Protezione internazionale: il Tribunale di Catania “contro” il d.l. Cutro

Con sentenza del 29 settembre 2023, la giudice Apostolico non ha convalidato il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa il giorno 28/09/2023 nei confronti di un cittadino tunisino, entrato in Italia dalla frontiera di Lampedusa.

L'interessato, proveniente da un paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legislativo 20/05/2008, ha presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa di cui all' art. 28 bis , comma 4, d.lgs. n. 25/2008 , nell'ambito della procedura di cui all'art. 28 bis comma 2 lett. b e b bis del d.lgs. cit. inoltre, lo stesso non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e non ha prestato idonea garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 settembre 2023, recante indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. Ed è proprio il Tribunale di Catania a sottolineare come la normativa italiana in questo caso il d.l. Cutro sia in contrasto con la normativa europea , in quanto la CGUE, nella sentenza 8 novembre 2022 cause riunite C-704/20 e C-39/21 , ha chiarito che l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l' articolo 28, paragrafo 4, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato e gli artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura CGUE Grande Sezione, 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU . Ne consegue, quindi, che, nel caso di specie, il provvedimento del Questore non risulta corredato da idonea motivazione. Inoltre, l'art. 6 bis , d.lgs . n. 142/2015 prevede una garanzia finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale . Ne consegue che il d.m. 14 settembre 2023 , prevedendo che la garanzia finanziaria sia idonea quando l'importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane ventotto giorni , la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l'importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l'anno 2023, da versare in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi , non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza citata. Per tutti questi motivi, il Tribunale catanese non convalida il provvedimento in questione.

Giudice Apostolico Rilevato e ritenuto che il provvedimento è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno 28/09/2023, alle ore 00,15, a mezzo PEC protocollo Tribunale che sono stati osservati i termini di cui all' art. 14 del D.Lgs 286/98 , co. 1 bis, richiamato dall' art. 6, co. 5, del D.Lgs 142/2015 che, come si desume dal decreto, l'interessato, proveniente da un paese designato di origine sicura ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 20/05/2008, ha presentato, in data 27/9/2023, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa di cui all' articolo 28 bis, co. 4, decreto legislativo 25/2008 , nell'ambito della procedura di cui all'articolo 28 bis commi due lett. b e b-bis del decreto legislativo 25/2008 lo stesso non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e non ha prestato idonea garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 settembre 2023, recante indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato che il provvedimento con il quale il questore ha disposto il trattenimento reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida che il suddetto provvedimento è stato comunicato al richiedente in lingua araba Rilevato che non sono state presentate memorie Considerato che il richiedente asilo, sentito all'udienza odierna, svoltasi mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro nel quale egli è trattenuto, ha dichiarato di essere giunto a Lampedusa dalla Tunisia il giorno 20.09.2023 e che da Lampedusa è stato trasferito a Pozzallo ha inoltre affermato di essersi allontanato dal Paese di origine per questioni essenzialmente economiche e per minacce che aveva ricevuto da alcuni suoi creditori Evidenziato che, nel corso dell'udienza, il Vice Questore ha precisato, sulla base degli atti in suo possesso, che il richiedente è effettivamente giunto a Lampedusa il giorno 20 settembre, manifestando immediatamente la volontà di richiedere protezione internazionale, ed è stato poi trasferito a Pozzallo in data 27.09.2023, dove ha formalizzato la richiesta Sentito il difensore che si è opposto alla convalida Considerato che il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda art. 6, co. 1 D. Lgs 142/2015 che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale ex art. 13 della Costituzione Ritenuto che la Corte di giustizia dell'Unione Europea Grande Sezione nella sentenza 8 novembre 2022 cause riunite C-704/20 e C-39/21 , ha chiarito che l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l' articolo 28, paragrafo 4, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato” che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura” CGUE Grande Sezione , 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU Ritenuto che la normativa interna incompatibile con quella dell'Unione va disapplicata dal giudice nazionale Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389 Ritenuto che il provvedimento del Questore non sia corredato da idonea motivazione Osservato, invero, che difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive Ritenuto, inoltre, che l' art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prevede una garanzia finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale Ritenuto, inoltre, che il D.M. 14 settembre 2023, prevedendo che la garanzia finanziaria sia idonea quando l'importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane ventotto giorni , la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l'importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l'anno 2023, da versare in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata Ritenuto, inoltre, che, nella specie, il richiedente ha fatto ingresso nel territorio italiano in data 20.09.2023 dalla frontiera di Lampedusa e che lo stesso è stato poi condotto a Pozzallo, ove il 27 settembre 2023, ha presentato domanda di protezione internazionale in seguito alla quale è stato disposto il suo trattenimento Ritenuto che secondo il considerando 38 della direttiva 32/2013UE Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.” secondo l'art. 43 della medesima direttiva, rubricato Procedure di frontiera, gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro a sull'ammissibilità di una domanda, ai sensi dell'articolo 33, ivi presentata b sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura a norma dell'articolo 31, paragrafo 8. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. 3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito” . Ritenuto che la direttiva non autorizza quindi, salve le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 43, l'applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi Ritenuto che, a norma dell'art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un trattenimento fondato sulla disposizione di cui all' articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c , della Direttiva 33/2013/UE è giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2013/32, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati all'articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, e ciò al fine di garantire l'effettività delle procedure previste dal medesimo articolo 43 che, pertanto, il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, nella specie mancante, circa la procedura da seguire Ritenuto, infine, che, in ogni caso, l'art. 8, lett. c della direttiva 2013/33/UE va interpretato alla luce del principio sancito dall' art. 10, co. 3, Cost. , nel significato chiarito dalle SS. UU. nella Sentenza 26 maggio 1997, n. 4674 alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale Ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per il trattenimento del richiedente asilo P.Q.M. Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa il giorno 28/09/2023 nei confronti di … , nato in TUNISIA il … . Dispone l'immediato rilascio del predetto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.