Un detenuto ultra70enne ricorre in Cassazione sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto, per ciò che riguarda la domanda di differimento dell’esecuzione o di detenzione domiciliare, della sua età e delle sue gravi patologie che richiedono controlli accurati e frequenti.
La doglianza è fondata. I Giudici di legittimità si sono già espressi a riguardo sottolineando che, in tema di misure alternative alla detenzione, «nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il Tribunale è tenuto a motivare specificatamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l'età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli articolo 147 c.p. e 47-ter ord. penumero in relazione ai principi costituzionali di riferimento» Cass. numero 52979/2016 . Nel caso di specie, il Tribunale non ha, per l'appunto, considerato la particolare condizione soggettiva del ricorrente in quanto molto anziano. Ne consegue che «l'esistenza di uno stato di compenso clinico, anche in considerazione della complessità del quadro patologico, non esaurisce – pertanto – il tema della decisione, in ragione della possibile inumanità della protrazione della detenzione carceraria all'età avanzata del soggetto ristretto». Per tutti questi motivi, quindi, la Suprema Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trento.
Presidente Rocchi – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con ordinanza resa in data 13 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha respinto la domanda di differimento della esecuzione o di detenzione domiciliare per motivi di salute introdotta da D.M.D. . 1.1 Dopo aver riepilogato il contenuto dei titoli in esecuzione il Tribunale evidenzia che le pur plurime e consistenti patologie da cui è affetto il detenuto risultano sulla base dei contenuti della relazione sanitaria del omissis stabili, con adeguato monitoraggio. Non vi è un quadro di particolare gravità e non può dirsi insorta una condizione di incompatibilità con la prosecuzione della detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D.M.D. . Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, la difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto nè dell'età del ricorrente - ultrasettantenne - nè della obiettiva gravità di talune patologìe in atto, che richiedono controlli estremamente accurati e frequenti. Vi è pertanto una obiettiva carenza argomentativa, in riferimento alla sottovalutazione dei rischi correlati alla protrazione della detenzione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Vanno in premessa ricordati i principi di diritto più volte espressi da questa Corte sul tema, che non appaiono sufficientemente valutati in sede di decisione dell'istanza del D. a la norma in tema di sospensione obbligatoria - articolo 146 comma 1 numero 3 c.p. nell'escludere ogni bilanciamento con esigenze specialpreventive, presuppone una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo sia in rapporto a neccessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni , mentre quella in tema di sospensione facoltativa - articolo 147 comma 1 numero 2 - nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in condizioni di grave infermità fisica postula una differente rilevanza delle patologìe intese come di minore gravità e richiede - in via generale - che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura dell'infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti Sez. I, numero 26136 del 6.6.2012, Scudera, rv 253087 o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie, non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all'articolo 11 ord. penumero in tal senso Sez. I, numero 972 del 14.10.2011, ric. Farinella, rv 251674 Sez. I numero 1371 del 24.11.2010, ric. Sergi, rv 249319 Sez. I numero 30495 del 5.7.2011, rv 251478 . Si è altresì precisato che il differimento - in via generale - non è di per sé ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione Sez. I numero 22373 del 8.5.2009, ric. Aquino, rv 244132 Sez. I numero 16681 del 24.1.2011, rv 249966 . Nel solo caso della sospensione facoltativa articolo 147 il legislatore evidenzia che il differimento dell'esecuzione non vede del tutto estranea, nell'esercizio della discrezionalità del giudice in punto di bilanciamento di valori, la considerazione della perdurante pericolosità sociale dell'istante l'articolo 147 comma 4 nega, nei suoi contenuti, l'accesso alla sospensione facoltativa in ipotesi di ritenuta sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti b la previsione, inoltre, di cui all'articolo 47 ter comma 1 ter ord. penumero consente tuttavia di applicare, lì dove residuino esigenze specialpreventive, la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell'entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all'articolo 4 bis tra le molte Sez. I numero 17208 del 19.2.2001, Mangino, rv 218762 Sez. I numero 8993 del 13.2.2008, Squeo, rv 238948 Sez. I numero 18439 del 5.4.2013 ric. Lo Bianco, rv 255851 e si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore agli articolo 146 e 147 del codice penale, atteso che la misura in questione consente di interrompere la detenzione carceraria ed evitare l'effetto sospensivo ‘purò della pena mantenendo un controllo, ove necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto così, tra le altre,Sez. I numero 4328 del 12.6.2000, ric. Sibio, rv 216912 . 3.2 I Tribunale non ha tenuto conto, in particolare, della particolare condizione soggettiva dell'istante in quanto ultrasettantenne. Secondo gli arresti di questa Corte di legittimità in tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l'età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli articolo 147 c.p. e 47-ter ord. penumero in relazione ai principi costituzionali di riferimento v. Sez. I numero 52979 del 2016, rv 268653 . La esistenza di uno stato di compenso clinico, anche in considerazione della complessità del quadro patologico, non esaurisce - pertanto - il tema della decisione, in ragione della possibile inumanità della protrazione della detenzione carceraria correlata all'età avanzata del soggetto ristretto. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trento.