Nuovi fondi per la compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati in gratuito patrocinio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 il decreto del 31 agosto 2023 con cui il Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha modificato il precedente decreto del 15 luglio 2016 in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto ministeriale del 15 luglio 2016 disciplina le modalità con le quali gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa , compresa l'imposta sul valore aggiunto IVA , nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali. Con il decreto del 31 agosto 2023 appena pubblicato in Gazzetta, sono stati inseriti nelle premesse iniziali, dopo il terzo visto, i seguenti Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , che ha modificato l' art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 , si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . Viene modificato anche l' art. 1 d.m. 15 luglio 2016 eliminando il riferimento al pagamento dei contributi previdenziali per i soli dipendenti come modalità di fruizione della compensazione. Con la modifica dell'art. 3, comma 6, viene invece esteso il periodo nel quale poter esercitare l'opzione di utilizzo del credito in compensazione. La nuova formulazione si riferisce infatti al periodo dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno e, a partire dall'anno 2023, ferma restando la disponibilità delle relative risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno .

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 agosto 2023 in G.U. del 26 settembre 2023, n. 225