L’operatore di polizia che non ha a disposizione uno strumento d’istituto può utilizzare anche lo smartphone personale per riprendere situazioni critiche o documentare attività di indagine. Ma all’esito di queste azioni dovrà consegnare all’ufficio tutte le riprese audio e video cancellando ogni traccia dal telefono privato. Evitando in particolare di diffondere informazioni personali sul web senza alcuna autorizzazione.
Lo ha ribadito il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 26 settembre 2023 indirizzata alla Polizia di Stato. La recente diffusione sul web di riprese audio e video effettuate da operatori di polizia in occasione di interventi d'istituto rende necessario, a parere del Viminale, rinverdire le precedenti indicazioni impartite con la circolare del 24 ottobre 2019. Gli operatori della polizia di Stato, specifica innanzitutto la nota, «in relazione alle delicate funzioni che sono chiamati ad assolvere, sono assoggettati a un particolare regime giuridico. Ciò impone nell'utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei social media una rigorosa disciplina comportamentale, che, proprio con riferimento agli episodi evidenziati, si concretizza principalmente nel dovere di non rilevare a terzi informazioni e dati, ne di pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento all'efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell'Amministrazione, ovvero alla privacy di terze persone». In buona sostanza gli operatori di polizia hanno un dovere di riserbo e continenza. Doveri «la cui violazione, in aggiunta ai riflessi negativi sull'immagine della polizia di Stato, comporta oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari anche la configurabilità di responsabilità penali, correlate all'eventuale violazione delle disposizioni a presidio del segreto degli atti di indagine e del segreto d'ufficio». La ripresa audio video di un'attività istituzionale è di fatto una parte integrante della relazione di servizio e quando l'attività si qualifica di polizia giudiziaria la questione assume connotazioni ancora più delicate e complesse. Recentemente anche il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato il Viminale proprio per la diffusione illecita di foto e video di persone identificate o identificabili. Con una correlata responsabilità erariale del soggetto responsabile e una possibile responsabilità anche di carattere penale e civile dello stesso. Pertanto, conclude l'interessante circolare, se l'operatore di polizia ha necessità di raccogliere documentazione fotografica ed audiovisiva per specifiche attività di indagine, «gli operatori possono utilizzare i dispositivi di ripresa privati quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati o gli operatori adibiti allo specifico servizio, con la precisazione che a tali riprese devono ritenersi applicabili le prescritte norme penali e disciplinari. In tali casi, le riprese fotografiche e audio – video effettuate per finalità di polizia dovranno essere tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall'ufficio incaricato di conservare la documentazione probatoria e cancellate dal dispositivo personale».