Il riconoscimento della causa di non punibilità nei reati edilizi post Riforma Cartabia

Un’imputata, ritenuta responsabile del reato edilizio previsto all’art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001, per aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, della violazione di legge per omesso rilievo della sussistenza della causa di non punibilità.

La doglianza è fondata. La Riforma Cartabia d.lgs. n. 150/2022 , in relazione all'art. 131- bis c.p., ha fatto emergere un nuovo elemento valutabile ai fini dell'applicazione dell'istituto, costituito dalla condotta susseguente al reato , oltre ad avere stabilito che l'esimente può trovare applicazione salvo le eccezioni specificamente indicate a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva , mentre in precedenza tale limite era fissato nel massimo a cinque anni. È indubbio che con tale riscrittura il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati . Il Collegio evidenzia che la norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 , ma sulla sua immediata operatività soccorre il diritto vivente, che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell'istituto Cass. n. 13681/2016 . Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, essa è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella che l'ha riguardata, in virtù del principio generale ricavabile dall' art. 2, comma 4, c.p. Cass. n. 15815/2023 . Ne consegue che, nel caso di specie, si possa riconoscere la particolare esiguità dell'offesa riconducibile al reato edilizio per cui si procede, tenuto conto sia della modestia intrinseca dell'intervento edilizio in oggetto, sia, appunto, in considerazione della riscontrata condotta susseguente al reato elemento in precedenza non valutabile ai presenti fini , avuto riguardo all'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio presentata dall'imputata successivamente alla realizzazione dei lavori, istanza da cui erano derivate le indagini sfociate nel presente procedimento .

Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12.1.2023, la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio limitatamente al punto concernente il diniego delle attenuanti generiche, ha confermato la sentenza di primo grado con cui R.C. è stata dichiarata responsabile del reato edilizio contestato al capo a di rubrica art. 44, lett. b, D.P.R. n. 380 del 2001, per aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, commesso il omissis . 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputata, lamentando in sintesi, giusta il disposto di cui all' art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. quanto segue. I Violazione di legge, per omesso rilievo in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. , questione dedotta in sede di appello. II Mancata dichiarazione di estinzione del reato, in quanto prescritto in data 16.6.2022, prima ancora della pronuncia rescindente della Cassazione. III Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. . 2.1. La difesa ha depositato motivi aggiunti con cui insiste per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. alla luce della novella introdotta con il D.Lgs. n. 150/22 , che ha aggiunto, quale dato rilevante, anche il comportamento tenuto dopo la commissione del reato. Nel caso, l'intero procedimento è scaturito proprio dall'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio proveniente dall'imputata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è punibile ai sensi dell' art. 131-bis c.p. . Considerato in diritto 1. Fondata e assorbente è la doglianza in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. , come integrata dal motivo aggiunto ritualmente depositato in atti dalla difesa di parte ricorrente. 2. Si deve convenire con la parte impugnante e con la requisitoria del P.G. a riguardo della più ampia e più favorevole disciplina dell' art. 131-bis c.p. . introdotta dalla c.d. riforma Cartabia D.Lgs. n. 150/2022 , la quale ha fatto emergere un nuovo elemento valutabile ai fini dell'applicazione dell'istituto, costituito dalla condotta susseguente al reato , oltre ad avere stabilito che l'esimente può trovare applicazione salvo le eccezioni specificamente indicate a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva , mentre in precedenza tale limite era fissato nel massimo a cinque anni. È indubbio che con tale riscrittura il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 162/2022 , ma sulla sua immediata operatività soccorre il diritto vivente, che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell'istituto Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj . Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, essa è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella che l'ha riguardata, in virtù del principio generale ricavabile dall' art. 2, comma 4, c.p. così Sez. 4, n. 15815 del 15/03/2023, n. m. . La questione, inoltre, benché puntualmente dedotta in ricorso, appare rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell' art. 609, comma 2, c.p.p. . 3. Ne discende che, sulla base della ricostruzione della vicenda fattuale operata in sede di merito, può trovare accoglimento il mezzo di impugnazione proposto, nel senso del riconoscimento della particolare esiguità dell'offesa riconducibile al reato edilizio per cui si procede, tenuto conto sia della modestia intrinseca dell'intervento edilizio in oggetto minimo aumento della superficie utile abitabile, rilevato anche dalla sentenza rescindente della cassazione, laddove, quanto all'estensione dell'abuso, era stato riconosciuto l'errore con cui i primi giudici d'appello avevano confuso i metri cubi con i metri quadri sia, appunto, in considerazione della riscontrata condotta susseguente al reato elemento in precedenza non valutabile ai presenti fini , avuto riguardo all'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio presentata dall'imputata successivamente alla realizzazione dei lavori, istanza da cui erano derivate le indagini sfociate nel presente procedimento. 4. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 620, lett. I , c.p.p., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e riconosciuta, nella specie, la configurabilità della speciale causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. , come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022 , si deve procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato in disamina non è punibile per particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile ex art. 131-bis c.p