Il bilanciamento tra ragionevole durata del processo e diritto di difesa

«La sentenza di merito, dichiarativa della prescrizione del reato, adottata nonostante si sia proceduto in assenza dell’imputato e in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 420-bis c.p.p., è affetta da vizio derivante da difetto del contraddittorio, sul quale la causa estintiva non prevale».

Con la sentenza in commento, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, con cui è stata affermata l'estinzione del reato, per intervenuta prescrizione, nei confronti di un imputato che non aveva avuto conoscenza del procedimento. Nel caso di specie, l'imputato aveva originariamente eletto domicilio presso lo studio del primo difensore di fiducia, il quale aveva successivamente rinunciato al mandato, con nomina di un nuovo difensore. La notifica dell'atto introduttivo di citazione diretta a giudizio era stata effettuata dapprima presso la residenza dell'imputato, inutilmente, e quindi presso il domicilio eletto, nonostante la rinuncia al mandato, ribadita dall'originario difensore, che aveva evidenziato di non aver mai avuto contatti con l'imputato. La Corte d'appello, operato un nuovo tentativo di notifica, aveva quindi dichiarato irreperibile l'imputato e proceduto a notifica ex articolo 159 c.p.p. e, pur a fronte degli specifici motivi di gravame della difesa, che invocava la nullità della sentenza, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando in primo luogo la nullità della decisione impugnata, pronunciata nonostante l'imputato non avesse avuto alcuna conoscenza del procedimento, così come avvenuto in primo grado di giudizio, allorché il giudice di prime cure ne aveva illegittimamente dichiarato l'assenza. La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha in primo luogo rilevato che nel caso di specie ricorreva una nullità assoluta e insanabile, ex articolo 179 c.p.p., soffermandosi preliminarmente sulla irregolarità della dichiarazione di assenza nei confronti dell'imputato. Sul punto, i Giudici di legittimità osservano che non è sufficiente la sola elezione di domicilio, occorrendo la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Tanto premesso, viene quindi esaminato il rapporto tra le cause di nullità relative alla violazione delle norme sull'assenza e l'estinzione del reato per cui si procede, passando in rassegna la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, sin dalla sentenza numero 1021/2002, fino alla più recente sentenza numero 28954/2017, hanno affermato il principio secondo cui deve essere assegnata prevalenza alla causa di estinzione del reato su quella di nullità del processo, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe che procedere all'immediata declaratoria di estinzione del reato. I Giudici di legittimità hanno tuttavia rilevato che, a fronte del consolidato orientamento delle Sezioni Unite, è intervenuta nel 2022 la sentenza numero 111 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 568, comma 4, c.p.p. nella parte in cui è interpretato nel senso dell'inammissibilità del ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato emessa in assenza del contraddittorio. La Consulta, con la sentenza citata, ha evidenziato che il principio di ragionevole durata del processo assume rilievo solo qualora si tratti di un “giusto processo”, sicché non sono ammissibili deroghe alle garanzie sancite dall'articolo 111 Cost., volte ad abbreviare la durata dei procedimenti. Secondo tale impostazione, accolta dai Giudici di legittimità con la sentenza in commento, la nullità assoluta che deriva dalla violazione del contraddittorio non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata del processo sottese all'operatività della immediata declaratoria delle cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.  Viene nel contempo riconosciuto l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, per ottenere l'applicazione di formule di proscioglimento più favorevoli. Alla luce dell'intervento del giudice delle leggi, la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto doveroso ritenere superato il pregresso orientamento di legittimità, affermando che “giudizio” e “contraddittorio” costituiscono un binomio indissolubile e pertanto deve dichiararsi la nullità di una sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato in difetto del contraddittorio.

Presidente Centofanti – Relatore Curami Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.