Il mantenimento dei figli maggiorenni rientra nella nozione di obbligazioni alimentari? La questione alle Sezioni Unite

A seguito di una recente ordinanza della Cassazione numero 18044/2023 che ha affermato l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori, il quadro interpretativo apparentemente consolidato risulta mutato, con la necessità di un intervento delle Sezioni Unite.

La Cassazione è stata investita dal ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva ribaltato la decisione di prime cure escludendo l'obbligo di un uomo di versare all'ex moglie l'assegno per il mantenimento delle due figlie, ormai maggiorenni e non più conviventi con la madre. Il Collegio ritiene di esaminare in via preliminare la tempestività del ricorso presentato dalla soccombente, notificato in data 26 ottobre 2021, tenendo conto che il provvedimento impugnato era stato notificato il 27 luglio 2021. Si tratta quindi di valutare se alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti si applichi o meno la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 92, comma 1, r.d. numero 12/1941. Più precisamente «si tratta di stabilire quale significato si debba attribuire alla locuzione “cause civili relative ad alimenti” prevista da tale norma, ai fini degli affari civili da trattare in periodo feriale, come tali sottratti alla sospensione dei termini processuali». Non essendoci univocità interpretativa nella giurisprudenza e in forza di quanto stabilito dal Regolamento CE numero 4/2009, risulta opportuno, secondo la I sez. civile, rimettere la questione alle Sezioni Unite «perché il mutamento repentino di prospettiva giurisprudenziale investe un profilo di massima di particolare importanza, che si presta ad avere ricadute su un numero indeterminato di controversie familiari». Vengono dunque formulati i seguenti quesiti interpretativi da sottoporre al Supremo Consesso «i se, ferma la differenza di diritto interno tra l'istituto degli “alimenti” e la funzione anche lata di “obbligazione alimentare”, sia possibile ipotizzare una loro convergenza all'interno di una complessiva nozione di obbligazioni alimentari nell'ambito del diritto di famiglia e, in particolare, se una simile operazione sia condivisibile ai fini del regime della sospensione dei termini processuali ii se l'orientamento interpretativo di diritto interno adottato tradizionalmente da questa Corte, ove si reputi opportuno il suo mantenimento, sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il contenuto del Regolamento CE numero 4/2009».

Presidente Genovese – Relatore Pazzi Rilevato che 1. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 14 febbraio 2020, rigettava il ricorso L. numero 898 del 1970, ex articolo 9 presentato da M.L. per essere esonerato dall'obbligo di versare all'ex coniuge T.D. l'assegno di Euro 5.000 stabilito nel corso del giudizio di divorzio per il mantenimento delle figlie S. e Lu. . Escludeva, in particolare, che la T. avesse perso la legittimazione passiva a ricevere tale assegno, poiché le giovani, pur avendo oramai conseguito la laurea, continuavano a trovarsi in una condizione di permanenza temporanea fuori sede. 2. La Corte d'appello di Napoli, a seguito del reclamo presentato dal M. , ricordava che l'assenza di convivenza costituiva una condizione che determinava il venire meno della legittimazione della madre a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento delle figlie. Valutava che nel caso di specie l'età delle giovani, i percorsi intrapresi in conformità con i loro studi e le esperienze lavorative e professionali successivamente svolte inducessero a ritenere che, verosimilmente, entrambe avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare e dell'ambiente socioeconomico nel quale erano inserite. Reputava, perciò, che la residenza in […] delle giovani non potesse più essere considerata temporanea e giudicava di conseguenza, in accoglimento del reclamo, che non fosse più dovuto alla T. il pagamento del contributo al loro mantenimento già disposto a carico del M. , essendo venuto meno il presupposto della convivenza con la madre e, quindi, la legittimazione di quest'ultima a pretendere l'assegno per le discendenti, le quali avrebbero dovuto formulare apposita ed autonoma richiesta al padre. 3. T.D. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 23 giugno 2021, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso M.L. . Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c Considerato che 4. Occorre verificare in via preliminare se la notifica del ricorso in esame, avvenuta il 26 ottobre 2021, possa ritenersi tempestiva, tenuto conto che il provvedimento impugnato, per ammissione della stessa parte ricorrente, era stato notificato in data 27 luglio 2021. Questa verifica, correlata alla tutela d'interessi di carattere generale e, come tale, effettuabile d'ufficio così, per tutte, Cass., Sez. U., 6983/2005 , comporta la necessità di accertare se alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti si applichi o meno la sospensione dei termini processuali prevista dal R.D. numero 12 del 1941, articolo 92, comma 1. Più precisamente si tratta di stabilire quale significato si debba attribuire alla locuzione cause civili relative ad alimenti prevista da tale norma, ai fini degli affari civili da trattare in periodo feriale, come tali sottratti alla sospensione dei termini processuali L. numero 742 del 1969, articolo 3 . 4.1 La giurisprudenza di questa Corte da tempo ritiene che, al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli, sia applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dall'articolo 155 c.c. e L. numero 898 del 1970, articolo 6 non ha natura alimentare articolo 433 e ss. c.c. nè è ad essa assimilabile Cass. 8417/2000, Cass. 8567/1991, Cass. 2050/1988 . Allo stesso modo questa Corte è stata fin qui ferma nel ritenere che l'assegno divorzile in tutte le sue componenti non può essere equiparato all'assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità dei due tipi di assegno, cosicché non è dato, in mancanza di esplicazioni normative distinte, equiparare le relative controversie v. Cass. 4456/1995, Cass. 2731/1997 . Per questo motivo è stato sostenuto che alle vertenze concernenti l'assegno divorzile non si applica, in linea generale, l'esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dalla L. numero 742 del 1969, articolo 3 v. Cass. 5862/1999 . Questo indirizzo interpretativo è stato di recente ribadito da questa stessa sezione, anche ai fini dell'esegesi indotta dalla normativa emergenziale di contrasto al Covid-19, laddove ha affermato che in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità , considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto del D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, comma 3, lett. a , convertito con la L. numero 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni Cass. 5393/2023, Cass. 6639/2023 . 4.2 Una più recente ordinanza di questa sezione Cass. numero 18044/2023 ha mutato il quadro giurisprudenziale fin qui all'apparenza consolidato, fissando il seguente principio in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento CE numero 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari , a norma del D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, comma 3, convertito nella L. numero 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. numero 742 del 1969, articolo 1 e 3 tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non si applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal D.R. numero 12 del 1941, articolo 92. L'ordinanza in discorso spiega, in particolare, che la modifica legislativa prevista dalla normativa pandemica ha inteso accomunare le due fattispecie, quelle delle cause alimentari e quelle in tema di mantenimento, ai fini della sospensione feriale dei termini per attuare un'armonizzazione della normativa interna a quella Eurounitaria, eliminando disparità di trattamento tra coppie residenti e coppie cross-border. Il mutamento di indirizzo sostenuto dall'ordinanza in discorso trova così argomento nel D.L. 18 del 2020, articolo 83 ma propone una lettura di questa norma di diritto interno asseritamente imposta dal Regolamento CE numero 4/2009, in forza di quanto stabilito dal Considerando 11 a mente del quale l'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di obbligazione alimentare dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma , onde adottare poi una complessiva considerazione degli assegni di mantenimento del coniuge debole, dei minori e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti quali obbligazioni alimentari, con conseguenze anche riguardo alla generale disciplina in materia di sospensione dei termini processuali. 4.3 Si rivela così opportuna, sotto quest'ultimo profilo, una riflessione in ordine all'esegesi da attribuire alla normativa nazionale, al fine di stabilire se in effetti esista o meno e se sia condivisibile, ai fini del regime della sospensione dei termini processuali, uno spazio interpretativo del tipo di quello sostenuto dall'ordinanza citata la quale, ferma la differenziazione di diritto interno tra la nozione di alimenti - che è nozione tecnica ed evocativa di un ben preciso istituto di diritto privato - e la funzione anche lata di obbligazione alimentare , ha inteso assumere come possibile una convergenza col concetto al fondo del diritto al mantenimento laddove ha spiegato che la normativa comunitaria in questione è espressione della discrezionalità del legislatore Eurounitario che, nell'adottare la norma regolamentare, bilancia e contempera i diversi interessi da tutelare, esprimendo l'innovativa ratio diretta ad accomunare, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, due istituti l'obbligazione alimentare e quella di mantenimento che sono sempre stati oggetto di differente regolamentazione per antica tradizione dommatica pag. 5 dell'ordinanza . Su questo aspetto è opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte, perché il mutamento repentino di prospettiva giurisprudenziale investe un profilo di massima di particolare importanza, che si presta ad avere ricadute su un numero indeterminato di controversie familiari. 4.4 Deve essere rimessa alle Sezioni Unite anche la valutazione del profilo di compatibilità o meno dell'orientamento interpretativo di diritto interno tradizionalmente adottato col diritto comunitario, ove quell'orientamento si intenda mantenere. In particolare, trattandosi di giudizio di ultima istanza ipoteticamente determinativo dell'inammissibilità del ricorso, è opportuno che siano le Sezioni Unite a valutare - eventualmente per il tramite del rinvio pregiudiziale alla Corte UE - se il Regolamento CE numero 4/2009 osti, anche in rapporto alla ratio tratta dai Considerando i quali, notoriamente, non assumono forza direttamente precettiva, ma possono essere assunti in funzione interpretativa dei fini della normativa comunitaria alla quale accedono cfr. Cass. 8585/2022, Cass. 7280/2022 , a un'esegesi delle norme di diritto interno L. numero 742 del 1967, articolo 3 e articolo 92 ord. giud. che, come fatto fin qui, reputi estensibile alle controversie sull'assegno per il mantenimento dei figli minori o, come nel caso di specie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti la regola concernente la sospensione feriale di tutti i termini processuali a fronte di quella che invece impone, nel periodo feriale, la trattazione delle cause civili relative ad alimenti . 5. In conclusione, i temi appena descritti rendono opportuno che la questione appena delineata, di particolare rilevanza non solo perché si correla a un mutamento nella giurisprudenza di questa Corte ritenuto necessario in ragione del tenore della normativa Europea in materia, ma anche per il numero indeterminato di controversie familiari su cui possono riverberarsi gli effetti della decisione da assumere, venga rimessa all'esame delle Sezioni Unite. In termini sintetici, la questione resta ancorata ai seguenti interrogativi i se, ferma la differenza di diritto interno tra l'istituto degli alimenti e la funzione anche lata di obbligazione alimentare , sia possibile ipotizzare una loro convergenza all'interno di una complessiva nozione di obbligazioni alimentari nell'ambito del diritto di famiglia e, in particolare, se una simile operazione sia condivisibile ai fini del regime della sospensione dei termini processuali ii se l'orientamento interpretativo di diritto interno adottato tradizionalmente da questa Corte, ove si reputi opportuno il suo mantenimento, sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il contenuto del Regolamento CE numero 4/2009. Pare, dunque, opportuno a questo collegio trasmettere gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'articolo 374 c.p.c., comma 2, affinché valuti se rimettere la questione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone rimettersi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.