Giudicato endofallimentare, cessione del credito ed accertamento dello stato passivo: limiti e condizioni

Con la pronuncia in commento il S.C., in occasione di un articolato contenzioso avente ad oggetto l’opponibilità o meno di una serie di cessioni di credito in sede concorsuale, fornisce alcune precisazioni sul rito applicabile e sugli effetti dell’accertamento del credito in sede concorsuale e, in caso, al di fuori della stessa.

In tema di cessione di credito , la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare , ai sensi dell' art. 52, comma 1, l.fall. Non è dunque applicabile lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e segg. l.fall. , in quanto l'azione non è diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa ma è diretta legittimamente ad incidere sull'attivo fallimentare , attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento. Il caso La vicenda decisa dall'ordinanza in commento ha origine dall'azione avviata in seguito ad una serie di contratti di appalto , in conseguenza del fallimento dell'appaltatore e della contestuale richiesta, pervenuta all'appaltante, del pagamento delle suddette opere, sia da parte del curatore fallimentare, sia da parte delle banche cessionarie del credito dalla società appaltante in bonis. In primo grado , il Tribunale accertò la regolarità delle cessioni del credito ordinando – quindi – alla società appaltante di procedere al pagamento nei confronti delle banche. Analogamente, la Corte di Appello ha fatto proprie le argomentazioni del giudice di prime cure, confermando in larga parte la sentenza resa come poc'anzi riferita. Avverso la decisione della corte di appello il Fallimento ha proposto appello, lamentando la sostanziale inopponibilità al fallimento delle cessioni di credito di cu sopra. Cessione del credito e procedure concorsuali la regola generale E' opportuno precisare, con riferimento al tema centrale del giudizio che condotto all'ordinanza in commento che, in tema di cessione del credito, in caso di fallimento del debitore ceduto, ai fini dell'ammissione alla procedura fallimentare il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento , qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento, perché la legge prevede che il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione, ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare, restando, altrimenti, la cessione opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura L'accertamento del credito all'interno della procedura Fermo quanto precede, è peraltro noto che la sussistenza di un credito, in sede concorsuale, debba essere accertata con il meccanismo dell'insinuazione al passivo con la partecipazione degli altri creditori. Procedimento che determina un giudicato endofallimentare che, secondo giurisprudenza consolidata, copre soltanto la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione al passivo, precludendone il riesame, mentre non si estende alle eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che non formano oggetto della pronuncia del giudice delegato. Accertamento del credito all'esterno” Diversamente, come puntualmente riferito anche dal S.C., nel caso di specie , nel caso di specie l'oggetto della controversia riguardava la titolarità dei crediti ceduti – in particolare, se essi facessero ancora parte, o meno, dell'attivo fallimentare – e non già dell'accertamento del credito delle banche nei confronti della massa fallimentare tanto che proprio tali crediti erano stati legittimamente accertati in sede di giudizio ordinario . Il rapporto tra giudicato endofallimentare e cessione dei crediti Nella vicenda i esame, il curatore sosteneva che l'accertamento svolto in sede endofallimentare sulle anticipazioni bancarie garantite dalle cessioni di credito per cui è causa avesse un'estensione anche oltre il fallimento – a supporto dell'eccezione svolta di non opponibilità, ai creditori dell'imprenditore fallito, della cessione di crediti da costui fatta a terzi prima del fallimento – e anche nel giudizio ordinario di cognizione in cui il giudice sia chiamato solo ad accertare se, alla data della dichiarazione di fallimento, quei crediti facessero ancora parte del patrimonio del cedente fallito. In realtà, come chiarito, alla base del giudizio deciso con l'ordinanza in commento non vi erano questioni relative all'accertamento del credito in sede di ammissione al passivo , ma la valutazione dell'efficacia delle cessioni e, quindi, l'accertamento della titolarità dei crediti ceduti dalla società fallita alle banche. Accertamento del passivo e Codice della Crisi L'introduzione, in luogo della legge fallimentare , del Codice della Crisi CCII d.lgs. 14/2019 , entrato in vigore il 15.7.2022, non ha modificato l'impianto sostanziale sopra evidenziato. L'accertamento dei crediti, in sede di liquidazione giudiziale, si realizza analogamente previa insinuazione dei creditori art. 150 ss. CCII . Al tempo stesso, ai sensi dell' art. 204 CCII , le decisioni prese dal giudice delegato o dal tribunale, in fase di accertamento dei crediti, hanno efficacia solo endoconcorsuale, nel senso che producono effetti solo ai fini del concorso per quanto concerne i crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto dei crediti stessi.

Presidente Mercolino – Relatore Vella Fatti di causa 1. - Nel omissis Pam Franchising s.p.a. di seguito Pam commissionò a omissis s.p.a. di seguito omissis l'appalto per la ristrutturazione di due supermercati eseguite le opere, omissis emise fatture per circa 500.000 Euro, cedendone tre alla Banca Popolare di Verona in data omissis con notifica alla debitrice ceduta Pam il omissis ed una alla Banca Antonveneta in data omissis con notifica a Pam il omissis . 1.1. - In data 23/04/2012 il Tribunale di Rovigo dichiarò il fallimento dell'appaltatore omissis s.p.a 1.2. - Con atto di citazione del 24/05/2012 la committente Pam che aveva ricevuto richieste di pagamento delle fatture sia dal Fallimento del cedente omissis , sia dalle due banche cessionarie chiese al Tribunale di Rovigo di accertare il titolare del credito cui effettuare il pagamento dovuto, facendo valere in compensazione il controcredito per vizi e difformità dei lavori ex art. 1667 c.c. . 1.3. - Il Fallimento omissis eccepì preliminarmente l'incompetenza ai sensi della L. Fall., art. 24, e l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto il controcredito per vizi, comunque contestati, in quanto da proporre come era stata proposta in sede di verifica del passivo fallimentare ove era stata rigettata , e chiese in via riconvenzionale la condanna di Pam al pagamento dell'intera somma portata dalle fatture emesse. 1.4. - Le due banche convenute chiesero il rigetto delle pretese fondate sugli asseriti vizi delle opere e l'accertamento dell'avvenuta cessione del credito di omissis , con condanna di Pam al pagamento del corrispondente debito in loro favore. 1.5. - Il Fallimento eccepì l'inammissibilità anche delle domande proposte dalle banche, dovendosi valutare in sede di accertamento del passivo l'opponibilità delle cessioni di credito. 1.6. - Il Tribunale di Rovigo rigettò le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande, dichiarò inammissibile in quanto tardiva la domanda di revoca delle cessioni di credito L. Fall., ex art. 67, accertò la validità e l'efficacia delle stesse cessioni fatte da omissis alle banche e condannò Pam a pagare alle due banche le somme portate dalle fatture cedute, nonché a omissis la somma residua, senza interessi, con compensazione delle spese. 1.7. - Il Fallimento omissis propose due motivi di appello, afferenti I l'inammissibilità delle domande, da proporre in sede fallimentare, ove peraltro i crediti insinuati dalle banche Antonveneta e Cassa di Risparmio di Verona relativamente ai rapporti in essere conto anticipi, conti correnti, mutui chirografari ecc. erano stati già definitivamente esclusi dal passivo, con effetto di giudicato anche in sede extra fallimentare e conseguente inopponibilità al fallimento dei crediti derivanti dalle cessioni, in difetto del rapporto fondamentale su cui operavano le anticipazioni delle fatture II il riconoscimento degli interessi di mora. 1.8. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha accolto solo il motivo afferente gli interessi di mora, condannando Pam al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 , ed ha confermato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della causa davanti al giudice ordinario. 1.9. - Per quanto ancora rileva in questa sede, i giudici di secondo grado hanno affermato che i la cessione dei crediti di omissis alle banche si è perfezionata circa un anno prima del fallimento, con tempestiva notifica al debitore ceduto Pam , e l'azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, di quel negozio è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, con statuizione definitiva ii l'esclusione dal passivo dei crediti insinuati dalle banche ha efficacia esclusivamente endo-fallimentare iii il giudizio in sede ordinaria riguarda un credito non verso il fallimento ma verso un terzo Pam , che è stato accertato ed è incontestato iv il contro-credito eccepito in compensazione da Pam poteva essere opposto in sede ordinaria anche al fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 56, trattandosi di un'eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare la pretesa del curatore in sede extra fallimentare. 2. - Avverso detta decisione il Fallimento omissis propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso Pam, CF Liberty Servicing e Italfondiario, quest'ultimo producendo memoria. I restanti intimati non svolgono difese. Ragioni della decisione 2.1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. , art. 1829 c.c. e L. Fall., art. 53 art. 360 c.p.c. , nn. 4 e 3 , per avere la corte d'appello escluso l'inopponibilità delle cessioni al fallimento considerandole separatamente dal conto anticipi in cui s'inserivano il cui saldo era stato dichiarato inopponibile in sede fallimentare , e nell'ambito del quale esse avevano funzione non già solutoria poiché la cessione di credito operata in conto corrente si presume fatta ex art. 1829 c.c. , salvo incasso bensì di garanzia, con la conseguenza che, fino all'effettivo pagamento del debitore ceduto, omissis non sarebbe stata liberata e le banche cessionarie avrebbero potuto e dovuto insinuarsi al passivo fallimentare per la restituzione di quanto anticipato. 2.2. - Il secondo mezzo denuncia violazione della L. Fall., art. 96, u.c., e dell' art. 112 c.p.c. art. 360 c.p.c. , nn. 4 e 3 , sul rilievo che, a seguito del rigetto delle domande di insinuazione al passivo proposte dalle banche, per mancanza di data certa dei contratti di anticipazione, si era formato il giudicato sulla inopponibilità delle cessioni al fallimento, di natura endofallimentare ma in tesi opponibile ai creditori della fallita. 2.3. - Il terzo lamenta un'ulteriore violazione della L. Fall., art. 96, in quanto la domanda di Pam era stata proposta anche nei confronti del Fallimento, per far dichiarare la compensazione con il controcredito derivante dai vizi delle opere eseguite, ma ciò sarebbe stato impedito dall'accertamento del credito in sede fallimentare, la cui efficacia si estenderebbe de iure alle controversie aventi anche ad oggetto contro-crediti dei debitori del fallimento, ancorché radicate avanti il giudice ordinario. 3. - I tre motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, anche sulla base delle argomentazioni già spese da questa Corte in due precedenti specifici resi in giudizi vertenti tra lo stesso Fallimento omissis , la società Pam e alcune banche v. Cass. 5774/2023 e 6147/2023 . 4. - Vanno però preliminarmente disattesi alcuni rilievi di inammissibilità del ricorso. In primo luogo, non ricorre l'inammissibilità del ricorso ex art. 2909 c.c. , e art. 329 c.p.c. , eccepita da Italfondiario per il preteso giudicato interno formatosi sull'accertamento, da parte del tribunale, della validità ed efficacia delle cessioni dei crediti oggetto di causa, stante la mancata impugnazione di quel capo di sentenza da parte del Fallimento omissis , in quanto l'intera linea difensiva del Fallimento muove proprio dal presupposto che quell'accertamento non avrebbe potuto svolgersi in sede ordinaria, stante l'attrazione del rito fallimentare di accertamento del passivo si veda il primo motivo di appello sintetizzato sub 1.7. . In secondo luogo, non sussiste l'inammissibilità per la preclusione da c.d. doppia conforme, segnalata ancora da Italfondiario, in quanto vengono in rilievo questioni di diritto. Non sussistono nemmeno la contraddittorietà delle plurime censure veicolate con il primo motivo, il deficit di autosufficienza del primo e del secondo e il difetto di interesse quanto al terzo, eccepite da CF Liberty Servicing, in quanto i motivi, per quanto a tratti ripetitivi e perciò da esaminare congiuntamente sono specifici e sorretti dall'interesse del Fallimento. 5. - Nel merito, ed in estrema sintesi, il ricorrente ha operato una fuorviante commistione tra i crediti vantati dalle banche verso il Fallimento omissis in forza anche del rapporto di conto anticipi, e quelli derivanti dalle cessioni effettuate da omissis bonis alle banche, ritualmente notificate al debitore ceduto Pam, rispetto ai quali è lo stesso Fallimento a vantare una posizione di credito. Ed invero, mentre i primi sono stati giustamente oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo fallimentare, i secondi sono stati legittimamente accertati in sede di giudizio ordinario, nel quale si è discusso della titolarità dei crediti ceduti - in particolare, se essi facessero ancora parte, o meno, dell'attivo fallimentare - e non già dell'accertamento del credito delle banche nei confronti della massa fallimentare. Il tentativo del ricorrente di ricondurre l'oggetto del presente giudizio al rapporto di conto anticipi - ritenuto sulla base delle specifiche e stringenti regole di accertamento del passivo fallimentare privo di data certa anteriore e quindi inopponibile alla massa - per poi evocare la preclusione del giudicato endo-fallimentare, è reso vano dal fatto che, in realtà, il presente giudizio verte sull'effettivo perfezionamento della cessione dei crediti del fallito prima del fallimento, e quindi sulla titolarità del credito da far valere contro il terzo debitore Pam , il che colloca la causa al di fuori del perimetro dell'accertamento del passivo fallimentare. Del resto, il c.d. giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e non è volto a fare stato fra le parti curatore fallimentare e creditore, o soggetto che agisca in restituzione o rivendica fuori del fallimento, come testimonia il disposto della L. Fall., art. 120, comma 4, in base al quale il decreto o la sentenza con cui il credito è stato ammesso al passivo costituisce solo prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, con la conseguenza che l'ingiunto ben può rimettere in discussione l'esistenza e la consistenza del credito, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo. E dunque, nel caso in esame, il preteso giudicato endofallimentare sulle anticipazioni bancarie garantite da cessioni di crediti non potrebbe avere effetto - a supporto dell'eccezione svolta dal curatore fallimentare di non opponibilità, ai creditori dell'imprenditore fallito, della cessione di crediti da costui fatta a terzi prima del fallimento - nel giudizio ordinario di cognizione in cui il giudice sia chiamato solo ad accertare se, alla data della dichiarazione di fallimento, quei crediti facessero ancora parte del patrimonio del cedente fallito. 5.1. - Più in dettaglio, l'infondatezza del primo motivo deriva dal fatto che le domande proposte nel giudizio non avevano ad oggetto l'accertamento di crediti nei confronti della società fallita - e dunque non dovevano essere proposte mediante insinuazione al passivo - bensì l'accertamento di crediti della società fallita nei confronti di Pam, che si assumevano ceduti alle Banche sul tema si vedano il precedente specifico di Cass. 5774/2023 e quello più risalente di Cass. 10668/1999 . L'unico credito vantato nei confronti della società fallita era il contro-credito per i vizi delle opere eseguite, però fatto valere da Pam senza successo solo in via di compensazione con i crediti azionati dalle banche e dal Fallimento, e quindi senza alcuna richiesta di condanna al pagamento dell'eventuale eccedenza. Anche la questione riguardante l'inefficacia delle cessioni nei confronti del Fallimento risultava estranea al concorso, in quanto riconducibile a contratti di anticipazione già dichiarati inopponibili alla massa fallimentare, che poteva perciò ben essere accertata nell'ambito del giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento della titolarità dei crediti ceduti dalla società fallita alle banche. 5.2. - Con riguardo al secondo motivo va ribadito che il giudicato endofallimentare riguarda soltanto la domanda di ammissione al passivo del credito, e non si estende a crediti fatti valere nei confronti di terzi, essendo a tal fine irrilevante che le istanze di insinuazione al passivo delle banche siano state rigettate perché i conti anticipi erano stati ritenuti privi di data certa anteriore al fallimento. Valga al riguardo la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, ai sensi della L. Fall., art. 96, comma 6, il cd. giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e copre solo la statuizione di rigetto o accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame, sicché l'ammissione, così come l'esclusione del credito dallo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento ex multis, Cass. 11808/2022 , 27709/2020 , 3957/2018 , 21201/2017 , 19960/2015 . 5.3. - Quanto al terzo motivo, si sottolinea che la domanda proposta da Pam nei confronti del Fallimento aveva ad oggetto l'accertamento di un credito non già di un debito della società fallita, mentre il controcredito nei confronti di quest'ultima era stato fatto valere, come detto, esclusivamente ai fini della compensazione eccezione poi abbandonata nel giudizio di appello, ed in ordine alla cui infondatezza si è formato il giudicato interno . Al riguardo si rammenta che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg., trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione v. ex multis Cass. 12255/2022 , 30298/2017 , 14418/2013 . Non rileva invece il precedente di Cass. Sez. U., 16508/2010 evocato in memoria dal ricorrente, perché in quel caso il provvedimento di ammissione del credito residuo, al netto della compensazione, aveva comportato il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, determinando una preclusione endo-fallimentare in quel caso rispetto alla successiva azione revocatoria fallimentare del controcredito opposto in compensazione , capace di operare in ogni ulteriore giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia e consistenza, il titolo del credito opposto in compensazione sul tema v. amplius Cass. 17729/2022 . 6. - Va dunque ribadito il seguente principio In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi della L. Fall., art. 52, comma 2, con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dalla L. Fall., artt. 93 e segg., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa ma diretta legittimamente ad incidere sull'attivo fallimentare, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento . 7. - Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio in favore di tutti i controricorrenti, liquidate in dispositivo. 8. - Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto Cass. Sez. U., 23535/2019 , 4315/2020 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi in favore del controricorrente Italfondiario s.p.a. ed Euro 7.000,00 per compensi in favore degli altri due controricorrenti, in tutti i casi oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.