Cassa Forense sulla complessa situazione delle lettere di compliance dell'AdE

Cassa Forense ha deciso di chiarire ciò che sta accadendo in seguito all'invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di molteplici lettere di compliance fiscale, «nell’ottica di un costante ampliamento del dialogo con i contribuenti». Più nello specifico, il 23 giugno 2023 l’AdE ha pubblicato il provvedimento numero 231840, con il quale ha annunciato l’invio di tali lettere, al fine di segnalare ai contribuenti possibili anomalie dei dati dichiarati ai fini ISA per il triennio 2019 – 2020 – 2021, anomalie rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni sia altre fonti informative disponibili.

Il provvedimento in oggetto fornisce «le fattispecie tipologiche delle anomalie» ed illustra «le modalità di accesso alle informazioni e i canali per chiarire dati e circostanze non conosciuti all'Agenzia». Il singolo contribuente può reperire tali comunicazioni direttamente nel cassetto fiscale, accessibile direttamente sul sito dell'AdE con le credenziali SPID, CIE, CNS oppure tramite gli intermediari incaricati muniti di delega. Ma chi sono i destinatari delle lettere di compliance fiscale? I professionisti tenuti all'applicazione degli  ISA Indici Sintetici di Affidabilità , ovvero i titolari di partita IVA che stiano esercitando l'attività di lavoro autonomo e coloro che applicano il regime Modalità di accesso e precisazioni Nel momento in cui si riceve la segnalazione, si ha la possibilità di fornire chiarimenti e precisazioni, giustificando il comportamento tenuto attraverso apposito software disponibile sull'Agenzia delle Entrate nella sezione  ISA. Ravvedimento operoso e anomalie rilevabili Nel caso in cui si riconosca come reale l'anomalia “intercettata” dal fisco, «è possibile riassestare la posizione usufruendo dello  strumento del ravvedimento operoso, procedendo ad un nuovo invio della dichiarazione con l'allegato ISA corretto. In questo modo si potrà beneficiare di sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Da un punto di vista operativo, le anomalie comunicabili dall'Amministrazione possono essere identificate con alcuni indicatori già presenti nel risultato ISA delle singole annualità interessate». Le anomalie rilevabili sono definite nell'allegato numero 1 del Regolamento 231840. Saranno chiamati a fornire spiegazioni anche coloro che hanno dichiarato la “causa di esclusione 4” periodo non normale di svolgimento dell'attività per ognuno dei periodi d'imposta.  Gli oneri dei contribuenti forfettari e spese annesse I contribuenti forfettari sono esonerati dalla tenuta di una contabilità, indi per cui dovranno trasmettere le informazioni necessarie per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Amministrazione «e/o fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata, regolarizzando la propria posizione mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. In questo modo, data la tempestività della regolarizzazione, il contribuente ha la possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni che, all'atto della comunicazione, non viene peraltro esplicitata. Detta regolarizzazione può quindi essere operata in proprio o tramite intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni ex art 3 comma 3 del d.P.R. numero 322/1998». Inoltre, sarà loro onere indicare le spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica e per l'acquisto di carburante. L'Agenzia delle Entrate  afferma che i contribuenti che hanno barrato il campo del dichiarativo RS “assenza di dati da dichiarare”, «abbiano commesso una rilevante omissione». Date le suddette circostanze, oltre a Cassa Forense, anche il COA Roma e Movimento Forense auspicano che l'Agenzia possa rivedere la sua posizione, richiedendo interventi sananti solo per le effettive omissioni nei singoli versamenti.

Agenzia delle Entrare_Prot.numero 231840/2023