Decreto ingiuntivo e insolvenza europea. Quando è competente il giudice italiano?

Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli articolo 4, secondo comma, lett. f e 15 Reg. CE 1346/2000 del consiglio UE del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza europea, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.

Una S.r.l. depositava il 25 giugno 2013 ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di una società straniera di diritto austriaco per il mancato pagamento di una fornitura di prodotti. Il decreto veniva emesso immediatamente esecutivo in data 22 luglio 2013 e la creditrice iscriveva ipoteca giudiziale in data 29 luglio 2013 su un immobile di proprietà della debitrice sito in Italia notificando poi il monitorio in data 2 agosto 2013. La debitrice si opponeva al decreto affermando che un tribunale austriaco aveva dichiarato in data 4 luglio 2013 lo stato di insolvenza della società medesima ai sensi dell'articolo 3 Reg. UE 1346/2000 con apertura della relativa procedura di insolvenza europea. Successivamente lo stesso tribunale austriaco aveva dichiarato il fallimento della società. Vista la situazione, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato nullo dal Tribunale italiano per incompetenza con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca. La S.r.l. proponeva appello, ma la Corte rigettava l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. La creditrice ricorreva allora in Cassazione.   Secondo la S.r.l. essenziale per determinare e ancorare la competenza del giudice italiano era il momento del deposito del ricorso monitorio e ciò era avvenuto pacificamente in epoca anteriore all'apertura della procedura di insolvenza europea. Irrilevante, ai fini della pendenza della lite, era quindi il momento della emissione dell'ingiunzione di pagamento e quello della notifica alla debitrice eventi questi successivi all'apertura della procedura citata. In argomento la Corte d'Appello aveva invece sposato la decisione del Tribunale sostenendo che gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale si producevano solo dalla notifica del ricorso e del decreto. Inoltre, i decreti ingiuntivi non definitivi al momento dell'apertura della procedura dovevano essere giudicati inefficaci nei riguardi della massa, anche nel caso di iscrizione di ipoteca in forza della provvisoria esecutività del decreto opposto. Pertanto, per i giudici di merito, correttamente era stata dichiarata la nullità dell'ingiunzione con cancellazione dell'ipoteca giudiziale in quanto fondata su titolo che aveva perso efficacia ex tunc. Il ricorso in Cassazione della S.r.l. trova invece accoglimento in relazione ai primi due motivi di censura. In sostanza, secondo la ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producessero solo con la notificazione dell'ingiunzione al debitore e non prima con il deposito del ricorso monitorio. Ad avviso della S.r.l. quindi la competenza del giudice italiano si sarebbe determinata al momento della proposizione della domanda con il deposito del ricorso essendo irrilevanti successivi mutamenti intercorsi prima della notifica del decreto. Peraltro, gli effetti dell'apertura della procedura di insolvenza – secondo la legge italiana ritenuta applicabile per le ragioni esposte – si sarebbero comunque prodotti solo a decorrere dalla iscrizione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nel registro imprese fatto questo avvenuto dopo la notifica del provvedimento monitorio. Data la scansione temporale degli eventi come riepilogati sopra, la Cassazione afferma che l'assunto della Corte d'Appello e la conseguente statuizione non sono conformi ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. Come noto infatti, in tema di ricorso per decreto ingiuntivo, il procedimento monitorio si considera pendente in esito alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda – tra cui la litispendenza e la continenza – retroagiscono al momento del deposito del ricorso, sempre che la domanda sia stata presentata avanti il giudice all'epoca dei fatti effettivamente competente a conoscerla. In altri termini al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si ricollega il momento prenotativo della pendenza della lite, sebbene in quel momento la controparte sia ancora ignara. Quanto sopra avviene anche in ossequio al principio generale per cui i tempi del procedimento non devono andare a detrimento della parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio. Da ciò consegue che se il fallimento del debitore è intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – come avvenuto nel caso in esame – ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lett. f del Reg. CE 1346/2000, il procedimento deve considerarsi pendente e dovrà trovare applicazione la legge italiana. La ricorrente aveva quindi correttamente insistito per la competenza del Tribunale italiano. Cosa accade però nel caso di successivo fallimento del debitore? Ai sensi della legge italiana, nel caso particolare in cui il fallimento intervenga nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo come avvenuto nella fattispecie in esame , consegue che l'ingiunzione non è inefficace assolutamente, bensì lo è solo nei riguardi della massa, giacché, una volta tornato in bonis il debitore, potrà nuovamente spiegare i propri effetti. L'inefficacia nei riguardi della massa vale anche per il decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo non essendo equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato e così pure per l'ipoteca giudiziale iscritta in forza della provvisoria esecutività. Nei termini sopra esposti non è quindi fondata la decisione della Corte d'Appello secondo cui il provvedimento monitorio doveva essere radicalmente revocato.

Presidente Di Virgilio – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.- Con ricorso depositato il 25 giugno 2013, la Arcasa S.r.l. chiedeva al Tribunale di Padova Sezione distaccata di Cittadella che fosse ingiunto, nei confronti della società Omissis GmbH, il pagamento della somma di Euro 59.644,72 per conto capitale, oltre interessi del D.Lgs. numero 231 del 2002, ex articolo 5, a titolo di fornitura dei prodotti specificati nelle fatture allegate. Con Decreto Ingiuntivo numero 783 del 2013, emesso il 15 luglio 2013, depositato il 22 luglio 2013, munito della clausola di provvisoria esecuzione rilasciata inaudita altera parte ai sensi dell'articolo 642 c.p.c., il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta. All'esito, Arcasa iscriveva in data 29 luglio 2013, r.g. numero Omissis , r.p. numero Omissis , ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà di Omissis sito in Omissis , individuato in catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio numero Omissis , particella numero Omissis , piano Omissis , zona censuaria Omissis , categoria Omissis . Il provvedimento monitorio, unitamente al precetto, era notificato alla Omissis e all'institore A.L. il 2 agosto 2013. 2.- Quindi, con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2013, la Curatela della Omissis GmbH proponeva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, con la quale rilevava che la Omissis era una società di diritto austriaco che aveva una sede secondaria in Omissis cessata sin dal Omissis che era proprietaria di un immobile sito nel Comune di Omissis che il 4 luglio 2013 il Tribunale di Linz, tenuto conto del fatto che all'epoca la società aveva sedi operative anche in altri paesi comunitari oltre che in Italia, aveva dichiarato lo stato di insolvenza di Omissis , ai sensi dell'articolo 3 del Reg. CE numero 1346/2000 del Consiglio dell'U.E. del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, ammettendo la società alla procedura concorsuale di risanamento senza gestione autonoma Sanierungsverfahren , con spossessamento dei beni che il 7 aprile 2014 lo stesso Tribunale di Linz aveva dichiarato il fallimento Konkursverfahren di detta società che il decreto ingiuntivo e l'iscrizione ipotecaria dovevano considerarsi inefficaci nei confronti della procedura concorsuale, poiché lo stato di insolvenza Europea - riconosciuto automaticamente in tutti gli Stati membri - era stato dichiarato prima che il decreto ingiuntivo fosse notificato all'ingiunto, sicché la creditrice avrebbe potuto invocare la propria pretesa solo nell'ambito della procedura concorsuale. Per l'effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Padova, la Arcasa S.r.l. e chiedeva che, previa sospensione della provvisoria esecuzione, il provvedimento monitorio opposto fosse dichiarato inefficace e/o nullo e quindi revocato e che fosse altresì ordinata, verso il Conservatore dei registri immobiliari, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio la Arcasa S.r.l., la quale resisteva all'opposizione e sosteneva che, quand'anche il decreto ingiuntivo e l'iscrizione ipotecaria fossero stati inefficaci nei confronti della procedura concorsuale, non era comunque giustificata la richiesta di revoca e cancellazione che, infatti, il titolo e l'ipoteca sarebbero stati eventualmente inopponibili alla massa dei creditori, ma non invalidi che la creditrice avrebbe potuto usufruirne nei confronti della debitrice, ove essa fosse tornata in bonis, ovvero nei confronti di un'eventuale procedura di insolvenza secondaria aperta in Omissis , ai sensi dell'articolo 27 del Reg. CE numero 1346/2000 del 29 maggio 2000. All'udienza del 18 febbraio 2014 era sospesa, ai sensi dell'articolo 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte. All'esito, il Tribunale adito, con sentenza numero 3883/2014, depositata il 23 dicembre 2014, notificata il 30 dicembre 2014, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ordinava la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. In proposito, la pronuncia di prime cure osservava che il Reg. CE numero 1346/2000 era direttamente applicabile in Italia, trattandosi di normativa sovranazionale equiparata alla legislazione nazionale e su questa prevalente che il Tribunale adito con il ricorso monitorio non era competente ad emettere il decreto ingiuntivo in costanza di procedura Europea di insolvenza, sicché detto provvedimento era affetto da nullità che a tale nullità conseguiva l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile sito in Omissis . 3.- Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2015, proponeva appello la Arcasa S.r.l., la quale, nell'ordine, lamentava 1 che la competenza del giudice italiano adito doveva essere determinata con riferimento al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, anteriore all'apertura della procedura di insolvenza austriaca 2 che l'inefficacia/inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura concorsuale, operando automaticamente, escludeva che controparte avesse interesse a promuovere l'azione di opposizione e, in ogni caso, essa non implicava l'invalidità del titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria 3 che doveva essere valutata la reviviscenza degli effetti dell'iscrizione ipotecaria nell'eventualità che, alla chiusura della procedura concorsuale, il bene immobile in questione non fosse stato venduto mentre solo nel caso di vendita e riscossione del prezzo il giudice delegato italiano avrebbe potuto disporre la cancellazione della garanzia 4 che la procedura secondaria di insolvenza in Italia, che l'appellante intendeva avviare con effetto limitato al bene immobile sito in Omissis , avrebbe privato di effetti in Italia la decisione del Tribunale di Linz. Si costituiva nel giudizio di gravame la Curatela della Omissis GmbH, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede a che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f , del Reg. CE numero 1346/2000, la legge dello Stato di apertura determinava gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti b che gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale si producevano solo con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, momento a cui doveva essere ricondotta la pendenza della lite ai sensi dell'articolo 643 c.p.c., comma 3, rilevando l'articolo 39 c.p.c., comma 3, solo ai fini della prevenzione delle liti c che, esclusivamente per effetto dell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si era reso necessario verificare l'anteriore avvio di una procedura concorsuale diversa e prevalente sulla causa di opposizione d che erano inefficaci, nei confronti della massa, i decreti ingiuntivi non definitivi al momento dell'apertura della procedura di insolvenza, anche qualora fosse stata iscritta ipoteca giudiziale anteriormente al fallimento, in virtù della provvisoria esecuzione del decreto opposto, esecuzione tra l'altro sospesa nel corso del giudizio di opposizione e che vi era interesse a proporre l'opposizione per evitare che si consolidasse l'efficacia esecutiva del decreto non opposto, poiché il giudice delegato austriaco non avrebbe potuto disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento emesso da un giudice italiano e gravante su un bene immobile sito in Omissis f che solo i provvedimenti conservativi successivi all'apertura della procedura di insolvenza, adottati dallo stesso giudice officiato di detta procedura, potevano avere efficacia negli Stati membri dell'Unione senza altre formalità g che, in conseguenza, correttamente il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, cui doveva necessariamente conseguire l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale, in quanto fondata su un titolo invalido che aveva perso efficacia ex tunc, trattandosi altresì di garanzia incompatibile con lo spossessamento dei beni della società opponente anteriormente disposto con la dichiarazione di insolvenza h che gli effetti della dichiarazione di insolvenza si producevano negli Stati membri dell'U.E. immediatamente, senza altra formalità, a prescindere dall'iscrizione della decisione di apertura nel registro delle imprese i che il consolidamento dell'ipoteca in caso di apertura di procedura di insolvenza secondaria in Omissis costituiva una mera ipotesi, in quanto non vi era stato alcun avvio di tale procedura a cura di Arcasa, ed inoltre altra analoga iniziativa promossa dall'Agenzia delle Entrate, davanti al Tribunale di Udine, era stata respinta con Decreto del 3 luglio 2015 l che l'iscrizione ipotecaria, unitamente al decreto ingiuntivo che ne costituiva il titolo, non potevano restare in uno stato di quiescenza fino alla chiusura del fallimento, per l'eventualità che il bene immobile sito in Omissis fosse rimasto estraneo ed eccedente rispetto al patrimonio esaurito per la soddisfazione dei creditori. 4.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, la Arcasa S.r.l Ha resistito con controricorso la Curatela della Omissis GmbH. 5.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 6.- La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 c.p.c., e articolo 643 c.p.c., comma 3, nonché dell'articolo 4, comma 2, lett. f , e articolo 15 del Reg. CE numero 1346/2000 del 29 maggio 2000, per avere la Corte di merito ritenuto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono solo con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo e solo da allora si realizzerebbe la pendenza della lite, anziché sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Obietta l'istante che, nel caso di specie, il procedimento monitorio era già pendente all'epoca della dichiarazione dello stato di insolvenza, sicché gli effetti dell'apertura della relativa procedura sarebbero stati disciplinati dalla legge italiana. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 c.p.c., e articolo 643 c.p.c., comma 3, nonché degli articolo 5 e 112 c.p.c., e della L. Fall., articolo 16, comma 2, per avere la Corte territoriale affermato che momento determinante per la individuazione della competenza fosse rappresentato dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e non dalla data del deposito del ricorso. Per converso, ad avviso dell'istante, la competenza si sarebbe radicata con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che avessero rilevanza, rispetto ad esso, successivi mutamenti dello stato medesimo. Sicché - sostiene la ricorrente -, all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale adito era certamente competente ad emettere il provvedimento monitorio. Inoltre, secondo la ricorrente, gli effetti dell'apertura della procedura di insolvenza sull'azione giudiziaria pendente, in quanto regolati dalla legge italiana, si sarebbero prodotti solo a decorrere dalla iscrizione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nel registro delle imprese, ossia dal 4 settembre 2013, data successiva non solo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche all'emissione e alla notifica del provvedimento monitorio. Peraltro, il giudice del gravame avrebbe dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito con il ricorso per decreto ingiuntivo senza che tale eccezione fosse stata mai sollevata dalla Omissis , che si sarebbe limitata a dedurne l'inefficacia, basando su tale esclusivo asserto la richiesta di revoca. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 51 e 52, dell'articolo 647 c.p.c. e dell'articolo 100 c.p.c., per avere la Corte distrettuale travisato le categorie giuridiche dell'inefficacia/inopponibilità e della nullità, con la conseguenza che, in ragione del principio di esclusività del procedimento di accertamento dei crediti da ammettere al passivo secondo le norme della legge fallimentare, principio peraltro valido anche per la legge federale austriaca, il decreto ingiuntivo emesso contro il fallito in corso di fallimento sarebbe stato inopponibile alla massa dei creditori e quindi inefficace, non già radicalmente nullo, come ritenuto dal giudice d'appello. Senonché, continua l'istante, detta inefficacia avrebbe operato ex lege, senza necessità di alcuna opposizione, né di alcuna pronuncia del Tribunale che aveva emesso il provvedimento monitorio. L'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della massa dei creditori non sarebbero equivalsi ad invalidità del decreto ingiuntivo, il quale avrebbe potuto spiegare interamente i propri effetti nei confronti della società tornata in bonis. Quindi, il provvedimento monitorio non avrebbe potuto essere revocato. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, della violazione e falsa applicazione degli articolo 5, 11 e 20 del Reg. CE numero 1346/2000 del 29 maggio 2000 nonché della L. Fall., articolo 16, comma 2, per avere la Corte del gravame dichiarato l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria derivante dalla dichiarazione di insolvenza, mentre l'apertura della procedura concorsuale in Omissis non avrebbe pregiudicato in alcun modo il diritto reale di garanzia spettante ad Arcasa in forza dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in Omissis su un immobile sito in Omissis , iscrizione perfettamente valida ed efficace. In specie, deduce l'istante che, al tempo dell'iscrizione ipotecaria giudiziale ossia il 29 luglio 2013 , il provvedimento di apertura della procedura di insolvenza non era ancora stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Venezia trascrizione avvenuta il 27 agosto 2013 . La ricorrente rileva altresì che il diritto reale di garanzia in favore dell'Arcasa sarebbe sorto prima che la procedura di insolvenza iniziasse ad avere effetti in Italia, atteso che l'iscrizione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nel registro delle imprese era avvenuta solo il 4 settembre 2013, con l'effetto che il titolare del diritto reale di garanzia su un immobile situato in paese diverso da quello dove era stata aperta la procedura di insolvenza avrebbe potuto soddisfarsi sul bene medesimo, non essendogli precluse le correlate azioni esecutive. 5.- Con il quinto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 45, dell'articolo 2916 c.c., dell'articolo 655 c.p.c., degli articolo 2808, 2818 e 2884 c.c., nonché dell'articolo 25 del Reg. CE numero 1346/2000 del 29 maggio 2000 e della L. numero 218 del 1995, articolo 64 e segg., per avere la Corte di merito reputato che l'iscrizione ipotecaria, comunque dichiarata inefficace, dovesse essere cancellata e non potesse mantenersi in stato di quiescenza fino alla chiusura del fallimento. Al riguardo, l'istante eccepisce che, quand'anche la sentenza austriaca dichiarativa dello Stato di insolvenza avesse iniziato a produrre effetti a partire dalla sua pronuncia, con la conseguente posteriorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'apertura della procedura, comunque il principio di inefficacia a sfavore dei creditori delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se effettuate dopo l'apertura della procedura, non avrebbe impedito il compimento di tali formalità, che avrebbero potuto riprendere efficacia all'esito della chiusura della procedura concorsuale. Solo la vendita del cespite ipotecato e la riscossione del prezzo nell'ambito della procedura concorsuale avrebbero consentito la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, anche a cura di un giudice straniero. Peraltro, la ricorrente evidenzia che sullo stesso cespite risultava iscritta in data 30 aprile 2012 ipoteca volontaria di primo grado a favore di S.A. per Euro 8.000.000,00. 6.- Il sesto motivo di ricorso attiene, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, alla violazione e falsa applicazione degli articolo 17 e 27 del Reg. CE numero 1346/2000 del 29 maggio 2000 e dell'articolo 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che Arcasa non avesse potuto aprire in Omissis una procedura di insolvenza secondaria a carico di Omissis . All'uopo, l'istante precisa che, pur a fronte della contestata cessazione della dipendenza della società austriaca in Omissis , l'immobile di sua proprietà sito in Omissis era comunque stato dato in locazione ad altra società, e non ceduto, sicché la società avrebbe continuato a percepire i canoni e ad esercitare in tal modo attività in Omissis . Cosicché l'apertura della procedura secondaria avrebbe privato di effetti in Italia la decisione del Tribunale di Linz e i rapporti con i creditori sarebbero stati regolati soltanto dalla procedura secondaria, con la conseguente emersione della rilevanza del titolo monitorio e della connessa garanzia. 7.- Il settimo motivo di ricorso concerne, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, l'omesso esame circa la trasformazione della procedura di risanamento senza gestione autonoma in procedura fallimentare e circa le sue conseguenze, sia in ordine agli effetti dell'apertura del fallimento sul procedimento monitorio, sia in ordine alla legittimazione processuale del curatore. Sostiene, in merito, la ricorrente che il rigetto dell'istanza di concordato e la dichiarazione di fallimento avrebbero comportato l'apertura di una nuova e autonoma procedura concorsuale, con la conseguenza che gli effetti di tale nuova procedura si sarebbero prodotti solo a decorrere dal 7 aprile 2014. Aggiunge l'istante che, a fronte di tale nuova procedura, il decreto ingiuntivo sarebbe passato in giudicato ben prima della sua apertura. Ed inoltre il curatore della procedura di risanamento senza gestione autonoma avrebbe perso ogni capacità processuale. 8.- Il primo e il secondo motivo - che, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione, possono essere affrontati congiuntamente - sono fondati. Ed invero, la Corte distrettuale - conformemente a quanto osservato dal Tribunale - ha escluso che, all'esito dell'apertura della procedura di insolvenza Europea, trovasse applicazione la legge italiana sugli effetti di tale apertura, non essendovi - al momento in cui la procedura è stata aperta - alcun procedimento pendente in Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f , del Reg. CE numero 1346/2000 del Consiglio dell'U.E. del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza. Tale conclusione è stata argomentata avendo riguardo al fatto che la pendenza del procedimento volto alla soddisfazione del credito azionato in via monitoria avrebbe dovuto essere ancorata alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, e non al deposito del ricorso monitorio, ossia ad un'epoca successiva alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Sicché la pubblicazione il 22 luglio 2013 e la notificazione del decreto ingiuntivo il 2 agosto 2013 - nonché l'iscrizione ipotecaria giudiziale il 29 luglio 2013 - in un momento successivo all'apertura della procedura di insolvenza Europea avvenuta il 4 luglio 2013 , benché antecedentemente fosse stato proposto il ricorso monitorio depositato il 25 giugno 2013 , hanno indotto la Corte a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per incompetenza ad emettere il provvedimento monitorio, e a disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, anziché dichiararne la mera inopponibilità alla procedura concorsuale secondo la legge italiana. 8.1.- L'assunto della Corte di merito non trova riscontro nel consolidato formante giurisprudenziale. L'attuale formulazione dell'articolo 39 c.p.c., comma 3, parifica , infatti, ai fini della prevenzione, la notificazione dell'atto introduttivo avente la forma della citazione al deposito del ricorso. E la previsione si coordina perfettamente con il disposto dell'articolo 643 c.p.c., comma 3. Ora, in relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda e tra essi quelli legati alla litispendenza e continenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla Cass. Sez. U., Ordinanza numero 20596 del 01/10/2007 . Pertanto, ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui dell'articolo 39 c.p.c., u.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'articolo 643 c.p.c., comma 3 Cass. Sez. 6-3, Ordinanza numero 4987 del 14/03/2016 Sez. 1, Sentenza numero 18564 del 21/09/2015 Sez. 6-2, Ordinanza numero 18707 del 04/09/2014 Sez. 6-3, Ordinanza numero 6511 del 26/04/2012 e ciò anche nell'ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica Cass. Sez. 6-2, Ordinanza numero 1366 del 19/01/2018 . L'opzione percorsa dal legislatore del 2009, che riconduce la prevenienza al deposito del ricorso, lasciando al contempo inalterata la formulazione dell'articolo 643 c.p.c., comma 3 - a mente del quale la pendenza della lite si determina nel procedimento monitorio solo con la notificazione del ricorso e del decreto -, emancipa l'istituto della prevenzione dalla pendenza della lite, individuando un più ampio criterio prenotativo che prescinde sia dall'apertura del giudizio a cognizione piena di opposizione sia dall'instaurazione del contraddittorio. Pertanto, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento prenotativo della pendenza della lite, sebbene in quel momento controparte sia all'oscuro dell'iniziativa giudiziaria. Siffatta ricostruzione risponde altresì al più generale principio a mente del quale la parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio non deve risentire gli effetti della durata del procedimento , dovendo, dunque, essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata nella specie monitoria fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata. 8.2.- Ne discende che, ove il fallimento o, comunque, l'apertura della procedura concorsuale dell'ingiungendo sia intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f , del Reg. CE numero 1346/2000, il procedimento deve considerarsi pendente e dovrà trovare applicazione la legge italiana in ordine alla sorte di tale procedimento. Segnatamente, il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ipotesi alla quale deve essere a fortiori equiparata l'apertura della procedura concorsuale dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e prima della proposizione dell'opposizione , non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo, ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato in bonis il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi Cass. Sez. 3, Sentenza numero 8110 del 14/03/2022 Sez. 1, Sentenza numero 22047 del 13/10/2020 Sez. 1, Sentenza numero 23394 del 16/11/2015 . Al riguardo, secondo la legge italiana, il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed e', come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività Cass. Sez. 6-1, Ordinanza numero 23474 del 27/10/2020 Sez. 6-1, Ordinanza numero 23679 del 10/10/2017 Sez. 6-1, Ordinanza numero 11811 del 27/05/2014 . Non e', infatti, opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex articolo 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex articolo 642 c.p.c., o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento né ciò viola l'articolo 1, protocollo numero 1 della CEDU che tutela sia i beni che i valori patrimoniali, compresi i crediti , poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza Cass. Sez. 6-1, Ordinanza numero 21583 del 03/09/2018 Sez. L, Ordinanza numero 1774 del 24/01/2018 Sez. 6-1, Ordinanza numero 25191 del 24/10/2017 Sez. 1, Sentenza numero 1650 del 27/01/2014 . E' altresì inopponibile la stessa iscrizione ipotecaria eseguita in forza del titolo inopponibile al fallimento. 8.3.- Da tanto consegue che l'assunto del giudice d'appello, secondo cui - alla stregua dell'esclusione di un procedimento pendente alla data dell'apertura della procedura di insolvenza Europea - il provvedimento monitorio avrebbe dovuto essere revocato e l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere cancellata, deve essere rivisto in ragione dei principi innanzi esposti. E ciò considerato che certamente l'azione monitoria volta all'accertamento di un credito ricade tra i procedimenti pendenti di cui al combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, lett. f , e articolo 15 del Reg. CE numero 1346/2000, non avendo natura esecutiva individuale Corte di giustizia U.E., Sez. 3, Sentenza 13 gennaio 2022, in causa C-724/20 Sez. 5, Sentenza 9 novembre 2016, in causa C-212/15 . 9.- I restanti cinque motivi sono assorbiti, in quanto dipendenti dal rilievo pregiudiziale cassato sull'esclusione della pendenza del procedimento monitorio all'epoca dell'apertura della procedura di insolvenza Europea. 10.- In conclusione, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo di ricorso, mentre i residui motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, lett. f , e articolo 15 del Reg. CE numero 1346/2000 del Consiglio dell'U.E. del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza Europea, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.