Sospeso l’avvocato che non adempie al mandato

Diverse cause civili non avviate, nonostante apposito mandato del cliente, e mancata presentazione all’udienza penale per un altro assistito. Tali comportamenti configurano un inadempimento del mandato sanzionabile con la sospensione.

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Così il Consiglio Nazionale Forense ha motivato la decisione sentenza numero 127/2023 di rigetto del ricorso di un avvocato sanzionato dal COA per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro articolo 9 cod. deont. violazione dei doveri di lealtà correttezza, fedeltà, diligenza e competenza articolo 10, 12, 14 cod. deont. violazione del rapporto di fiducia ed accettazione dell'incarico articolo 11 cod. deont violazione del dovere di informazione articolo 27 cod. deont. inadempimento del mandato articolo 26 numero 3, cod. deont. violazione dell'obbligo di restituzione dei documenti articolo 33 cod. deont.   Condividendo le argomentazioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina e ricordando il principio del libero convincimento dell'organo disciplinare, il CNF ritiene che correttamente sia stata affermata la responsabilità dell'avvocato per la mancata comparizione, come lamentato dalla cliente mediante la documentazione allegata all'esposto all'ordine. A sostegno dell'esposto, venivano infatti prodotte le varie comunicazioni mail con cui l'avvocato dava conto alla cliente dello stato della causa falsamente introdotta dinanzi al Tribunale di Modena, in realtà mai avviata. Allo stesso modo, risultano incontestate le ulteriori condotte addebitate al legale la mancata costituzione in due giudizi per i quali aveva ricevuto apposito mandato e la mancata informazione sullo stato delle cause pendenti a favore di un'altra assistita. Si ravvisa infine la fondatezza della denunciata mancata partecipazione dell'avvocato, quale difensore di fiducia di un imputato, al dibattimento penale, con comportamento di grave trascuratezza degli interessi dell'assistito a nulla rilevando, ai fini del disvalore della condotta, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per la parte. Rigettata quindi l'impugnazione, il CNF conferma la sanzione disciplinare.

CNF, sentenza numero 127/2023