Oggetto dell’ordinanza in esame è la contestata nullità della sentenza e del procedimento d’appello in relazione agli articolo 125, comma 1, 136, comma 2, 170, 176, comma 2 c.p.c., 16, comma 4 d.l. 179/2012, per non essere stato notificato al difensore della ricorrente, regolarmente costituita in appello, il provvedimento che ha fissato l’udienza di discussione ex articolo 281-sexies c.p.c., a seguito della riserva di cui all’udienza del 29 marzo 2017.
Di particolare interesse è, per l'appunto, il secondo motivo oggetto di causa che riguarda il rispetto del diritto di difesa della ricorrente nel giudizio d'appello in cui è stata dichiarata la declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, contestata con il primo motivo. La doglianza è fondata. Il difensore della ricorrente non ha potuto partecipare all'udienza poiché non gli è stata comunicata la data di fissazione della stessa. In realtà una comunicazione è avvenuta, ma risulta non valida in quanto è stata effettuata tramite deposito in Cancelleria e non tramite PEC, come richiesto dall'avvocato. Il difensore protagonista della vicenda in esame «non è stato quindi posto in condizione di partecipare all'udienza di cui all'articolo 281-sexies c.p.c., al termine della quale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione», violando così sia il principio del contraddittorio, sia il diritto di difesa della parte. Pertanto, per tutti questi motivi, la S.C. accoglie il ricorso in oggetto.
Presidente Di Virgilio – Relatore Marcheis Premesso che 1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza numero 689/2016, ha, in accoglimento della domanda di P.G. , trasferito in suo favore ai sensi dell'articolo 2932 c.c. la proprietà di alcuni immobili promessi in vendita da P.A. , dante causa delle convenute P.O. , P.L. e S.M. , rimaste in primo grado contumaci. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da P.O. , che in via pregiudiziale ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado nei suoi confronti. La Corte d'appello di Roma - con la sentenza 3 maggio 2017, numero 2937 - ha ritenuto fondata l'eccezione e ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c. 3. Avverso la pronuncia P.G. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso P.O. . In data 3 luglio 2020 è stata depositata la nomina del nuovo difensore della ricorrente, che ha poi depositato tre memorie ai sensi dell'articolo 380-bis 1 c.p.c. Le intimate S.M. e P.L. non hanno proposto difese. Considerato che 1. Il ricorso è articolato in due motivi. a Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 156, 149 e 8 L. numero 890 del 1982 la notificazione a mezzo posta dell'atto di citazione di primo grado si è perfezionata, a differenza di quanto afferma la Corte d'appello, per compiuta giacenza presso il domicilio di P.O. ad , luogo di residenza della madre, tanto che il giudice di primo grado ha dichiarato la sua contumacia, così che il giudice d'appello erroneamente ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. b Il secondo motivo contesta nullità della sentenza e del procedimento d'appello in relazione agli articolo 125, comma 1, 136, comma 2, 170,176, comma 2 c.p.c., 16, comma 4 D.L. 179/2012, per non essere stato notificato al difensore della ricorrente, regolarmente costituita in appello, il provvedimento - l'ordinanza resa fuori udienza dell'11 aprile 2017 - che ha fissato l'udienza di discussione ex articolo 281-sexies c.p.c., a seguito della riserva di cui all'udienza del 29 marzo 2017. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo, che attiene al rispetto del diritto di difesa della ricorrente nel giudizio d'appello in cui è stata dichiarata la declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, contestata con il primo motivo. Il motivo è fondato. La ricorrente lamenta che la data della fissazione dell'udienza di discussione non è stata comunicata al proprio difensore, che non è stato quindi in grado di parteciparvi. Dalla documentazione presente in atti emerge che la comunicazione è stata sì effettuata, ma non validamente. Nella certificazione pervenuta dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta civile, richiesta da questa Corte con due ordinanze interlocutorie, si legge infatti che dagli atti del procedimento risulta che l'ordinanza del 14 aprile 2017 è stata comunicata all'avv. Enrico Pavia, difensore della parte appellata P.G. , mediante deposito in Cancelleria atto del direttore della Cancelleria, datato 10 gennaio 2023 . L'avvocato Enrico Pavia nella comparsa di costituzione e risposta d'appello aveva chiesto e autorizzato che le comunicazioni fossero effettuate al suo indirizzo di posta elettronica certificata avvenrico.pavia at pecavvocatifrosinone.it e aveva comunque eletto domicilio in Roma, Viale Bruno Buozzi 59. La comunicazione della data dell'udienza doveva - ai sensi del comma 2 dell'articolo 136 c.p.c., come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera d , numero 1 della L. 183/2011 - essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, così che non ha efficacia il deposito della medesima nella cancelleria della Corte d'appello. Il difensore della ricorrente non è stato quindi posto in condizione di partecipare all'udienza di cui all'articolo 281-sexies c.p.c., al termine della quale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione. È quindi stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte che ha determinato la nullità della sentenza d'appello cfr. al riguardo Cass. numero 2067/2023, che afferma come nel giudizio d'appello l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa , che comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione . L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo motivo, che argomenta la contestazione della declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado. Essendo affetta da nullità, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.