impugnata valorizza, con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo, l'esito delle risultanze della relazione UEPE e delle informative delle Forze dell'ordine, rilevando l'insussistenza, a monte, di un giudizio prognostico favorevole all'A., avendo il predetto, anche in epoca successiva alla condanna, espressamente mantenuto la condotta di inadempimento dell'obbligo di mantenimento genitoriale. Si sottolinea, infatti, la presenza di due denunce, per gli anni 2020 e 2021, sporte dalla ex coniuge nei confronti del ricorrente, aventi ad oggetto gli stessi fatti, condotte espressione, peraltro, secondo la relazione socio familiare, di una scelta consapevole. Tali circostanze, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, sono state considerate dal Tribunale dimostrative della carenza di un percorso di definitivo cambiamento, anche soltanto avviato e della totale assenza di resipiscenza. La deduzione del ricorrente, relativa all'intervenuta, parziale, prestazione di assegno di mantenimento, per la stessa ricostruzione difensiva, attiene a condotta successiva alla proposizione dell'istanza al Tribunale di sorveglianza che, quindi, potrà essere positivamente valutata ai fini della proposizione di nuova, diversa, istanza per concessione del beneficio. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l' art. 47 Ord. pen. implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009 , Papandrea, Rv. 245510 . La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall' ordinamento penitenziario , presuppone pur sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, però, dall'affidamento in prova per la maggiore afflittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009 , Castiglione, Rv. 243745 . Nel caso in esame, invero, il Tribunale indica come decisivo il rilievo che il condannato non ha neppure abbozzato un processo di revisione critica addivenendo al rigetto dell'affidamento in prova, richiesto in via principale, così rendendo superflua ogni ulteriore specificazione in ordine alla richiesta subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare, per le ragioni sin qui esposte. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.